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Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso di Michele Ciccone

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Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la sentenza, depositata lunedì 29 ottobre, sul ricorso proposto da Michele Ciccone contro il Comune di San Giorgio La Molara e Edison Energie Speaciali S.p.A., per la riforma della sentenza del Tar Campania riguardate il permesso di costruire in sanatoria e risarcimento danni.

Michele Ciccone aveva infatti impugnato la sentenza del 29 novembre 2010 n. 25888, con la quale il TAR per la Campania, sez. VIII, aveva respinto il suo ricorso contro una pluralità di atti, tra i quali, in particolare, la nota 10 novembre 2009 n. 8907, ai fini del rilascio di permesso di costruire in sanatoria. La controversia riguardava, come si legge nelle sentenza del Consiglio di Stato, “la difformità o meno di quanto edificato dal sig. Ciccone, a seguito di permesso di costruire n. 3315/2008, rilasciato dal Comune di San Giorgio La Molara. Il Comune, dopo che il manufatto era stato costruito nelle sue strutture portanti, ha contestato: dapprima, una distanza dalla strada comunale S. Giorgio La Molara – Montefalcone inferiore a 20 metri, successivamente, ulteriori difformità , poi riscontrate non sussistenti. Successivamente, il Comune ha respinto sia l’annullamento in autotutela della ordinanza di demolizione n. 13/2009, sia l’istanza di accertamento di conformità, con specifico riguardo alla distanza dalla strada”.

Il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Michele Ciccone in questo modo: “accogliendo l’appello, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, con conseguente annullamento degli atti con il medesimo impugnati”.

Il Consiglio di Stato ha condannato il Comune di San Giorgio La Molara e la società Edison Energie speciali s.p.a. al pagamento in favore dell’appellante delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che ammontano, per ciascuna delle parti, a 3000 euro.

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