Medio Calore
San Giorgio del Sannio: interrogazione dei consiglieri Zampetti e Boniello sul “sito di trasferenza” di via Manzoni
Ascolta la lettura dell'articolo
“Il gruppo consiliare Trasparenza e Partecipazione depositerà nei prossimi giorni un’interrogazione a risposta scritta per chiedere chiarimenti sul “sito di trasferenza” presente sul territorio comunale di San Giorgio del Sannio e ubicato nell’area retrostante l’Area Fiera in via Manzoni.
Con Delibera n.204 del 27.11.2013 la Giunta Comunale prendeva atto del Verbale tecnico di somma urgenza del 28.08.2013 per l’adeguamento del Sito di Trasferenza dei RR.SS.UU. in seguito ad uno smottamento verificatosi nell’area in seguito alle “abbondanti precipitazioni che hanno interessato il nostro territorio nei mesi di luglio e agosto” (sic!), che ha comportato una spesa 59.535, 26 oltre 5.953,35 per IVA al 10%. Nella delibera non viene specificato il luogo ove sarebbe stato individuato il sito di trasferenza dei rifiuti né tantomeno l’atto con cui sarebbe stato autorizzato l’utilizzo del sito stesso.
Si fa notare – scrivono i consiglieri comunali Giovanni Zampetti e Vincenzo Boniello – che gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti devono essere autorizzati dalla Regione Campania ai sensi dell’art. 208 del D.Lvo 152/2006, nelle forme e secondo le definizioni stabilite dall’art. 183 del medesimo decreto legislativo.
E peraltro il ricorso alla somma urgenza è disciplinato dall’artt. 175 e 176 del D.P.R.207/2010 ed è consentito solo in caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Si tenga presente in tal senso che: ai sensi dell’art. 191 del Decreto legislativo 267/2000 comma 3 ” Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare”.
Ai sensi dell’art. 191 del Decreto legislativo 267/2000 comma 4. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Il decreto legge 174/2012, nel sostituire l’articolo 191, comma 3, del Dl 267/2000 ha previsto dunque un controllo consiliare immediato. Pertanto il DL vorrebbe limitare i lavori di somma urgenza ai casi in cui l’intervento è assolutamente indifferibile e condivisibile.
Pertanto chiediamo al sindaco di rispondere alle seguenti domande nel prossimo consiglio comunale utile: dove è ubicato il sito di trasferenza? Con quale atto è stato autorizzato?
Risponde il sito alle prescrizioni dell’art. 208 del D.Lvo 152/2006 o eventualmente alle disposizioni del D.M. 8 aprile 2008 recante la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato” e dal D.M. 13 maggio 2009 riguardante la “Modifica del decreto 8 aprile 2008”?
Sussistono le ragioni per il ricorso al criterio della somma urgenza, atteso che appare piuttosto evidente che non vi fosse pericolo per la pubblica e privata incolumità? Quali sono, in caso affermativo, i pericoli per la pubblica e privata incolumità, atteso che il sito dovrebbe essere ubicato al di fuori di aree abitate o frequentate? Quali sono i dati pluviometrici del mese di luglio ed agosto 2013 che configurerebbero condizioni di “abbondanti precipitazioni” in piena estate? Per quale motivo non è stata rispettata da disposizione secondo la quale per i lavori di estrema urgenza, stabiliti dalle amministrazioni comunali e provinciali, l’ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata a pena di decadenza entro trenta giorni, originando di fatto un debito fuori bilancio?
Inoltre, si fa notare che il Comune di San Giorgio del Sannio non ha partecipato al bando regionale per la concessione di finanziamenti per la realizzazione o ampliamento dei Centri di Raccolta comunale a sostegno della Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in attuazione della Delibera di Giunta regionale n.371 del 13.09.2013.
In questo modo – concludono i consiglieri di opposizione – ha perso l’occasione di offrire un ulteriore servizio alla cittadinanza, così come avviene all’ecocentro di Benevento. In mancanza di un’area adeguata avrebbe potuto farlo aggregandosi ai Comuni viciniori, che peraltro hanno offerto questa possibilità”.




