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Lavoratori stranieri, dal 15 settembre la presentazione delle domande per la sanatoria
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Le Acli sannite e il Simposio Immigrati comunicano che dal 15 settembre sarà possibile presentare le domande per la sanatoria dei lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011.
I datori di lavoro che hanno impiegato lavoratori e lavoratrici immigrati senza permesso di soggiorno, infatti, potranno regolarizzare la loro posizione pagando mille euro subito e, successivamente, integrare con almeno sei mesi di contributi non versati.
“E’ un decreto importante – afferma il Presidente Provinciale delle Acli Filiberto Parente -. Il n. 2009/52/CE è entrato in vigore il 9 agosto 2012 e prevede sanzioni ai datori di lavoro che impiegano lavoratori immigrati irregolari, ossia privi del permesso di soggiorno, dando la possibilità di regolarizzare la loro posizione lavorativa. Ciò sarà possibile dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.
“Il tutto – aggiunge Parente – per far crescere al nostro interno una consapevolezza non solo individuale ma anche collettiva di ciò che sta cambiando nei bisogni delle persone, delle famiglie, delle comunità”.
La prospettiva è quella del passaggio dal welfare state a welfare community, grazie al prezioso lavoro degli immigrati che nelle realtà locali si mobilita, costruisce sinergie, persegue il benessere non solo individuale attraverso le nostre comunità. “Far emergere dall’invisibilità – afferma il presidente – chi non ha mai avuto un permesso o chi l’ha perso anche a causa della crisi, è quindi opportuno e necessario”.
L’articolo 5 del Dlgs 16 luglio 2012, n. 109 consente infatti ai datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri in possesso della carta di soggiorno, di presentare un’istanza per far emergere il rapporto di lavoro. Per i rapporti di lavoro subordinato, l’orario di lavoro dichiarato dovrà essere necessariamente a tempo pieno; per le colf e le badanti, invece, sarà possibile regolarizzare anche un rapporto di lavoro part-time di venti ore settimanali.
Il Dlgs 109/2012 prevede che la domanda non possa essere presentata dai datori di lavoro condannati per favoreggiamento all’immigrazione clandestina o per sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603 bis del Codice penale (caporalato).
Non sono ammessi alla sanatoria neppure i datori di lavoro che hanno ottenuto un nulla osta al lavoro nell’ambito del decreto flussi, ma che poi non si sono presentati allo Sportello unico per la firma del contratto di soggiorno e per la successiva assunzione del lavoratore.
I datori di lavoro interessati alla sanatoria potranno chiedere assistenza al Patronato Acli di Benevento di via F.Flora, 31. Punto centrale della procedura è, comunque, la documentazione, proveniente da una pubblica amministrazione, attestante la presenza certa dello straniero in Italia in data anteriore al 31 dicembre 2011.
Fino al termine della procedura, il lavoratore straniero non potrà essere espulso e il datore di lavoro non potrà essere gravato dagli illeciti amministrativi e penali connessi all’irregolare rapporto di lavoro.
Una volta che l’iter della domanda sarà completato, si provvederà a convocare il datore di lavoro e lo straniero per la firma del contratto di soggiorno che sarà il viatico per il successivo rilascio del permesso di soggiorno.