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Provincia di Benevento

Rocca dei Rettori, gestione del personale: l’avv. Vincenzo Catalano chiarisce la questione

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Il Dirigente del Settore Affari Legali ed Organizzazione del Personale della Provincia di Benevento, avv.to Vincenzo Catalano, ha inviato alle Organizzazioni Sindacali della Funzione Pubblica del Sannio, CGIL, CISL, UIL e DICCAP, nonché ai Componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria della Provincia il seguente documento.
 

"Con nota a firma della segreteria provinciale CGIL FP e CISL Enti Locali, indirizzata al presidente della delegazione trattante, all’assessore al personale, allo scrivente, al personale dipendente ed agli organi di stampa, veniva reso noto che la gestione del personale e di organizzazione del lavoro veniva affidata “a note spesse tendenziose ed imprecise” e che, in esito alle richieste di convocazione delle RSU concernenti il fondo per il 2012, la spesa per il personale e l’organizzazione del lavoro la risposta era affidata a “una nota a firma del dirigente del personale”.
 

Sul punto è necessario ulteriormente precisare, per rendere noto ai soggetti cui la nota è indirizzata quanto già, si riteneva esaustivamente, chiarito alle OO.SS., al personale, all’assessore al ramo ed ai componenti della delegazione trattante con diverse note, e non una, relative alle richieste di convocazione pervenute da alcune RSU, chiedendo agli organi di stampa di darne pubblicazione a rettifica di quanto dichiarato con la nota sindacale, in esame, di cui si è data diffusione a mezzo stampa.
 

Preliminarmente devesi evidenziare che le note di questo settore relative alle richieste di convocazione della delegazione trattante esprimono considerazioni di natura puramente tecnica, per quanto infra analiticamente riportato, relative alle stesse in ordine alle questioni in esse riportate, senza con ciò sostituirsi alla volontà dell’amministrazione e della delegazione trattante in ordine all’opportunità di procedere alla convocazione e, meno che mai, di “sfuggire al confronto”, a contrario ritenendo di chiarire in maniera netta gli aspetti giuridici e contabili che si sarebbero posti in sede di confronto con le OO.SS.
 

In particolare, in relazione alla nota del 16.03.2012 avente ad oggetto “risorse derivanti da risparmi conseguite destinabili alla contrattazione integrativa”, a firma di quattro RSU dell’Ente, con nota prot. n. 2612 del 13.04.2012 si invitavano i settori dell’Ente competenti a provvedere all’adozione dei piani di razionalizzazione e all’accertamento dei fondi derivanti dalla progettazione ex L. 109/94 s.m.i., destinati alla contrattazione decentrata, poiché in mancanza non potevano quantificarsi le risorse di cui all’art. 16 D.L. 98/2011 e 61 del D.L. 112/2008, indicando l’acquisizione di tali dati presupposto indispensabile per procedere, “alla convocazione della delegazione trattante per discutere di detti argomenti”, indirizzando tale nota anche alle RSU firmatarie.
 

Con successiva nota del 03.05.2012, indirizzata al direttore generale, alcune RSU chiedevano altra convocazione avente ad oggetto “progressioni orizzontali”; in relazione a quest’ultima, questo settore evidenziava che la progressione orizzontale relativa all’annualità 2011 era stata già oggetto della contrattazione decentrata sottoscritta dalla delegazione trattante di parte pubblica e sindacale in data 09.01.2012 e, in esecuzione dei criteri ivi individuati, era stata esperita l’intera procedura con applicazione pedissequa di quanto pattuito, con avvenuta affissione e pubblicazione delle graduatorie.
 

Con ulteriore nota prot. n. 3714 del 30.05.2012, indirizzata ai dirigenti di alcuni settori dell’Ente interessati e a tutte le OO.SS., avente ad oggetto “contrattazione decentrata collettiva anno 2012” si rendeva noto ancora una volta che, per consentire la convocazione delle OO.SS. medesime su tale argomento “con cognizione di causa”, era necessario acquisire dai settori competenti la quantificazione delle somme destinate al fondo delle risorse stabili della contrattazione a seguito del taglio di trasferimento di parte statale, nonché la definizione, in esito dell’approvato piano di razionalizzazione, delle somme destinabili alla contrattazione integrativa ed ancora una volta l’accertamento dei fondi derivanti dalla progettazione a medesimo fine.
 

Si rendeva inoltre noto che, a seguito dell’obbligo legislativamente previsto della riduzione delle dirigenze, la scelta dell’amministrazione, conseguente a detta riduzione, di procedere alla razionalizzazione e riduzione dei servizi e necessariamente delle posizioni organizzative, le cui relative economie avrebbero consentito “l’incremento delle risorse da destinare alla produttività collettiva di tutto il personale dell’Ente”.
 

