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Comunità Montana del Taburno, il Tar respinge il ricorso del presidente Caporaso: legittima la nomina del commissario prefettizio
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Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato da Gennaro Caporaso, presidente della Comunità Montana del Taburno, contro il decreto con cui il prefetto di Benevento aveva nominato un commissario ad acta per convocare il Consiglio generale dell’Ente e discutere la mozione di sfiducia nei suoi confronti.
La sentenza, pronunciata dalla Prima Sezione del Tar, conferma la piena legittimità dell’intervento della Prefettura. Il provvedimento impugnato risale al 16 gennaio 2026, quando il prefetto dispose la nomina della funzionaria Michela Falzarano per procedere alla convocazione dell’assemblea dell’ente, dopo l’inerzia del presidente nel convocare il Consiglio chiamato a discutere la mozione di sfiducia costruttiva presentata il 17 dicembre 2025 dalla maggioranza dei consiglieri (alcuni non costituiti in giudizio, Buonanno e Forgione rappresentati e difesi dall’avvocato Oreste Di Giacomo).
Secondo quanto stabilito dallo statuto della Comunità Montana, la mozione avrebbe dovuto essere messa in discussione e votata entro dieci giorni dalla presentazione. La mancata convocazione del Consiglio ha quindi spinto l’autorità prefettizia a intervenire con poteri sostitutivi.
Nel ricorso Caporaso, sia in proprio sia come rappresentante legale della Comunità Montana, sosteneva che il Prefetto non avesse il potere di convocare l’assemblea né di nominare un commissario ad acta, contestando la legittimità dell’atto per presunta violazione dei principi di legalità e delle norme che regolano le competenze tra Stato e Regione.
Il Tar ha però respinto integralmente questa tesi. I giudici amministrativi hanno ritenuto che l’intervento prefettizio trovi fondamento nell’articolo 39 del Testo unico degli enti locali, norma che consente al Prefetto di provvedere alla convocazione degli organi collegiali in caso di inerzia dell’organo competente.
Secondo il collegio, la disposizione può essere applicata anche alle comunità montane, che sono considerate unioni di comuni e fanno parte del sistema delle autonomie locali. In presenza di una situazione di paralisi istituzionale, come quella determinata dalla mancata convocazione del Consiglio, l’intervento sostitutivo dello Stato è quindi legittimo per garantire il corretto funzionamento dell’ente.
Il Tar ha inoltre escluso che vi sia stata un’invasione delle competenze della Regione Campania, osservando che la normativa regionale sulle comunità montane non prevede una specifica disciplina per il caso di inerzia degli organi dell’ente. In assenza di una regolamentazione regionale o statutaria diversa, trovano quindi applicazione i principi previsti dalla normativa statale sugli enti locali.
Respinta anche la seconda contestazione sollevata nel ricorso, relativa alla validità della mozione di sfiducia. Secondo Caporaso, la mozione non sarebbe stata sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri perché tra i firmatari figurava il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, che aveva precedentemente delegato un consigliere comunale a rappresentarlo nel Consiglio generale della Comunità Montana.
Anche su questo punto il Tar ha dato torto al ricorrente. I giudici hanno chiarito che la delega del sindaco è un atto amministrativo revocabile in qualsiasi momento e che la sottoscrizione personale della mozione da parte dello stesso primo cittadino equivale a una revoca, almeno per quell’atto specifico, della delega precedentemente conferita. Di conseguenza il sindaco era pienamente legittimato a firmare la mozione di sfiducia.
Alla luce di queste considerazioni il Tribunale amministrativo ha dichiarato infondato l’intero ricorso e lo ha rigettato.




