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Comune di Benevento

Debiti fuori bilancio, palazzo Mosti corre ai ripari

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E’ da tempo una delle questioni calde di palazzo Mosti. Sui debiti fuori bilancio arriva il vademecum del segretario generale dell’Ente Riccardo Feola ai dirigenti comunali. Cinque pagine con cui il vertice amministrativo dell’Ente recepisce, di fatto, buona parte delle osservazioni prodotte lo scorso dicembre dalla maggioranza consiliare con un documento che vedeva come promotori Francesco Farese e Marcello Palladino.

La direttiva di Feola, in particolare, fa riferimento al contenzioso in materia di personale e dispone:

Provvedimenti datoriali di attribuzione di mansioni:
L’Ente è risultato sovente soccombente nei giudizi con i quali i dipendenti richiedevano
l’attribuzione di mansioni superiori. Da una verifica è emerso che i provvedimenti di servizio si
connotano spesso per approssimazione; non di rado, con gli stessi provvedimenti, tra l’altro, si
affidano a dipendenti aventi qualifiche inferiori, le mansioni proprie delle qualifiche superiori.

Tale situazione si riscontra anche nei giudizi relativi alle PEO, nei quali l’Ente è di regola perdente perché, a fronte di responsabilità e/o incarichi svolti continuativamente, non sono stati adottati i provvedimenti di servizio e quelli adottati, nel migliore dei casi, sono imprecisi.
Per evitare ciò, ogni Dirigente sarà onerato di trasmettere la proposta di provvedimento al
Servizio Risorse Umane che verificherà se lo stesso rientra fra le casistiche consentite dalla legge e dai CCNL di comparto.

Riconoscimento economico per ferie non godute:
I Dirigenti e il Comandante dei Vigili dovranno organizzare le attività degli uffici, al fine di
consentire al personale che ha presentato domanda di pensionamento, di fruire quelle che residuano.
Il personale che si trovi in tale situazione e che non presenti istanza di fruizione delle ferie, dovrà essere posto in ferie d’ufficio.
La possibilità di pagamento delle ferie non godute potrà essere consentita, esclusivamente, con riferimento ai casi per i quali il residuo ferie non sia fruibile per cause oggettive, non dipendenti dal lavoratore e neppure dal Dirigente (es: malattia prolungata del dipendente fino al collocamento in quiescenza, sospensione cautelare dal servizio o altre tipologie simili). Nello specifico, si richiamano i Dirigenti al prudente utilizzo della clausola delle “esigenze di servizio”, la quale
rischia di divenire clausola di stile, se riguardante tutti o quasi tutti i dipendenti di un
Ufficio/Settore.
Sulla materia del riconoscimento economico per ferie non godute si richiama, in ogni caso, la
Sentenza della Corte di Giustizia Europea 18 gennaio 2024 C. 218/2022.

Autorizzazione all’effettuazione dello straordinario:
In relazione alla suddivisione del fondo straordinario, ogni Dirigente potrà utilizzare lo stesso
esclusivamente per esigenze straordinarie nei limiti del budget assegnato. Nel caso in cui il budget sia esaurito prima della fine dell’anno, nell’autorizzazione all’effettuazione di prestazioni lavorative per esigenze di natura straordinaria, dovrà essere espressamente indicata la modalità di recupero dell’orario, per consentirne la corretta definizione.
Con riferimento al procedimento di approvazione dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a)
dell’art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da sentenze passate in giudicato o decreti ingiuntivi non opposti, il sottoscritto evidenzia che lo stesso non è in linea con il principio di buon andamento e di economicità del procedimento amministrativo. Ad oggi, invero, in caso di condanna alla sorte capitale interessi e rivalutazione e alle spese di giudizio a favore della controparte l’ufficio legale predispone una propria deliberazione di riconoscimento del debito relativo alle spese di giudizio e l’ufficio dal quale è sorto il debito istruisce la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla sorte capitale.
Tale modus operandi oltre a generare una duplicazione di atti sulla medesima fattispecie,
circostanza che costringe anche ad una duplice approvazione da parte del Consiglio Comunale,
determina, nella gran parte delle ipotesi uno sfalsamento dei tempi di approvazione delle predette proposte da parte del Consiglio Comunale. Tale sfalsamento è stato già evidenziato da parte del Collegio dei Revisori in sede di istruttoria per il rilascio del relativo parere di competenza sulla legittimità del riconoscimento.
Al fine, quindi, di razionalizzare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio,
derivanti da sentenze esecutive e decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, si ritiene necessario modificare l’iter dell’istruttoria e della successiva approvazione disponendo quanto segue:

1) a partire dalla data di adozione della presente disposizione per i debiti fuori bilancio ex
art.194 lett.a) del D.lgs n.267/2000 che saranno istruiti su sentenze e decreti ingiuntivi
provvisoriamente esecutivi dell’anno 2023 ancora non formalizzate in proposte nel sistema
Halley, in caso in cui l’Ente sia condannato al pagamento della sorte capitale e alle spese di
giudizio, il procedimento di riconoscimento verrà attribuito in toto al servizio/settore nel
quale si è generata la partita debitoria. Con riguardo alle spese legali la quantificazione delle
stesse sarà effettuata attraverso la predisposizione di una scheda riepilogativa firmata dal
Dirigente dell’Avvocatura che farà parte dell’unica proposta deliberativa di approvazione del
debito fuori bilancio istruita dal Settore competente per materia.
Dovrà, pertanto, essere assicurata l’attribuzione delle necessarie risorse sui capitoli di
bilancio di competenza dei Dirigenti dei Settori proponenti il riconoscimento del debito fuori
bilancio, relativo alla sorta capitale.
2) per quanto riguarda le proposte di Delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio
riguardanti il personale, in fase di attuazione della Direttiva prot. n. 45427/2023, sono emerse
alcune difficoltà operative, in considerazione delle quali si è giunti alla determinazione che le
stesse debbano, più opportunamente, essere istruite dall’U.O. Risorse Umane, che dispone
dei pertinenti capitoli di spesa, a prescindere dal Settore di appartenenza del dipendente in
questione.
3) nel caso in cui le somme da riconoscere quale debito fuori bilancio ex art.194 lett.a) siano
esclusivamente riferite a spese legali la competenza al riconoscimento sarà dell’Avvocatura
dell’Ente.

Le proposte di approvazione dei debiti, rientranti nelle casiste sopra indicate, che saranno inserite, dopo l’adozione della presente disposizione, in maniera difforme dalle indicazioni fornite, saranno rinviate ai settori di competenza in fase di verifica proposta o convalida.
Riguardo le fattispecie di risarcimento danni derivante da insidie e trabocchetti non avendo l’Ente alcuna polizza assicurativa a copertura l’Avvocatura dovrà necessariamente valutare le richieste caso per caso con il supporto peritale dell’AON.
Nel caso in cui le richieste siano fondate e l’eventuale giudizio promosso dalle controparti dia esiti scontati di condanna per l’Ente occorre che l’Avvocatura richieda la previsione di un adeguato stanziamento in bilancio al fine di adottare procedure transattive con le quale si possano evitare condanne certe al risarcimento danni e al pagamento di spese legali.
Il Dirigente dell’Avvocatura avrà, pertanto, cura di produrre una esaustiva relazione su tali
fattispecie.

Costituzione in giudizio:
Al fine di consentire all’Avvocatura di assicurare una adeguata difesa in giudizio, è necessario che i competenti uffici trasmettano, nei tempi perentori indicati, le relazioni richieste, corredate dalla documentazione inerente il giudizio.
Tale documentazione rappresenta un presupposto necessario per valutare, in modo puntuale,
l’opportunità della costituzione in giudizio ed evitare la dichiarazione di contumacia dell’Ente.
Considerato che, spesso, gli uffici non producono le predette relazioni, ciascun Dirigente dovrà
indicare un referente che fornisca gli elementi richiesti, in modo da rendere piu’ celere ed efficace la comunicazione.
Qualora, in base alla documentazione trasmessa, l’Avvocatura prefiguri una soccombenza
dell’Ente, suggerirà all’ufficio interessato l’adozione degli atti necessari per definire la controversia o dichiarare cessata la materia del contendere.
Nelle ipotesi in cui la scelta sulla costituzione in giudizio risulti controversa, il Dirigente
dell’Avvocatura sarà supportato del Segretario Generale e dal Consigliere Comunale con delega al contenzioso, al fine della adozione, in forma collegiale, di una motivata decisione.
Qualora sussistano elementi di puro diritto per la costituzione, l’Avvocatura provvederà alla difesa al fine di evitare la contumacia.
Le modalità di trattazione e gestione dei debiti fuori bilancio, dalla fase di formazione sino alla
proposta di Delibera consiliare di riconoscimento, come innanzi descritte, costituiscono elementi di una procedura amministrativa unica e valevole per tutti i Dirigenti dell’Ente.

“Si ribadisce – conclude Feola – che i Dirigenti sono tenuti a produrre tutta la documentazione necessaria affinché l’Avvocatura civica possa, celermente, costituirsi in giudizio, ove ritenuto necessario, nonché di relazionare opportunamente sull’origine di tale debito e quali azioni siano state previste per evitarne la formazione.
Laddove l’Avvocatura abbia espresso un parere motivato in ordine ad un atto introduttivo valutato fondato in fatto e in diritto con l’indicazione degli atti da adottare per la definizione della controversia, il Settore competente qualora intenda discostarsi da tale parere dovrà trasmettere motivata relazione al Segretario generale e al Settore Avvocatura.
Nel caso di decorrenza dei termini dilatori di 120 giorni previsti dalla notifica dei titoli esecutivi in danno dell’Ente, alla proposta di Delibera di Consiglio Comunale dovrà essere allegata una specifica relazione in ordine alle motivazioni che hanno condotto alla decorrenza del medesimo termine”.

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