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Sindacati

Lavoratori ex consorzi, da martedì 24 sciopero della fame sotto il Viminale a Roma

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Il tema in discussione è chiarissimo: “Emergenza occupazionale per 4000 lavoratori dipendenti dei consorzi di bacino della Regione Campania”, l’oggetto è riservato ad “osservazioni relative at comunicazioni Prefetture ed alle problematiche connesse – Annuncio ricorso al Capo dello Stato”. In sintesi, questa formula già racchiude il senso della unga missiva che il Sindacato Azzurro, del segretario Vincenzo Guidotti, ha indirizzato alle maggiori cariche del Paese (Napolitano e Monti), ai ministeri interessati, agli organi politici regionali ed ai prefetti ed ai presidenti delle cinque province della Campania. Siamo nel campo dei Consorzi rifiuti e di una situazione ancora bloccata per un congruo numero di lavoratori dei quali viene chiesta la riassunzione. L’articolato è leggibile per intero in seguito; la sostanza è che a partire da martedì dinanzi al Viminale, a Roma, il sindacato avvierà lo sciopero della fame ed un ricorso al Presidente della Repubblica.

***

Si da seguito, con la presente, a diverse note pervenute da alcune Prefetture della Regione Campania laddove, in taluni casi, si chiedono chiarimenti alle Provincie circa l’evolversi della vertenza dei lavoratori dei consorzi rifiuti costituiti con legge Regionale Campania n. 10/93 adducendo l’impossibilità di individuare un datore di lavoro definitivo che possa essere controparte in un eventuale tavolo di concertazione, ed in altre, che si esprimono dubbi circa l’inapplicabilità della legge 146/90 dovuta al non svolgimento di attività da parte dei lavoratori in alcuni consorzi perchè verrebbe a mancare il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla medesima legge.

Talune altre Prefetture, hanno invece addotto la mancata convocazione delle conciliazioni in quanto, secondo quanto sarebbe sancito dalle norme, la conciliazione obbligatoria può esperirsi solo a fronte di mancato accordo tra le parti sociali e datoriali ma non esclusivamente su vicende normative attinenti esclusivamente al legislatore.
Altre ancora, venendo meno al principio dell’equità ed in violazione dell’art 39 della Costituzione hanno preferito aderire alle richieste di convocazione di talune organizzazioni sindacali avanzate anche per i soli motivi di ritardato pagamento degli stipendi anche ed in assenza di una vera attività in essere.
Su tali diverse applicazioni di una medesima norma riteniamo sia giunto il momento di fare chiarezza nel massimo rispetto delle istituzioni che rappresentano lo Stato in cui le scriventi ancora fermamente credono.

Alla luce di quanto sopra descritto, riteniamo, necessiti una sinergia d’intenti da parte delle parti sociali e degli Uffici Territoriali del Governo, che congiuntamente si facciano da tramite con la Presidenza del Consiglio per individuare percorsi risolutivi per la problematica dei lavoratori dei Consorzi di bacino della Regione Campania che è divenuta cosi contorta ed inestricabile per i nodi giuridici controversi e che la stessa, porti alla composizione di un tavolo interistituzionale che sinergicamente condivida posizioni risolutorie dell’ultra decennale vertenza.

Vanno però sanciti alcuni principi di base derivanti dalle norme vigenti che regolamentano sia la materia rifiuti in capo a soggetti pubblici ed istituzionali che la normativa in materia di conciliazione ed inoltre vanno chiariti in maniera esaustiva le diverse vertenze in essere nell’ambito dei Consorzi rapportate con le controversie normative partorite dalla genialità a volte schizzo frenica dei vari organi legislativi della politica nazionale e delle autonomie locali.

