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POLITICA

Scuola di Magistratura, Ferro: ‘Sentenza ingiusta, andremo avanti fino in fondo’

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“Una sentenza ingiusta, che per un semplice vizio di forma toglie a Catanzaro la Scuola Superiore di Magistratura, nonostante nel merito la giustizia amministrativa abbia già pienamente riconosciuto le nostre ragioni”. Così il presidente della Provincia di Catanzaro, Wanda Ferro, ha commentato nel corso di una conferenza stampa, la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso dell’ente intermedio di Benevento.

Per fornire tutti i necessari chiarimenti sugli aspetti tecnico-giuridici della vicenda (sintetizzati nella nota riportata di seguito), alla conferenza stampa, si legge sul portale dell’ente calabrese,hanno preso parte i legali che hanno patrocinato nei giudizi amministrativi la Provincia di Catanzaro – gli avvocati dell’Ente Federica Pallone e Roberta Chiarella e l’avvocato Francesco Scalzi – e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, prof. Giuseppe Iannello, che ha patrocinato la Regione Calabria, oltre a molti rappresentanti delle associazioni cittadine. Alla conferenza erano stati invitati anche i legali del Comune di Catanzaro, gli avvocati Raffaele Mirigliani e Alfredo Gualtieri, assenti per altri impegni professionali. “Per Catanzaro – ha detto Wanda Ferro – si tratta di un secondo scippo, dopo quello perpetrato dal ministro Mastella, che oggi esulta in maniera poco appropriata. Ritengo infatti che un ministro della Repubblica abbia ragione di esultare di fronte ad un risultato ottenuto nell’interesse dell’intero Paese, non del proprio collegio elettorale. Purtroppo quello di non sapere guardare all’interesse generale è uno dei mali della nostra politica. Certamente l’originaria decisione del ministro Castelli di istituire a Catanzaro al sede meridionale della Scuola di Magistratura non era dettata da ragioni campanilistiche o elettoralistiche, ma da un’attenta valutazione sulla posizione geografica della città, baricentrica rispetto all’intero Mezzogiorno, oltre che sulla sua antica e prestigiosa tradizione nelle attività forensi e sulla presenza di un’importante facoltà di Giurisprudenza”. “I nostri legali – ha detto ancora il presidente Ferro – ritengono che il Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso della Provincia di Benevento per un difetto di notifica all’ente nel ricorso del 2006 sia incorso in un errore di fatto, che legittima l’ipotesi di un ricorso per revocazione. Come ha infatti già riconosciuto il Tar del Lazio, la notifica del ricorso è avvenuta nei termini, appena è stato possibile conoscere, in udienza, il contenuto del provvedimento ministeriale. Al momento di presentare il ricorso, era a tutti sconosciuto il testo del provvedimento, mentre le dichiarazioni dell’allora ministro Mastella indicavano chiaramente la nuova localizzazione della Scuola nella città di Benevento. Per questo i legali del Comune di Catanzaro hanno notificato il loro ricorso al Comune di Benevento e non all’ente intermedio, e così hanno fatto anche gli avvocati di Regione e Provincia”. “Andremo avanti fino in fondo – ha proseguito Wanda Ferro – per difendere un’istanza che non è di destra o di sinistra, ma appartiene all’intera collettività calabrese. I catanzaresi, che attraverso autorevoli e brillanti professionalità hanno portato avanti questa battaglia, non si fermeranno. Soprattutto non si può consentire che, sulla pelle di queste professionalità, si cerchi di utilizzare la vicenda come argomento da campagna elettorale, cercando di scaricare inesistenti responsabilità. La Provincia di Catanzaro ha fatto tutti i passi che doveva: sul piano giudiziario, unendosi con la Regione Calabria al primo ricorso, quello del Comune di Catanzaro, per poi trovarsi unico soggetto in causa, quindi resistendo davanti al Consiglio di Stato. Sul piano politico, rivolgendosi a tutti i ministri che si sono succeduti nei governi di centrodestra e di centrosinistra, fino al governo Monti ed al sottosegretario Catricalà. Nei prossimi giorni incontrerò il ministro della Giustizia Paola Severino, ma auspico di avere in questa battaglia il sostegno dell’intera classe dirigente calabrese, senza divisioni di campanile o di appartenenza politica. Perché la nostra mancanza di coesione ha forse consentito ai vari governi di non assumere una decisione chiara, nella speranza di non scontentare nessuno. Ritengo infatti che la soluzione a questa intricata vicenda debba essere politica. Ma soprattutto andrà scongiurato un rischio concreto: quello che né Catanzaro né Benevento avranno la Scuola di Magistratura, se come è vero si pensa di istituire un’unica sede a Bergamo”.

