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ECONOMIA

OCI: il 9 e 10 novembre convegno sulla prevenzione della crisi di impresa

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“L’ultima Frontiera della prevenzione della crisi di impresa”, è questo il tema del convegno che si svolgerà a Benevento il 9 e 10 novembre prossimi, presso l’ex convento di Sant’Agostino.

L’evento, organizzato dall’Osservatorio sulle Crisi di Impresa (OCI), si propone come appuntamento tra gli operatori del settore, per valutare e considerare sia le criticità emerse dalle significative modifiche apportate dal c.d. Decreto Sviluppo alla Legge Fallimentare sia il loro impatto sulla “tenuta” nel sistema giudiziario in termini di efficienza delle relazioni conflittuali d’impresa, non senza tenere conto delle pronunce giurisprudenziali che si sono già formate a ridosso dell’entrata in vigore della nuova legge.

Il convegno si articola in due giornate di lavoro, ognuna delle quali suddivise in due sezioni. La prima giornata di lavoro, avrà ad oggetto, nella prima sezione, le novità introdotte in tema di “nuovo” concordato preventivo, istituto che è stato incisivamente interessato dalle recenti novità legislative.

Il dibattito si propone di dare una risposta a tutta una serie di aspetti sia normativi sia operativi, non espressamente regolati dalle nuove norme, che spaziano dal contenuto minimo del ricorso o domanda di concordato preventivo (cui farà seguito il piano e la proposta di concordato) alla legittimazione a presentare la domanda medesima, agli effetti della presentazione di detto ricorso che decorrono, non più dalla sua presentazione, ma dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

La scelta del legislatore di anticipare la protezione e gli effetti del concordato, e segnatamente degli artt. 168 e 169 L.F. (c.d. automatic stay) al momento della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, va raccordata con la possibilità che, fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, l’imprenditore potrà compiere, previa autorizzazione del tribunale, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e, senza necessità di autorizzazione, gli atti di ordinaria amministrazione.

Saranno, quindi, affrontati i temi relativi alla sorte “giuridica” degli atti compiuti nella fase di interregno, da intendersi, in base alle posizioni dottrinarie recentissime sul punto, comunque risolutivamente condizionati al successivo decreto di ammissione del concordato, nonché saranno illustrate le soluzioni anch’esse recentissimamente adottate da alcuni tribunali volte ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi informativi sull’andamento dell’impresa.

Verrà, altresì, esaminata la disciplina della cosiddetta “finanza ponte”, regolata dal “nuovo” art. 182-quinquies, che consente al debitore, previa autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, con riferimento anche alla nuova disciplina delle prededucibilità prevista per i medesimi.

Altra importante novità che sarà discussa è quella del concordato con continuità aziendale, con particolare attenzione alla disciplina prevista per la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, alla cessione dell’azienda, alla liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa ed alla disciplina dei contratti in corso di esecuzione.

Saranno, inoltre, affrontati sia il metodo del silenzio assenso introdotto in tema di votazione del concordato da parte dei creditori sia il tema della responsabilità del professionista che attesta il piano concordatario.

La seconda sessione avrà ad oggetto, invece, una dettagliata disamina dei profili esdebitatori nelle procedure concorsuali, di storica centralità nel nostro ordinamento, a partire dall’ultima pronuncia della S.C. di Cassazione a S.U. nr. 24215 del 18.11.11 (al tavolo dei relatori della seconda sessione siederà infatti proprio il giudice estensore del provvedimento), fino a giungere a trattare degli effetti remissori del concordato preventivo.

La seconda giornata di lavoro si aprirà con la terza sessione “Società e fallimento” e sarà incentrata sulle tematiche, risalenti, dei fallimenti delle società e dei soci illimitatamente responsabili, soprattutto alla luce della riforma che ha regolamentato ex novo, cercando di risolverle, le incertezze createsi relative all’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, il tutto trattando sia degli aspetti processuali che sostanziali. Ed in particolare, in relazione a quest’ultimo aspetto, saranno affrontate le tematiche relative al ruolo del P.M. al fine di delineare quali siano i confini della sua legittimazione ad agire per chiedere il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile.

Saranno anche affrontati gli effetti della dichiarazione di fallimento della società sulla società medesima e sui propri organi; in particolare, se e quali operazioni siano ancora consentite agli organi dopo il fallimento e gli effetti della chiusura della procedura per concordato, con particolare attenzione al rapporto tra esdebitazione e soci fideiussori o garanti, e la posizione dei soci illimitatamente responsabili nei confronti dei loro debitori particolari.

La sessione, infine, che chiuderà i lavori ha l’intento di verificare, in concreto, la tenuta del sistema e dell’efficienza delle soluzioni concordate proposte ai “players” del variegato “mondo della crisi di impresa”, oggi purtroppo più che mai di attualità, i cui effetti vanno coordinati e contemperati con la normativa volta a garantire il giusto processo fallimentare e la tutela dei concorrenti.

È chiaro il favor del legislatore volto, con l’introduzione della nuova normativa, ad incentivare, attraverso il ricorso delle “nuove” soluzioni concordate, la gestione della crisi d’impresa.

Bisognerà, tuttavia nella pratica, verificare se dette soluzioni saranno effettivamente utilizzate per far emergere in via preventiva la tempestività della crisi d’impresa o, se viceversa, prevarranno usi distorti e meramente dilatori dei nuovi strumenti legislativi che, invece di aiutare i debitori in crisi a non chiudere le proprie imprese si tradurrebbe in un ulteriore aggravio della grave crisi che attanaglia il nostro sistema economico.

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