Del potere di conciliazione
A riguardo del recente disposto normativo D.P.C.M. 28 nov 2011 pubblicato nella G.U. n. 13 del 17/01/2012 inerente modifica delle funzioni dei poteri attribuiti dalla legge 146/90 e successive m.e i. al Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all’attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia , si precisa quanto segue:

Tale norma precisa inequivocabilmente che tale delega passa ai ministeri di competenza fatta eccezione per i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché del personale dipendente dagli enti di cui all’art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

Per tanto , visto che i consorzi intercomunali della regione Campania sono composti esclusivamente da comuni Consorziati e gli stessi sono stati costituiti ai sensi della legge regionale Campania n.10/1993 promulgata in ottemperanza della legge 142/90 cosi come modificata dalla legge 267 del 2000, i dipendenti, rientrano senza alcuna ombra interpretativa , fra quelli le cui competenze in materia del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, restano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale , secondo quanto disposto in particolare dall’art. 8 della legge n. 146 del 1990, è tenuta:

a) quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla medesima legge

b) quando il conflitto abbia rilevanza nazionale o regionale ad invitare le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperendo il tentativo di conciliazione anche per tramite di un Ministro da essa delegato e, qualora il tentativo non riesca, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio grave e imminente.

Va inoltre chiarito che le scriventi OO.SS prima di richiedere un tentativo di conciliazione ai competenti UTG hanno sempre cercato la composizione bonaria con le parti datoriali e con le istituzioni provinciali e nazionali senza addivenire mai ad accordi precisi o condivisi a seguito delle normative controverse che non hanno ancora indicato con chiarezza il futuro datore di lavoro che succederà ad i consorzi in liquidazione per cui, è d’obbligo replicare da parte delle scriventi OO.SS alle dichiarazioni contenute nelle note prefettizie nelle quali viene riportato che le conciliazioni vanno fatte solo per mancato accordo tra le parti sociali e datoriali .

Infatti, recentemente,anche in assenza di trattative , presso una delle Prefetture in indirizzo per una controversia nata per il mancato pagamento degli stipendi si è affrontato anche la problematica dei piani d’ambito relativi al ciclo dei rifiuti adottando due pesi e due diversi comportamenti.

Va precisato alle istituzioni in indirizzo che le organizzazioni sindacali autonome all’interno dei Consorzi in Campania detengono da sole oltre il 60% degli iscritti ovvero una rappresentatività reale e non intendono consentire che sulla pelle dei propri associati altri, determinino il loro futuro senza il coinvolgimento di tutte le OO.SS
 

Delle normative inerenti datori di lavoro dei Consorzi di Bacino
Su questa argomentazione in via preliminare vanno precisate le seguenti inadempienze rispetto alla normativa vigente:

A. la posizione dei lavoratori dei consorzi di bacino della Regione Campania era regolamentata da quanto disposto dalla norma speciale a termine ovvero art. 13 della legge 26/2010 i cui effetti sono cessati inderogabilmente al 31 dicembre 2011 e secondo la quale i consorzi avrebbero dovuto riassumere tutto il personale già dipendente degli stessi ai fini d’interrompere ogni contiguità nei rapporti di lavoro con la gestione commissariale governativa.

B. La norma precisa ulteriormente che la riassunzione di tali lavoratori doveva avvenire dopo che i Consorzi avessero proceduto all’elaborazione di un piano industriale ed alla determinazione di una propria dotazione organica del personale necessario per attuare tale piano industriale (entro il 31 marzo 2010), definendo il numero di esuberi,che comunque dovevano rimanere in forza ai Consorzi stessi ed essere riassunti anche se in sovra numero (legge 26/2010 art 13 commi 1-2-3 )

Tale norma prefissava che le qualifiche dei lavoratori dovessero essere quelle detenute dagli stessi alla data del 31 dicembre del 2008. ed infine che per far fronte al pagamento dei lavoratori in sovrannumero si utilizzassero i fondi destinati alla CIG in deroga.

Tutto ciò invece non è stato adempiuto dai Commissari liquidatori o laddove si è proceduto, lo si è fatto in materia illegittima e clientelare e per la qual cosa abbiamo prodotto alla magistratura penale e contabile le opportune documentazioni ed osservazioni ed ancora, come ha sancito recentemente la sentenza del Consiglio di Stato nelle sentenze relative ai consorzi di BN2 e BN3, La CIG non trova applicazione laddove non si è ottemperato all’applicazione di quanto previsto dall’art. 13 commi 1-2-3 ovvero alla determinazione della pianta organica.

