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CRONACA

Palazzo Passarelli, ‘dare corso alle sentenze emesse’

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Palazzo Passarelli, continua la disputa: i proprietari delle abitazioni poste, sul viale Atlantici, di fronte alla costruzione, attraverso il loro legale, Luca Coletta, hanno presentato al Comune di Benevento un atto di diffida e messa in mora (inoltrata anche a Soprintendenza e Procura della Repubblica) con la quale chiedono l’applicazione delle emesse sentenze sul caso (Tar e Consiglio di Stato).

***
Ecco il testo integrale dell’istanza di diffida e messa in mora: 

“Al Comune di Benevento Racc.a/r – -Settore Urbanistica-Gestione del Territorio, in persona del Dirigente p/t Ing. Salvatore Zotti; -Commissione edilizia, suoi componenti ; -Sindaco di Benevento, ing. Fausto Pepe e p.c: -Procura della Repubblica p/o il Tribunale di Benevento, Dr. A. Clemente; -Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici e Etnoantropologici della Provincia di Caserta e Benevento, in persona del Soprintendente.

Atto di diffida e messa in mora
I sottoscritti, Cangiano Patrizia, Capuozzo Rosa, De Pierro Anna, Glielmo Guido, Glielmo Maria Antonietta, Guarriello Cosimo, Guarriello Luigi, Longo Valentina, Marsiglia Vincenzo, Rondano Teresa vedova Coletta, Zollo Paolo tutti rapp.ti e difesi, giusta mandato ad hoc a margine del presente atto, dall’ Avv. Luca Coletta, presso il cui studio eleggono domicilio in Benevento, viale A. Mellusi n. 10

Premesso che
-l’impresa di costruzioni “Passarelli S.p.A.” proprietaria di un vecchio fabbricato in laterizi (cd.ex proprietà Villani) risalente agli anni 40, sito in Benevento nell’ area ricompresa tra il Viale degli Atlantici n. 9 e via Delle Puglie, in corrispondenza dell’incrocio con via Perinetto n. 2, presentava al Comune dichiarazione di inizio attività ( DIA) acquisita al n. prot. 15321 del 24/03/2005, per la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile suddetto, con allegato progetto che prevedeva la realizzazione di residenze, locali commerciali ( bar-ristorante) ed autorimesse;

-detta area confina sul lato destro, con i giardini pubblici “Piccinato”, ed è contigua sul lato sinistro alla Villa Perrotta, immobili ritenuti dalla Soprintendenza di interesse storico e culturale ed oggetto di relativo vincolo;

– il progetto, vistato dal responsabile del procedimento, geom. Mirabella e dal Dirigente del settore, Arch. Cassano, diveniva titolo autorizzativo;

-quindi la Ditta Passarelli s.p.a presentava istanza, n. prot. 2336 del 16/01/2006, per ottenere permesso di costruire che veniva rilasciato dallo Sportello unico dell’Urbanistica del Comune di Benevento, con provvedimento n. 407 del 16/03/2006;

– gli esponenti, tutti residenti in appartamenti facenti parte di n. 2 fabbricati posti esattamente di fronte al civico 9 del Viale degli Atlantici, sulla quale era in via di realizzazione l’opera di presunta ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione, producevano avverso il relativo permesso di costruire e provvedimenti connessi, ricorso giurisdizionale con contestuale domanda di risarcimento in forma specifica e cioè a mezzo demolizione, nonché istanza cautelare che il Tar Campania – Napoli – Sez.8^, con ordinanza n. 2881 del 6/11/06, accoglieva, provvedimento poi confermato in grado di appello ( ricorso n.9426/06) con ordinanza del Consiglio di Stato n. 31del 12/1/2007; – quindi, con pronunzia n. 6846 del 25/6-19/7/2007 della sezione 8^, il Tar Campania accoglieva il ricorso;

– in particolare i giudici campani, dopo aver sancito la totale contrarietà dell’intervento assentito alla normativa urbanistica vigente, disponevano la riduzione in pristino del manufatto quale obbligo conformativo, nonchè quale “evento in grado di assicurare integrale soddisfazione alla pretesa risarcitoria dei ricorrenti”;

– avverso tale sentenza la “Passarelli s.p.a” interponeva appello, che veniva respinto dal Consiglio di Stato sez. 4^, con sentenza n. 4645 del 27/05-26/09/2008, integralmente confermativa della decisione di primo grado;

– avverso detta pronunzia veniva prodotto ricorso per revocazione n. 1933/09 R.G;  – con sentenza della Sezione IV n. 1833/2010, il Consiglio di Stato, quanto al profilo rescindente accoglieva il ricorso ritenendo sussistente -a suo dire- l’errore di fatto, quanto al profilo rescissorio rigettava l’appello così confermando la sentenze di primo e secondo grado;

