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Aglianico del Taburno, pubblicati in G.U. i decreti su Doc e Docg

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Avevo già detto su Stralci di Vite del tanto sospirato arrivo della garantita per l’Aglianico del Taburno e della sistemazione delle denominazioni di origine sannite, con il  riconoscimento della doc Falanghina del Sannio e la modifica del disciplinare della doc Sannio.
Ebbene, i tre decreti emanati il 30 settembre scorso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale numero 236 del 10 ottobre 2011 e saranno operativi già a partire dalla vendemmia 2011.

 

«La strategia – dice Nicola Matarazzo, che ha redatto il progetto dei nuovi disciplinari per conto del Consorzio Samnium – è stata quella di attualizzare il panorama delle denominazioni di origine attraverso una semplificazione delle stesse e al tempo stesso rafforzando il legame geografico, storico culturale con la terra del Sannio, in sintesi più semplicità e versatilità, e soprattutto più efficacia comunicativa».

 

Ma vediamo cosa cambia.

 

DOCG Aglianico del Taburno 
(già denominazione di origine controllata riconosciuta con D.P.R. 29 ottobre 1986, poi sostituito con D.M. 2 agosto 1993).

 

È prevista l’unica categoria di vino tranquillo e le tipologie rosso, rosato e rosso riserva. Se per la tipologia rosato le prime bottiglie con la fascetta della garantita saranno sullo scaffale già nella primavera del 2012, per il rosso e la riserva ci sarà ancora da pazientare; a richiesta dei produttori eventualmente interessati, i vini della vendemmia 2010 della corrispondente tipologia della doc Aglianico del Taburno potranno fregiarsi della garantita purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nel nuovo disciplinare.

 

La base ampelografica rimane la stessa: aglianico (minimo 85%) e altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione in provincia di Benevento (fino ad un massimo del 15%), tra i quali – stando a questa tabella – vi sono montepulciano, merlot, cabernet sauvignon, piedirosso, sangiovese, uva di troia, lambrusco maestri, primitivo e sciascinoso.

 

La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso, Ponte e parte del  territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio.

 

Detto che sono da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti impiantati su terreni collinari e pedecollinari, rimanendo esclusi i vigneti di fondovalle e quelli messi a dimora su terreni umidi, è escluso l’allevamento “a tendone”. Per i nuovi impianti e i reimpianti, la forma di allevamento deve essere la controspalliera e la densità per ettaro non può essere inferiore a 3 mila. È vietata ogni pratica di forzatura ma è tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva per ettaro scende da 100 a 90 quintali/ettaro. Le rese per i nuovi impianti sono ridotte all’80% il terzo anno vegetativo; prima del 5° anno non è possibile produrre la tipologia rosso riserva.

 

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, affinamento obbligatorie e di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo dei comuni della zona di produzione delle uve. È consentito l’arricchimento.

 

Aglianico del Taburno rosso o Aglianico del Taburno
resa: 90 qt/ha
invecchiamento: 2 anni (a decorrere dal 1 novembre dell’anno di produzione delle uve)
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

 

Aglianico del Taburno rosato
resa: 90 qt/ha
in commercio: dal 1 marzo dell’anno successivo alla vendemmia
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

 

Aglianico del Taburno rosso riserva o Aglianico del Taburno riserva
resa: 90 qt/ha;
invecchiamento: 3 anni (a decorrere dal 1 novembre dell’anno di produzione delle uve), di cui almeno 12 mesi in botti di legno e 6 mesi in bottiglia (nel disciplinare della vecchia doc erano 6 mesi in legno e 6 mesi in vetro);
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 13%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

 

Fonte | www.stralcidivite.it

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