***

In merito al giudizio amministrativo avente ad oggetto la individuazione della sede della Scuola Superiore della Magistratura

Le decisone del Consiglio di Stato 28.2.2012 n.1127 (con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado della Provincia di Catanzaro ed è stata confermata la inammissibilità dei ricorsi (in primo grado ed in appello) del Comune di Catanzaro e della Regione Calabria ha dato luogo a commenti e considerazioni (anche sulle prospettive e la situazione consequenziale) talora errati ed imprecisati per mancanza di completa ed esatta conoscenza dei fatti per cui appare opportuno puntualizzare (sia pure per cenni) i fatti medesimi anche in relazione al ruolo svolto da tutti gli enti territoriali che hanno promosso il giudizio di primo grado (costituente l’aspetto determinante poiché l’appello, come per legge) non ha avuto ad oggetto fatti e considerazioni nuovi ma solo la riconsiderazione e valutazione di quanto già oggetto del giudizio di primo grado.

In tale prospettiva è da premettere in fatto che:

1.- Nel momento in cui il Ministro della giustizia pro tempore (on Clemente Mastella) ha dichiarato con intervista e comunicato stampa di aver operato con decreto 30.11.2006 n.26 la “individuazione di Benevento come sede della Suola Superiore di Magistratura, TUTTI gli Enti Territoriali concordemente hanno proposto ricorso immediato e, non essendo disponibile il testo del decreto, hanno operato in forza della dichiarazione ministeriale “nella parte in cui la sede della Scuola Superiore della Magistratura è stata spostata dia Catanzaro a Bergamo”, procedendo alla notifica al Comune di Benevento che, secondo la detta dichiarazione ministeriale, era stato individuato come sede.

2.- Solo successivamente, e davanti al TAR per il Lazio, l’avvocatura dello Stato (cedendo alle pressanti richieste di tutti i ricorrenti ) ha depositato il decreto e solo a seguito di tale deposito, tutti i tre ricorrenti hanno appreso della menzione della “provincia di Benevento” nonché il fatto che era stesso anche il concerto del Ministero delle Finanze (circostanza anche questa sconosciuta tanto d aver legittimato la censura di difetto dello stesso concerto).

3.- a seguito di tale conoscenza tutti i ricorrenti, prendendo atto della precedente dichiarazione ingannevole del Ministro della Giustizia, hanno notificato il ricorso originario anche alla Provincia di Benevento, con lo strumento processuale dei motivi aggiunti dedotti in relazione a quanto conosciuto a seguito della esibizione del decreto interministeriale e si specifica al proposito che nel detto atto l’originario ricorso è “integralmente e testualmente trascritto” (per come dà atto anche la sentenza di primo grado del Tar del Lazio) sicchè nella detta forma integrale è stato notificato alla controinteressata provincia di Benevento.

4.- Nelle medesime condizioni hanno operato in maniera identica tutti i tre Enti Ricorrenti davanti al TAR per il Lazio e cioè:

– il Comune di Catanzaro con il patrocinio degli avv.ti Raffaele Mirigliani ed Alfredo Gualtieri;

– La Regione Calabria, con il patrocinio dell’avv. Giuseppe Iannello;

– la Provincia di Catanzaro con il patrocinio dei legali interno Federica Pallone e Roberta Chiarella.

Tutti i tre ricorsi, infatti, sono stati proposti in relazione a quanto dichiarato dal Ministro Mastella (il cui atto è stato censurato anche per abuso e sviamento di potere in quanto posto in essere per valorizzare la Città che costituisce la sua circoscrizione elettorale) per cui tutti e tre ricorsi sono stati notificati originariamente al Comune di Benevento (indicato come sede dallo stesso Ministro) e tutti e tre i medesimi ricorsi – tra cui anche quello della Provincia di Catanzaro) hanno integrato la notifica alla Provincia di Benevento il che non avrebbero potuto fare prima per difetto di conoscenza e per induzione in errore da parte del Ministro (peraltro personalmente interessato alla sua circoscrizione).

– Il contenuto di tale ingannevole dichiarazione appare confermato all’attualità dal fatto che ora, dopo la sentenza, l’on. Mastella, commentando la sentenza del Consiglio di Stato, in dichiarazione alla stampa, ha affermato testualmente che il Consiglio di Stato reso giustizia “alla scelta che feci quanto ero Ministro della Giustizia, ovvero alla individuazione di Benevento come sede della Scuola Superiore della Magistratura” (e conferma pertanto di aver dichiarato di aver operato la individuazione per Benevento e non per la Provincia di Benevento).

5- Con la sua sentenza, poi, il Consiglio di Stato si è soffermato sulla notifica operata dalla provincia di Catanzaro omettendo di considerare la identità realizzata dagli altri ricorrenti (forze ritenendo la questione relativa alle notifiche assorbita dalla decisione di inammissibilità del ricorso del Comune e della Provincia dichiarata dal Tar e confermata dal Consiglio di Stato (peraltro senza nemmeno prendere in esame né le tesi svolte dai detti Enti nel loro appello e la copiosa e costante giurisprudenza richiamata in via specifica dall’appello del Comune, né dell’elemento di fatto – avente particolare rilevanza – costituto dalla circostanza che il decreto interministeriale (come appare dalla semplice lettura dello stesso) menziona espressamente nella motivazione relativa alla valutazione comparativa ed alla dotazione immobiliare proprio il Comune di Catanzaro ed il Comune di Benevento (menzione nell’atto che, sa sola, varrebbe a far riconoscere all’Ente così nominato la qualità di controinteressato in unione al fatto che il Comune di Benevento è stato parte dell’accordo quadro parimenti impugnato dalla provincia senza ottenere menzione e risposta sulla impugnativa medesima che vedeva il Comune di Benevento come controinteressato in via formale in contraddizione con la tesi secondo cui la Provincia di Benevento darebbe stata la parte controintessata unica).

