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CRONACA

La ‘ndrangheta controllava le scommesse on line: maxi operazione della DDA. Sequestri in due aziende sannite

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Duro colpo al gioco illecito online controllato dalla ‘ndrangheta. Un’operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria ha portato all’esecuzione di 41 ordinanze di custodia cautelare e al sequestro di 56 imprese nazionali ed estere, 1.500 punti commerciali e 82 siti nazionali e internazionali, per un valore stimato di circa 2 miliardi di euro.



Impegnati Carabinieri e Guardia di finanza, Squadra mobile e della Dia unitamente a Scico nucleo speciale Frodi tecnologiche che stanno stanno effettuando, sull’intero territorio nazionale, un’imponente operazione volta all’esecuzione di 28 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 13 misure cautelari degli arresti domiciliari, 5 divieti di dimora, 5 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.



La maxi operazione è stata eseguita anche nel Sannio dove i finanzieri hanno acquisito atti e documenti contabili dalla MICROGAME S. p. A e dalla PEOPLE’S S. r. l., entrambe in via Giovanni Agnelli, alla contrada Olivola di Benevento.

LE INDAGINI – L’attività d’indagine ha permesso di portare alla luce un’associazione per delinquere di stampo mafioso con proiezione transnazionale – costituita da affiliati alla ‘Ndrangheta – che, avvalendosi di società estere di diritto maltese, ha esercitato abusivamente l’attività del gioco e delle scommesse sull’intero territorio nazionale, riciclando così ingenti proventi illeciti. Attraverso lo schermo di imprese operanti nel mercato dei giochi e delle scommesse a distanza e dislocando in Stati esteri i server per la raccolta informatica delle giocate e la loro gestione, l’associazione ha aggirato la normativa che regola il settore, realizzando consistenti profitti, poi reinvestiti per l’acquisizione di ulteriori imprese e licenze estere e nazionali per l’esercizio ancora più esteso e remunerativo delle attività.

In particolare, l’attività investigativa ha consentito di accertare che la raccolta “da banco” dei giochi e delle scommesse si è concretata attraverso una ramificata rete di agenzie che sono state inquadrate, simulatamente, come meri Centri di Trasmissione Dati (CTD) collegati a “bookmaker” esteri (autorizzati a operare la raccolta a distanza in forza di apposite licenze rilasciate dalla competente Autorità maltese) da un apparente “contratto di prestazioni di servizi”.

Difatti, la raccolta delle giocate – attraverso più siti internet di scommesse “on line” (sia “.it” che “.com”) – non è avvenuta attraverso una transazione on line in quanto le poste dei giocatori sono state acquisite in contanti o tramite assegni direttamente consegnati al gestore del punto commerciale dislocato sul territorio. Il contratto di gioco e scommessa, perciò, si è perfezionato interamente sul territorio dello Stato ed è stato direttamente gestito dal punto commerciale affiliato all’associazione criminale, che poi ha trasferito le somme – compensando le perdite con le vincite e al netto della propria provvigione – alla direzione amministrativa dell’associazione, allocata all’estero.

La diffusione dei brand con cui ha operato l’organizzazione è stata garantita da una rete commerciale strutturata gerarchicamente, rappresentata anche da imprese colluse con la camorra e la mafia, che ha distribuito provvigioni a cascata ai partecipi (secondo un criterio economico connesso al ruolo ricoperto). L’organizzazione piramidale – ai cui vertici si sono collocati Mario Gennaro e Domenico Lagrotteria, titolari effettivi di “circuiti di gioco– si è proposta sul mercato web con diversi “siti di casinò” o “circuiti di gambling”, ognuno dotato di una propria “skin.

I due sono stati coadiuvati da un gruppo dirigente che ha tenuto le relazioni tra la struttura tecnico-informatica allocata all’estero e quella amministrativa che ha gestito le affiliazioni delle sale giochi e la raccolta delle scommesse sul territorio. Di quest’ultima hanno fatto parte, innanzitutto, i “master”, cioè coloro che hanno assolto compiti di promozione del “prodotto” da commercializzare per specifiche aree territoriali di riferimento.

Alle dipendenze dei “master” si sono collocate le “agenzie” (che il più delle volte sono titolari di un PDC, anche chiamato “punto gioco”, dal quale deriva anche il termine identificativo “P.J.”) alle quali fanno riferimento i singoli giocatori (nell’ambiente definiti anche “cliente finale” o “end user”), spesso reclutati dalle stesse “agenzie” (che in tal caso assumono la denominazione di “father”) in base a determinati requisiti di “affidabilità”.Il titolare dell’agenzia ha usufruito di uno o più “conti di gioco” (conto “master” o conto di gioco intestato a soggetto compiacente) per consentire on line l’effettuazione delle scommesse o la partecipazione a tornei di poker da parte di una terza persona (il “cliente finale”) che non ha un conto gioco proprio.

In pratica, il cliente, senza registrarsi, effettua la puntata tramite un “conto di gioco” nella disponibilità dell’agenzia che gli rilascia una ricevuta. L’eventuale vincita viene poi pagata dal PDC in contanti (anticipando, quindi, le relative somme per conto del “bookmaker”, che in ogni caso ha messo a disposizione dell’agenzia un “fido” per consentire le giocate). Ciò in spregio alla normativa di settore che esclude in modo categorico la circolazione di denaro contante, sia per quanto concerne i singoli giocatori, che per i concessionari dei PDC ai quali non spetta alcuna forma di “fido” da parte del gestore del sito.

Infatti, il “conto gioco” – in base alla regolamentazione dei giochi on line – deve essere aperto in base a delle specifiche modalità di identificazione che lo rendono, pertanto, strettamente personale. Gli accrediti e gli addebiti debbono essere esclusivamente eseguiti on line, mediante i sistemi di pagamento telematici. Viceversa, con il sopra descritto sistema fraudolento le agenzie hanno posto in essere una vera e propria “intermediazione” illecita tra il “bookmaker” e il cliente integrante gli estremi dell’esercizio abusivo di raccolta delle scommesse.

MODUS OPERANDI – In sostanza, dietro le imprese schermo, che facevano apparire sussistenti i requisiti previsti dalla normativa in materia di giochi e scommesse, si è celata l’offerta al pubblico e la gestione di siti che hanno consentito – aggirando le inibizioni dell’AAMS – l’accesso al gioco illecito.

Con tale modus operandi l’associazione criminale si è sottratta al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse, ottenendo un ingiusto profitto a danno dello Stato Italiano, e ha conseguito in Italia utili d’impresa, riconducibili a una stabile organizzazione occulta, che sono stati sottratti al pagamento delle imposte dirette, omettendo di presentare la prescritta dichiarazione ai fini dell’imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.), per di più riciclando un’enorme massa di denaro “sporco” attraverso l’utilizzo di conti di gioco intestati a persone compiacenti ovvero inconsapevoli.

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