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Comune di Benevento

Sannio Acque, la Corte dei Conti boccia la delibera del Comune di Benevento: «Parere negativo»

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Era una pronuncia attesa e il verdetto della Corte dei Conti è arrivato con un parere negativo. La Sezione regionale di controllo per la Campania ha bocciato la deliberazione con la quale il Comune di Benevento aveva deciso di partecipare alla costituzione di Sannio Acque s.r.l., la società mista pubblico-privata destinata alla gestione del servizio idrico integrato nell’ambito distrettuale sannita.

Il Consiglio comunale di Benevento aveva approvato la delibera numero 35 del 3 luglio 2026 con 20 voti favorevoli e 9 contrari, manifestando la volontà di sottoscrivere una quota della costituenda società nella misura di 2 euro per abitante, per un importo complessivo previsto di 114.603 euro.

Secondo la Corte, però, il provvedimento non presenta una motivazione sufficiente sotto diversi profili richiesti dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica e, soprattutto, si fonda su un assetto della società che nel frattempo è cambiato.

Il nodo della governance pubblica

Il progetto elaborato dall’Ente Idrico Campano prevedeva una società a capitale misto, con una partecipazione pubblica del 55% e una quota privata del 45%. L’obiettivo dichiarato era quello di combinare il controllo degli enti locali con l’apporto di capitali, competenze industriali e know-how da parte del socio privato.

È proprio sul concetto di controllo pubblico che la Corte richiama le proprie precedenti pronunce.

La mera presenza di una partecipazione pubblica maggioritaria, osservano i giudici contabili, non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un effettivo coordinamento tra i Comuni soci. Occorre invece verificare concretamente come gli enti pubblici possano esercitare un controllo incisivo sulla società.

Un tema già affrontato dalla stessa Sezione nella deliberazione 225/2025/PASP relativa al Comune di Solopaca. In quella occasione la Corte aveva sottolineato la necessità di un adeguato bilanciamento tra il ruolo operativo attribuito al socio industriale privato e l’interesse dei Comuni a mantenere un controllo effettivo sulla gestione di un servizio essenziale come quello idrico.

Secondo la Corte, dopo quella pronuncia non sarebbero stati adottati dall’EIC ulteriori provvedimenti in grado di superare concretamente i rilievi formulati. La possibilità, prospettata in una relazione del direttore generale dell’Ente Idrico Campano, di ricorrere in futuro a patti parasociali non viene ritenuta sufficiente, trattandosi di uno strumento ancora non adottato.

Sostenibilità finanziaria: per la Corte non basta richiamare il Piano economico-finanziario

Altro punto centrale della pronuncia riguarda la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica dell’operazione.

Il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica impone all’amministrazione che intende costituire una società o acquisire una partecipazione una motivazione analitica sulla necessità dell’operazione, sulla convenienza economica, sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune di Benevento, rileva la Corte, aveva fatto riferimento soprattutto alle valutazioni contenute nel Piano economico-finanziario predisposto dall’EIC e aggiornato nel dicembre 2024.

Ma per il Collegio quelle valutazioni non sono sufficienti a superare i rilievi già formulati nel caso Solopaca.

La Corte richiama, in particolare, la distinzione tra sostenibilità finanziaria oggettiva, riferita alla capacità della società di mantenere nel tempo l’equilibrio economico-finanziario attraverso la propria attività, e sostenibilità soggettiva, riferita invece agli effetti dell’investimento sulla situazione finanziaria dell’ente pubblico che partecipa.

Un passaggio particolarmente significativo perché, secondo i giudici contabili, il divieto di soccorso finanziario rende necessario verificare con attenzione la capacità della società di reggersi autonomamente, senza fare affidamento su futuri interventi finanziari degli enti pubblici.

Il problema della società già costituita

È tuttavia la costituzione effettiva di Sannio Acque a rappresentare uno dei punti più delicati della pronuncia.