– con siffatta decisione il Consiglio di Stato statuiva, i sintesi, quanto segue: 1)la strumentazione urbanistica del Comune di Benevento consente la ristrutturazione del fabbricato con il limite, inderogabile, della volumetria preesistente fuori terra indicata, testualmente, nella misura di mc. 13750,18; 2)l’altezza deve rispettare le prescrizioni del Piano Particolareggiato, che prevede che sia “lasciata libera la visuale verso la valle del Sabato adattandosi al terreno “; 3)la volumetria relativa alle autorimesse va interamente computata; – allo stato, le opere realizzate sono prive di titolo siccome annullato in via giurisdizionale;

– in forza del decisum dei Giudici Amministrativi, quanto realizzato va demolito essendo la riduzione in pristino l’obbligo conformativo derivante dal giudicato in materia di annullamento di titoli edilizi;

– in alternativa, la ditta “Passarelli s.p.a” deve ottemperare spontaneamante al giudicato e, pertanto, procedere laddove possibile e concretamente attuabile, ad una modificazione di quanto illegittimamente edificato riportandolo nei limiti della legalità e, dunque, nel rispetto di precise prescrizioni vale a dire :
1) la quantità di volume preesistente quale misura massima consentita;
2) la sagoma e l’altezza precedenti;
3) in alternativa, disponendo diversamente la preesistente volumetria ma, in tal caso, assicurando la destinazione ad albergo, la libera visuale sulla Valle del Sabato nel rispetto della morfologia del terreno, così come stabilito dalla prescrizione di piano particolareggiato n. LX, cui rimanda l’art. 10 della NTA-Piani particolareggiati;

– l’assunto rinviene conferma nella relazione, datata 4/8/2010, del Dirigente del settore Urbanistica del Comune di Benevento, Ing. Zotti, con la quale l’intervento presentato dalla Società Passarelli di asserita sanatoria e denominato progetto n. 2 veniva respinto, siccome modificativo della sagoma e altezza del fabbricato preesistente in violazione delle prescrizioni di Piano Particolareggiato;

-non solo, l’assunto rinviene conferma anche nella sentenza del Tribunale penale di Benevento G.M Dr. R. Baglioni, n. 535/10 depositata il 9/2/2011, recante condanna dei Sigg,ri Passarelli Giuseppe, Mirabella Giovanni e Cassano Franco siccome responsabili del reato di cui all’art. 44 lett.b) del DPR 380/01, nonché condanna degli stessi al risarcimento dei danni in favore delle parti civili;

premesso ancora che
– solo da notizie di stampa ( Il Sannio quotidiano del 24/12/2010) si apprendeva della presentazione da parte della ditta Passarelli s.p.a. di un nuovo progetto, denominato n. 3, di asserita sanatoria in ottemperanza al giudicato munito, successivamente, di parere favorevole del Responsabile del procedimento, Ing. Zotti, e della Commissione Edilizia; – pertanto, gli istanti presentavano a mezzo del loro avvocato, istanza di accesso agli atti ex lege 241/90;

– la domanda veniva riscontrata con nota del Settore Urbanistica del 14/1/2001 con invito a presentarsi per il giorno 25/1/2011 -testuale- <>;

-nella data indicata il procuratore degli istanti, avv. Coletta, si recava presso il suddetto Settore ove gli veniva consentita la sola visione della carte progettuali ma non del parere della CE nè di quello del responsabile del procedimento;

– vieppiù gli veniva negata, con atteggiamento a dir poco sbrigativo e argomentazioni giuridicamente inconsistenti, l’estrazione delle relative copie;

evidenziato che
– ciò nonostante, è stato possibile verificare che il progetto in questione si limita, sostanzialmente, a una parziale riduzione dell’altezza e della volumetria di quanto sin qui effettivamente edificato; – in particolare il progetto de quo :
1) non ripete la sagoma dell’edificio preesistente articolato in n. 3. parti e caratterizzato -notoriamente- dalla forma a gradoni, nonché dalla presenza di spazi aperti e/o vuoti tra il primo livello affiorante sul viale Degli Atlantici e sorretto da un terrapieno, e quello( il terzo) sporgente su via delle Puglie;
2) non rispetta l’esatta altezza del fabbricato preesistente;3) non assicura la libera visuale sulla valle del Sabato, né l’andamento a gradoni del terreno cui si adattava perfettamente il vecchio fabbricato, e ciò in contrasto con la prescrizione di piano particolareggiato( n. LX) per la quale , in caso di diversa diposizione della volumetria preesistente e/o demolizione e ricostruzione( cfr. la succitata relazione dirigenziale del 4/8/2010), l’altezza o, comunque, la forma del ricostruendo edificio deve essere tale da garantire la vocazione a belvedere, nonché di parte essenziale del paesaggio, di quel determinato scorcio del Viale Degli Atlantici, adattandosi alla morfologia dei luoghi;
3) continua ad eccedere la volumetria preesistente;

ribadito che
– ai fini della determinazione del volume rilevante giuridicamente ed urbanisticamente, alla luce della normativa primaria e locale, nonchè dei pacifici principi giurisprudenziali regolanti la materia, dal computo vanno esclusi i locali totalmente posti al di sotto del piano di campagna e non destinati ad attività umane permanenti, i cd. volumi tecnici, i corpi aggettanti quali pensiline, balconi, cornicioni, porticati -che siano effettivamente tali- e, quelli completamente aperti e senza alcuna funzione, anche solo potenziale, accessoria e/o complementare a quella abitativa;