Preso atto di tale statuizione è da considerare che potrebbero sussistere i presupposti per proporre ricorso per revocazione ritenendosi che la decisione appare fondata su di un errore di fatto, che in quanto tale legittimante la detta impugnativa ai sensi dell’art.395 n.4 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 106 del Codice sul Processo Amministrativo.

Ed infatti, sarebbe da evidenziarsi il fatto che la decisione omette di considerare che – per come sopra puntualizzato – dagli atti del processo (e dalla stessa sentenza di primo grado del TAR del Lazio) risulta che al momento della proposizione urgente del ricorso non si conosceva ancora il contenuto e la motivazione del provvedimento ministeriale che è stato perciò impugnato solo ed esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dal Ministro Mastella (che in una intervista, aveva vantato il fatto di essere risuscito a trasferire la sede della scuola nella Città di Benevento, sede dl suo Collegio elettorale) e con riserva di dedurre motivi aggiunti all’esito della piena conoscenza del provvedimento.

Solo successivamente, e nel corso della Camera di Consiglio fissata dal TAR Lazio, l’Avvocatura dello Stato ha esibito il provvedimento per cui, avendo appreso in quel momento della menzione di Benevento, la Provincia di Catanzaro ha dedotto i preannunciati motivi aggiunti notificati anche alla Provincia di Benevento in quanto menzionata nell’atto medesimo.

Segue da ciò che ineccepibilmente il ricorso del Provincia di Catanzaro (al pari di quelli del Comune e della Provincia) è stato notificato alla stessa Provincia di Benevento nei termini decorrenti dalla predetta conoscenza il che costituisce fatto determinante e decisivo rinvenibile nel processo, ma nemmeno preso in esame né menzionato della sentenza che è pertanto da ritenersi indotta in errore di fatto costituito da tale omesso esame di circostanza decisiva al fine di valutare la tempestività della notifica. Ulteriore profilo di errore di fatto discenderebbe poi anche dal fatto che la Sezione ha ritenuto di negale al Comune di Benevento la qualità di controinteressato (riconoscendo tale qualità solo alla Provincia di Benevento) omettendo in punto di fatto di considerare che lo stesso Comune di Benevento è espressamente menzionato nella motivazione del decreto Ministeriale (laddove lo stesso enuncia una valutazione comparativa sulla posizione delle due città) ed è anche parte anche nell’accordo quadro sottoscritto il 24 febbraio 2007 ed impugnato.

Appare opportuno specificare ancora al proposito che:

a) il ricorso – per come detto – è stato notificato alla Provincia di Benevento nel momento in cui si è appreso che lo stesso era menzionato nel provvedimento prima non conosciuto nè ciò era giustificato prima non conoscendo i ricorrenti il relativo dato;

b) Tutti i tre ricorrenti (e quindi anche il Comune e la Regione oltre che la Provincia) sono stati indotti in errore dalla dichiarazione del Ministro Mastella che ha dichiarato di aver trasferito la sede in Benevento (e non genericamente nella Provincia di Benevento)

c) Del resto tutti gli atti, sia coevi che successivi, anche quanto alle interrogazioni e dichiarazioni parlamentari hanno sempre fatto riferimento alle città di Benevento e Catanzaro anche per quanto riguarda la collocazione geografica, la dotazione immobiliare e le caratteristiche.

d) Paradossalmente anche ora, e dopo la sentenza del Consiglio di Stato che privilegia la indicazione della Provincia, il Ministro Mastella, per come riferito dalla stampa che si allega, continua ad affermare testualmente che il Consiglio di Stato rende giustizia alla scelta che feci quanto ero Ministro della Giustizia, ovvero alla individuazione di Benevento come sede della Scuola Superiore della Magistratura.

e) Il Ministro della Giustizia pro tempore, on. Mastella pertanto, conferma di aver dichiarato di aver designato la città di Benevento per cui i ricorrenti, avendo solo tale elemento (e non potendo avere visione del decreto hanno notificato all’Ente indicato dal Ministro della Giustizia (provvedendo, poi, alla notifica alla Provincia non appena hanno conosciuto la sua indicazione consultando il decreto esibito dalla Avvocatura)

f) Ed è significativo che non solo tale notifica al Comune sulla base della detta dichiarazione ministeriale è stata effettuata dalla Provincia di Catanzaro, ma lo stesso è stato fatto dal Comune di Catanzaro e dalla Regione Calabria che hanno parimenti (e cronologicamente prima della Provincia) hanno notificato al Comune di Benevento ed integrato la notifica alla Provincia di Benevento solo dopo aver avuto conoscenza del testo del decreto esibito dalla Avvocatura Generale dello Stato).

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