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Decreto flussi, le modalità per il click-day

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Su convocazione del Prefetto Mazza si è tenuta in Prefettura una riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, per esaminare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010 concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2010.
Il predetto D.P.C.M. stabilisce la quota massima di 98.080 di cittadini non comunitari per lavoro non stagionale così ripartita:

52.080 lavoratori extracomunitari provenienti da Paesi che hanno o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e, specificatamente:
4.500 cittadini albanesi
1.000 cittadini algerini
2.400 cittadini del Bangladesh
8.000 cittadini egiziani
4.000 cittadini filippini
2.000 cittadini ghanesi
4.500 cittadini marocchini
5.200 cittadini moldavi
1.500 cittadini nigeriani
1.000 cittadini pakistani
2.000 cittadini senegalesi
80 cittadini somali
3.500 cittadini dello Sri Lanka
4.000 cittadini tunisini
1.800 cittadini indiani
1.800 cittadini peruviani
1.800 cittadini ucraini
1.000 cittadini del Niger
1.000 cittadini del Gambia
1.000 cittadini di altri paesi non appartenenti all’unione Europea che concludono accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione ;
30.000 ingressi sono riservati ai cittadini stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli già elencati, per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla cura della persona.
11.000 conversioni in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, di cui:
3.000 permessi di soggiorno per studio
3.000 permessi per formazione e/o tirocinio
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale
1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cittadini di paesi terzi;

– la conversione in permessi per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di paesi terzi ;

– la riserva di una quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari formati e istruiti all’estero ai sensi dell’art. 23 del T.U.I.;

– l’ammissione in Italia , entro una quota di 500 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

La domanda di assunzione di un lavoratore extracomunitario residente all’estero può essere presentata da una persona fisica o da una persona giuridica.
Le istanze potranno essere presentate dai singoli soggetti (per un massimo di 5 assunzioni) o avvalendosi dell’assistenza delle associazioni di categoria o del patronato.
La ripartizione territoriale delle quote sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La presentazione delle domande potrà avvenire on line sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it) a partire dalle ore 8.00 del 31 gennaio 2011 per le istanze relative a lavoratori delle suddette nazionalità privilegiate indicate nell’art. 2 del decreto; dalle ore 8.00 del 2 febbraio 2011si potranno presentare le domande riservate ai lavoratori del settore domestico e di assistenza alla persona , mentre dalle ore 8.00 del 3 febbraio 2011 per le restanti categorie .
La compilazione delle domande avverrà direttamente on line sull’applicativo predisposto sul sito web. La conferma dell’avvenuta ricezione della domanda sarà visibile direttamente sull’applicativo nell’area riservata dell’utente.
A partire dalle ore 8.00 del 17 gennaio è disponibile l’applicativo per la preventiva compilazione dei moduli di domanda da trasmettere successivamente nei giorni previsti per l’invio.
La compilazione sarà possibile per tutta la durata del decreto flussi (30 giugno 2011).
E’ previsto un servizio di help desk che fornirà ragguagli tecnici e giuridici.
E’ stato introdotto l’obbligo per il datore di lavoro, già previsto per i lavoratori stagionali, di accompagnare il lavoratore straniero extracomunitario che entra nel territorio nazionale allo sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e di effettuare entro 48 ore dalla data risultante dal timbro opposto sul contratto la prescritta comunicazione obbligatoria agli organi competente ai fini dell’assunzione.

 

 

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