– sotto tale ultimo profilo significativa e la citata sentenza n. 535/2010 del Tribunale di Benevento nella quale, ai fini di un possibile intervento edilizio in sanatoria, si ribadisce le necessità della cd. doppia conformità e si precisa che “ appare evidente che occorrerà computare tutta la volumetria fuori terra qualunque sia la destinazione”;

– quindi precisa, altresì, che “in definitiva nel volume da computare al fine di rendere conforme l’opera a quella preesistente ed ai parametri dettati dalla normativa vigente, si dovrà tener conto dei circa 4592 mc destinati a garages e dell’intera volumetria originariamente destinata alla realizzazione di cantinole ( al 2° livello occupanti la parte del terrapieno reggente il primo livello) e, poi, trasformati in volumi ritenuti tecnici”;

– alla luce di quanto sin qui argomentato e riportato, quanto affermato circa la determinazione della volumetria fuori terra nella menzionata relazione dirigenziale del 4/8/2010 alla pagina 10, non ha alcun fondamento logico e giuridico e si pone in evidente contrasto con le citate pronunzie giurisdizionali;

osservato ancora che
– l’edificio concretamente realizzato presenta un’ “elementare” forma simile a un parallelepipedo, avente per ogni piano una lunghezza pari a m70,64, larghezza pari a m. 23,64 e un’altezza pari a circa m.19 per un volume fisico realizzato di gran lunga eccedente quello preesistente; -il preesistente fabbricato, in perfetta armonia con la conformazione dei luoghi, presentava una forma a gradoni e poggiava per un’ampia parte su terrapieno naturale;

– per effetto dei lavori eseguiti, in luogo del terrapieno risulta oggi esistente e ben visibile volume edificato, con solai, travi e pilastri aventi funzione, quanto meno, sia di copertura sia portante ;

-il progetto n. 3 munito di parere favorevole della CE e del responsabile del procedimento esclude dal calcolo volumetrico ampie parti dell’edificio, situate al primo e al secondo livello su Via delle Puglie che vanno, al contrario e come visto, certamente computate;

– ai fini dell’ esatta riconduzione a legittimità di quanto effettivamente sin qui realizzato è essenziale, tra altro, il ripristino della quantità di volume preesistente fuori terra, previa verifica non solo dello stato di fatto del fabbricato preesistente ma, ancor più, di quello plano-alto-volumetrico dell’edificio concretamente realizzato ;

ritenuto che
– il progetto da ultimo proposto dalla ditta Passarelli prevede la realizzazione di una nuova costruzione e non la riconduzione a legittimità dell’intervento di demolizione e ricostruzione assentito con i titoli annullati;

– pertanto, il prospettato rilascio del relativo permesso di costruire integrerebbe una palese elusione del giudicato e con esso nuovamente una condotta tanto illegittima quanto illecita; – in definitiva , a tutt’oggi , il Comune non ha ottemperato al giudicato con ulteriore grave pregiudizio per gli interessi legittimi e i diritti degli istanti.

Tanto premesso, li istanti come sopra rapp.ti, difesi e domiciliati  Instano affinché le Autorità in epigrafe provvedano, secondo le proprie competenze, entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della presente, a dare completa esecuzione alla sentenza del Tar Campania-Napoli-Sez. 8^, n. 6836/2007, del Consiglio di Stato sez. IV n. 4645/2008, come confermante dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, n. 1833/2010, e quindi: 1) ad ordinare la demolizione dell’edificio attualmente esistente, siccome privo di qualsivoglia titolo autorizzativo e, comunque, in palese assenza di progetti idonei a ricondurre lo stesso a legittimità; 2) in ogni caso, a non rilasciare il permesso di costruire circa l’ultima proposta progettuale presentata dalla Passarelli s.p.a. di presunta sanatoria in ottemperanza al giudicato amministrativo.

Con l’espresso avvertimento che, in caso di inerzia protrattasi oltre il ridetto termine o di rilascio del permesso di costruire, la materia sarà rimessa alle competenti Autorità Giudiziaria sia per l’ottemperanza al giudicato amministrativo, sia per il risarcimento dei danni patiti e patendi nonché per l’accertamento di condotte penalmente rilevanti.

Benevento, 21/3/11
Avv.Luca Coletta “

 

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