Successivamente, con nota pervenuta il 12.06.2012, alcune RSU chiedevano con urgenza la quantificazione della parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2012 e della parte variabile dello stesso, limitatamente alle somme accertabili e la convocazione della delegazione trattante per discutere ed approvare la destinazione delle risorse decentrate e dell’utilizzo delle somme residue anno 2011 da destinare al finanziamento di ulteriori progressioni economiche, premettendo che la riduzione dei trasferimenti di parte statale non dovesse incidere sull’entità del fondo, che allo stato non era opportuno procedere alla modifica della pianta organica e della riduzione delle posizioni organizzative e che si dovesse procedere ad incrementare le risorse variabili con l’applicazione dei risparmi di cui al piano di razionalizzazione, in alternativa alle economie derivanti dalla riduzione delle posizioni organizzative.
 

A tali note si dava puntale riscontro con comunicazione in pari data, prot. n. 4133, con la quale si precisava che, ai sensi del D.Lgs 68/2011, art. 18, commi 2 e 5, disponente la soppressione a decorrere dall’anno 2012 dei trasferimenti statali di parte corrente, necessariamente l’entità delle somme relative ai trasferimenti di funzioni e del personale da parte dello Stato, già ricomprese nel fondo risorse stabili della contrattazione, andassero proporzionalmente decurtate da detto fondo, oltre alla riduzione del fondo stesso della quota relativa al pensionamento di n. 9 unità di personale, in applicazione dell’art. 9, comma 2 bis della L. 122/2010. Pertanto si chiariva che l’incidenza della riduzione dei trasferimenti sull’entità del fondo, nonché quella dei pensionamenti, non costituiva una scelta discrezionale, ma operasse ex lege.
 

Sul punto della contestata opportunità alla modifica di pianta organica, si chiariva, tra l’altro, come la stessa costituisse scelta discrezionale dell’amministrazione e l’inconferenza del riferimento al trasferimento di funzioni e competenze della Provincia ad altri enti, al fine di soprassedere alla revisione della D.O. e alla riduzione delle posizioni organizzative, rilevato che il D.L. 201/2011 art. 23, comma 18, prevede il trasferimento di funzioni entro la fine del dicembre 2012 da parte delle Regioni con proprie leggi e, in mancanza, decorso tale termine, in via sostitutiva con leggi dello Stato. Pertanto tale norma, si evidenziava, costituiva allo stato mero principio mancando la normativa attuativa; si chiariva inoltre che in esito alla promozione di giudizio di costituzionalità avverso detta disposizione, da parte di diverse Regioni, allo stato tale norma era oggetto di studio e riformulazione in sede di commissione parlamentare per la redazione di progetto di legge ad hoc ai fini di una ridefinizione delle funzioni delle Province.
 

Per quanto attiene l’incremento delle risorse variabili, si ribadiva ancora una volta di aver richiesto la quantificazione delle somme derivanti dalla progettazione, di cui nelle precedenti note, della mancanza, allo stato, della quantificazione delle somme derivanti dall’avvenuta approvazione del piano di razionalizzazione e si indicava la scelta, da operarsi in sede di contrattazione, di destinare le somme derivanti dalla riduzione delle posizioni organizzative alla produttività collettiva, non quale scelta alternativa, ma quale indirizzo di considerare e destinare cumulativamente tutte le risorse conseguenti alla detta produttività e, quindi, in favore di tutto il personale dell’Ente.
 

Relativamente alla richiesta di convocazione per l’utilizzo delle somme residue 2011, da destinare al finanziamento di ulteriori progressioni economiche, si evidenziava che l’art. 34 comma 1 CCNL 22.01.2004 e successive integrazioni, prevede che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni orizzontali sono interamente a carico delle risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità). Inoltre, l’art. 23 del D.Lgs. 150/2009, commi 1 e 2, prevede che le progressioni economiche vengono riconosciute selettivamente, ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi individuati dal sistema di valutazione, disciplina peraltro espressamente recepita con la sottoscrizione in data 09.01.2012, del CCDI – annualità economica 2011.

Ritenuto di aver esaustivamente chiarito la vicenda assunta agli onori della cronaca, si comunica che in ogni caso la delegazione trattante di parte pubblica, ha già deciso, avendo medio tempore acquisito pro parte gli elementi minimi necessari ad una proficuo confronto, procederà entro il mese corrente alla convocazione delle OO.SS. sui punti richiesti e di rilevanza sindacale."

 

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