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“Rappresentanza e rappresentatività”, l’Ordine degli avvocati di Benevento a confronto

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Si è tenuto presso il Tribunale di Benevento un interessante convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Benevento dal titolo: “Rappresentanza e rappresentatività, Avvocatura e giurisdizione tra antichi problemi e prospettive di riforma”. Al centro dell’incontro i temi attinenti alla rappresentanza istituzionale ed alla rappresentanza politica nell’ambito dell’Ordinamento Forense. Alberto Mazzeo, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, ha posto l’accento sul periodo di “grave difficoltà che vive l’avvocatura, colpita senza rispetto da istituzioni e legislatore, da provvedimenti improntati al massimo della schizofrenia, che restituiscono la tendenza alla delegittimazione delle istituzioni rappresentative”.

L’avvocato Francesco Del Grosso, Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Benevento e Componente dell’Organismo Congressuale Forense ha evidenziato il clima di “regressione culturale” che caratterizza l’attuale periodo storico, con una generale tendenza a mettere in discussione il significato e la rilevanza dei diritti, e quindi il ruolo stesso dell’avvocato, che altro non è che difensore di tali diritti. Questo clima di regressione culturale si riflette nell’approccio che l’attuale maggioranza ha nei confronti del problema giustizia, maggioranza che spesso non fa che assecondare gli umori dell’elettorato.

Gli interventi degli avvocati Giovanni Malinconico Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense e Giovanni Stefanì Componente del Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense e Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari hanno sottolineato che il tema della rappresentanza non può essere affrontato senza la piena consapevolezza che, al di là del dato formale, essa si sostanzia piuttosto nel rispetto della rappresentatività degli Avvocati, la cui autonomia, indipendenza ed autodeterminazione espresse attraverso le istituzioni forensi , devono essere garantite dall’ordinamento Statale e ciò al fine del compiuto svolgimento della funzione sociale che l’Ordinamento Costituzionale loro affida, quale garanzia della tutela dei diritti fondamentali delle persone e, attraverso il regolare svolgimento della giurisdizione, quale presidio di democrazia.

La relazione del professore Francesco Petrillo, Ordinario di Teoria della Interpretazione Giuridica presso l’Università del Moliseha affrontato la questione del limite del cd. “doppio mandato”, b alzata alle cronache dopo la sentenza della Cassazione a Sezione Unite del 19 dicembre 2019, i successivi interventi legislativi e le recentissime ordinanze del Consiglio Nazionale Forense, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113, che sancisce il detto limite del “doppio mandato”, nonché dell’art. 11-quinquies del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, come inserito dalla legge di conversione 13 febbraio 2019, n. 12, che ne stabilisce, in buona sostanza, la “retroattività”. Il relatore, analizzando la vicenda non in una prospettiva di “politica forense” (come è stata finora affrontata) ma di “interpretazione giuridica”, ha condiviso le argomentazioni del CNF, unico soggetto cui spetta (anche secondo la Cassazione) l’applicazione della fattispecie concreta, ovvero la valutazione e decisione sulla candidabilità o rieleggibilità.

Secondo Petrillo l’impianto normativo deve infatti essere affrontato con una lettura costituzionalmente orientata, anche in ragione delle sue inevitabili ripercussioni sulla tenuta delle rappresentanze dell’avvocatura e della loro rappresentatività. In particolare, da una interpretazione letterale (l’unica possibile) delle norme suddette (in quanto eccezionali), si evince che il divieto di rieleggibilità non può che riguardare esclusivamente i mandati che siano durati più di due anni (ovvero la metà del mandato quadriennale). Ed infatti il comma 4 dell’art. 3 della Legge 113 (richiamato dallo stesso art. 11-quinquies DL n. 135/2018) esclude espressamente dal computo di detti mandati quelli che siano stati inferiori a due anni.

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