Di fatto, ne consegue, che nessuno dei 4000 lavoratori dipendenti dei consorzi di bacino della regione Campania può essere dichiarato dagli stessi eccedente, in quanto i termini di presentazione ed approvazione delle dotazioni organiche sono cessati ad aprile 2010.

C. La legge 26/2010 in adeguamento a quanto disposto dall’allora vigente legge regionale Campania 4/2007 cosi come modificata ed integrata dalla 4/2008 hanno individuato nelle Province e/o società provinciali da esse costituite il naturale gestore del ciclo dei rifiuti e per tale scopo sono nate in Campania le società Irpinia ambiente (AV), Gisec s.p.a (CE) , SAP.NA (NA) , ECOAMBIENTE (SA), SAMTE (BN)

D. Alla data del 31 dicembre 2012 cessavano però l’efficacia della legge speciale 26/2010 fatta eccezione, di soli alcuni comma prorogati dal decreto mille proroghe (in sede di conversione in legge con modifiche) e dal decreto salva Italia che analizzeremo successivamente e quindi dal 1 gennaio 2012 si sarebbe dovuto applicare ai suddetti lavoratori quanto previsto dalle citate leggi ordinarie regionali che all’art. 33 hanno nettamente chiarito che per i lavoratori dei disciolti consorzi si applicano le seguenti Articolo 33 legge regionale campania 4/20074/3008
1. legge 28 novembre1996, n.608
2. decreto legislativo n.152/06
3. la legge 27 gennaio 2006, n.21
4. O.P.C.M. 9 febbraio 2007, n.3564. (NORMA SOPPRESSA DAL GOVERNO)

E. Al punto di cui alla lettera D viene citato il decreto legislativo n.152/06 che precisamente all’art.202 comma 6 riporta chiaramente che:
Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile.

F. L’Articolo 31 del decreto legislativo 165/2001 impone che:
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

G. la legge 428/1990 all’art.47 al comma 1 indica che:
Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’ art. 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui sono occupati piu’ di quindici lavoratori, l’alienante e l’acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell’art.19 della legge 20/05/1970, n.300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare:
a) i motivi del programmato trasferimento d’azienda; 
b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; 
c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

H. Tali richieste di consultazioni è stata più volte inviata dalle scriventi OO.SS su istanza di parte di moltissimi lavoratori alle province di Avellino e Caserta seppure richieste ed obbligatorie per i consorzi non sono state ottemperate dai liquidatori degli stessi per tanto sia i passaggi dei lavoratori verso Irpinia Ambiente che verso GISEC sono illegittimi nulli ed inefficaci

I. Che la legge 214/2011 che ha relegato le Province al solo coordinamento delle attività dei Comuni, ha di fatto annullato i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale che aveva assegnato alle province il ciclo dei rifiuti ( contrariamente a quanto sostiene erroneamente nella sua lettera indirizzata ai Prefetti ed ai presidenti delle province l’assessore all’ambiente della Regione Campania G. Romano ).. infatti in essa si legge. che:
Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il (( 31 dicembre 2012 )), le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il (( 31 dicembre 2012 )), si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività’ degli organi della provincia. II Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative garantendo l’invarianza della spesa

L. Il decreto legge 216/2011 ha prorogato i soli termini contenuti nella legge 26/2010 relativamente al termine di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ovvero prorogando ulteriormente le attività di prelievo e trasporto in capo ai comuni secondo le modalità che essi detenevano alla data del dicembre 2010 ovvero per tramite dei Consorzi ma di fatto nei citati provvedimenti ci si è dimenticati di prorogare i Consorzi di bacino ed inoltre non si è tenuto conto che gli attuali Commissari liquidatori dei consorzi di bacino detenevano la gestione ordinaria fino al 31 dicembre 2011 su nomina dei Presidenti delle Province a cui la normativa aveva assegnato la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti.
Infatti oggi gli stessi risultano essere abusivi o tecnicamente privi di legittimazione attiva ne si intravede soluzione in quanto Il decreto salva Italia ha assegnato alle province il solo compito di coordinamento delle attività dei comuni e non più la gestione diretta che di fatto resta i comuni obbligati ancora per un anno a servirsi dei Consorzi ed in extremis alla Regione.

