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Comune di Benevento

Ordinanza locali e mascherine, i dubbi di Sguera sulla legittimità

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“Apprendo dagli organi di stampa che il Sindaco di Benevento ha emesso un nuovo provvedimento con cui si ordina che “nei luoghi pubblici, nei giorni e negli orari già indicati nella propria precedente Ordinanza protocollo 71415 del 22 luglio 2020 è fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine); identica misura precauzionale è da osservarsi in occasione delle manifestazioni di spettacolo e di intrattenimento in luogo pubblico o aperto al pubblico nelle rassegne in programma in città nei prossimi giorni e mesi a venire, come in premessa specificate; nelle manifestazioni in luogo aperto al pubblico dell’osservanza di detta misura sono responsabili anche gli organizzatori”. Così in una nota il consigliere comunale di Benevento, Vincenzo Sguera.

“Le disposizioni di cui sopra – spiega – decorrono dalla data odierna e fino alla loro revoca o modifica da adottarsi con Ordinanza Sindacale in relazione all’andamento della curva epidemiologica e dei comportamenti individuali. Ebbene, quale tecnico del diritto, a mio avviso, tale ordinanza solleva rilevanti perplessità dal punto di vista della sua giuridica legittimità.

Ed invero – sottolinea – sono tre i principali motivi di dubbio: la problematica individuazione di un chiaro presupposto normativo posto dalla legge o da un atto con forza di legge (principio di legalità). Come è noto, ogni esercizio di potere amministrativo deve trovare il proprio fondamento ultimo autorizzativo, oltre che i relativi limiti di esercizio, in una previa norma posta dalla legge o da altro atto fonte di livello primario. Pertanto, non basterebbe uno dei tanti dpcm recanti la previsione delle misure emergenziali a giustificare, in tal senso, la legittimità dell’adozione della presente ordinanza sindacale.  

L’ordinanza – aggiunge – non corrisponde a quei criteri di proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 1 d.l. n. 19 del 25 marzo 2020 individuati quali parametri per la legittima adozione di provvedimenti emergenziali, restrittivi di diritti fondamentali. Nel caso di specie, la misura di prevenzione irrogata con l’ordinanza sindacale che ci occupa (obbligo di mascherine in luogo pubblico) appare evidentemente sproporzionata e, perciò, abnorme rispetto all’effettiva condizione epidemiologica presente nella città. Essa, peraltro, parrebbe essere stata emessa, essenzialmente, per contenere il rischio in funzione di accadimenti futuri solo potenzialmente pericolosi. In tal senso, vale la pena di ricordare che lo stesso art. 1 del d.l. n. 19/2020 citato ha avuto cura di precisare che l’applicazione delle misure di prevenzione può essere modulata “in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico” del virus. Nel nostro caso , sembra che non si registri alcuna variazione in negativo dell’andamento epidemiologico che avrebbe potuto giustificare l’adozione di una tale misura, che, pertanto, non si sottrae ad una serie di dubbi di legittimità.  

Infine – sottolinea – l’ordinanza non definisce il tempo della sua efficacia che, invece, deve essere assolutamente precisato (pena, l’illegittimità assoluta della misura emergenziale) e necessariamente limitato, dovendo contenersi verosimilmente entro un tempo massimo di trenta giorni e, comunque, non oltre l’ultimo giorno di vigenza della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, dichiarativa dello stato di emergenza, che cessa i suoi effetti al 31.7. p.v..

Mancando, invece, l’indicazione espressa di un termine di efficacia di tale ordinanza – conclude -, quest’ultima finisce per essere dipendente, in buona sostanza, dalla mera volontà potestativa del Sindaco, dunque, in principio ad un evento non obiettivo né certo”.

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