CRONACA
Festa della Madonna delle Grazie, no a bevande in vetro e lattine: ordinanza di Mastella per garantire la sicurezza
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Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine metalliche durante la Festa della Madonna delle Grazie. È quanto dispone l’ordinanza sindacale, firmata oggi dal sindaco di Benevento, con l’obiettivo di tutelare la pubblica e privata incolumità nel corso di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.
Il provvedimento sarà in vigore per tutta la durata della manifestazione, in programma dal 30 giugno al 3 luglio 2026, e interesserà l’area della festa, che comprende viale San Lorenzo, corso Dante, corso Vittorio Emanuele, via Posillipo, via Torre della Catena fino a Port’Arsa, via Grimoaldo Re, via San Giovanni di Dio – dove sarà allestito il luna park – e le strade limitrofe.
L’ordinanza impone ai titolari di bar, ristoranti, attività commerciali, ambulanti e artigiani autorizzati alla vendita per asporto il divieto di vendere bevande di qualsiasi tipo, alcoliche e analcoliche, in contenitori di vetro o in lattine. Le bevande dovranno essere servite esclusivamente in bicchieri monouso. Lo stesso divieto si estende ai distributori automatici, che dovranno essere temporaneamente sospesi durante i giorni della manifestazione.
La decisione nasce dall’esigenza di prevenire situazioni di rischio legate all’abbandono incontrollato di bottiglie e lattine, potenzialmente pericolose in un contesto caratterizzato da una forte affluenza di persone. La Festa della Madonna delle Grazie richiama ogni anno migliaia di fedeli e visitatori, attratti sia dalle celebrazioni religiose sia dagli eventi collaterali, tra cui spettacoli pirotecnici, luminarie e l’ampia offerta di street food.
Il Comune evidenzia inoltre che il provvedimento recepisce le indicazioni emerse nel tavolo tecnico sulla sicurezza tenutosi in Questura il 25 giugno scorso, nell’ambito delle misure organizzative predisposte per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche.
Per chi non rispetterà il divieto sono previste sanzioni amministrative comprese tra 25 e 500 euro, come previsto dall’articolo 7-bis del Testo unico degli enti locali.