Chi prorogherà i Consorzi?
Chi prorogherà i termini di gestione ordinaria dei Commissari liquidatori?
Ed inoltre i lavoratori dei Consorzi secondo la recente sentenza della suprema corte di cassazione sono dipendenti del pubblico impiego per cui non essendo stato prorogato dal Governo l’art. 13 della Legge 26 gli stessi , in caso di accertato esubero dovranno essere collocati in disponibilità verso altri enti secondo quanto disposto dal Dlgs. 165/2001.

Attualmente se non si corre ai ripari con una legge di riordino del sistema lavoro nel settore rifiuti assisteremo all’implosione con gravi problemi di ordine pubblico.
Se a tutto ciò si aggiungono le gravi inadempienze dovute al mancato scioglimento delle società partecipate dei consorzi (per certi versi anche di natura penale e contabile) nonché al mancato licenziamento del personale assunto oltre l’anno 2008 si evidenzia una situazione esplosiva sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Resta ferma alla luce di tutto quanto sopra esposto che qualora non vedremo il rispetto di quanto fin qui richiamato non potrà esserci dialogo.

Tali politiche di disobbedienza alle leggi dello Stato da parte dello Stato e delle pubbliche istituzioni hanno già prodotto:

-127 disoccupati nella Provincia di Benevento dove le sentenze dei magistrati favorevoli ai lavoratori nel reintegro immediato nei consorzi non vengono rispettate dai Commissari liquidatori e nel disinteresse globale delle massime autorità istituzionali che addirittura sponsorizzano la fuoriuscita dal mercato del lavoro dei lavoratori dei consorzi del beneventano

– 35 nella Provincia di Avellino contigui alla politica locale non hanno ritenuto accettare l’urgenza di lavoratori monoreddito che hanno prodotto ricorso per le gravi violazioni di commissari liquidatori che si sono serviti per il passaggio dei lavoratori dei consorzi a consulenti che furono gli autori delle assunzioni nel consorzio di Caserta dei dipendenti della famosa azienda malavitosa eco4

– 23 lavoratori nella Provincia di Napoli dell’ex bacino Na5 che pagano con la disoccupazione perché le istituzioni attuali sono intente a coprire le malefatte di ASIA Napoli e delle precedenti giunte Comunali complici di avere dato lavoro a sub appalti malavitosi ed ad assunzioni clientelari.

A tutte le istituzioni in indirizzo accordiamo un periodo di 5 giorni per procedere a riparare almeno ai licenziamenti di queste persone annunciando fin d’ora che martedì prossimo venturo (24 gennaio 2012) cominceremo lo sciopero della fame in Roma sotto il palazzo del Viminale con inizio alle ore 10:00 al fine di richiedere l’intervento direttamente del Presidente della Repubblica quale capo del CSM ed inoltre i lavoratori esclusi adireranno l’autorità giudiziaria richiedendo l’annullamento di tutte le assunzioni del personale dipendente dei consorzi assunti dopo l’anno 2008 nonché di tutti i lavoratori socialmente utili in tutti i comuni in quanto illegittimi come prescrive la norma con certezza di vittoria.

In ultima analisi sosteniamo la necessità urgente di una legge regionale di riordino definendo in base a tutto quanto sopra sostenuto che sia i consorzi che le Province e le società provinciali sono prive di legittimazione attiva circa la gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed inoltre i Commissari liquidatori fino ad eventuale proroga non potrebbero attualmente gestire l’ordinaria amministrazione dei Consorzi”.

 

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