La società è stata costituita il 4 agosto 2026, con atto pubblico, dai Comuni di Campoli del Monte Taburno, Solopaca e Campolattaro, con una partecipazione pubblica complessiva del 55%, mentre il restante 45% è stato sottoscritto dal socio privato ACEA Sannio s.r.l.

Il problema, evidenzia la Corte, è che il Piano economico-finanziario sul quale si fondava l’operazione prevedeva, al momento della costituzione, la partecipazione di Comuni rappresentativi di circa 161.180 abitanti.

La realtà, invece, è stata molto diversa: alla costituzione hanno preso parte soltanto tre Comuni, con una popolazione complessiva di circa 6.000 abitanti.

Anche il capitale sociale risulta fortemente inferiore a quello indicato nel PEF. A fronte dei 586.109 euro previsti dal piano, la società è stata costituita con un capitale di 22.309,09 euro, sottoscritto per il 55% dai soci pubblici e per il 45% dal socio privato.

Per la Corte si tratta di una discrasia sostanziale.

Il modello economico-finanziario originario, secondo il Collegio, presupponeva infatti che le condizioni poste alla base dell’equilibrio dell’operazione fossero presenti già al momento della costituzione e non fossero affidate alla possibilità, futura e incerta, che altri Comuni aderissero successivamente.

Il rischio individuato dai giudici è quello di una società avviata in condizioni di sottocapitalizzazione rispetto alle previsioni del piano, con la conseguente possibilità che il peso di eventuali successive necessità finanziarie ricada sugli enti già partecipanti.

Benevento, per ora, non può entrare nella società

La conseguenza più immediata riguarda proprio il Comune di Benevento.

La delibera approvata dal Consiglio comunale aveva come obiettivo la partecipazione alla costituzione di Sannio Acque. Ma quella costituzione, rileva la Corte, è già avvenuta il 4 agosto.

Di conseguenza, Benevento non può semplicemente aderire alla società sulla base della deliberazione già approvata.

La Corte esclude infatti che, per una s.r.l., possa configurarsi una sorta di costituzione progressiva, con l’ingresso di nuovi soci successivamente alla stipula dell’atto costitutivo.

L’eventuale ingresso del Comune di Benevento dovrà quindi passare da un’operazione societaria distinta: una deliberazione di aumento del capitale, aperta anche a nuovi soggetti, secondo le modalità previste dall’articolo 2481-bis del Codice civile.

E sarà soltanto a quel punto che il Comune potrà conoscere le condizioni concrete dell’operazione e procedere a una nuova valutazione sulla convenienza economica, sulla sostenibilità finanziaria e sui rischi dell’investimento.

Anche la consultazione pubblica nel mirino

Tra i rilievi della Corte c’è poi quello relativo alla consultazione pubblica.

Secondo il Collegio, il Comune di Benevento non avrebbe dimostrato di aver svolto una consultazione autonoma rispetto a quella effettuata dall’Ente Idrico Campano.

Per la Corte si tratta di un adempimento necessario per garantire il coinvolgimento delle comunità amministrate nei processi decisionali che possono incidere sul futuro del servizio.

Non vengono ritenute sufficienti neppure le controdeduzioni dell’EIC, che secondo i giudici si sarebbero limitate a non condividere i rilievi precedentemente formulati e a ipotizzare possibili modifiche dello statuto o futuri patti parasociali.

Rischio privato e aiuti di Stato

La pronuncia richiama inoltre altri due profili già evidenziati dalla Corte nel precedente esame della posizione del Comune di Solopaca: l’allocazione del rischio in capo al socio privato e il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Anche in questo caso, secondo la Sezione regionale di controllo, non sarebbero state indicate in maniera sufficientemente concreta le modalità attraverso le quali il rischio dell’operazione sarebbe effettivamente trasferito al partner privato.

Quanto agli aiuti di Stato, la Corte considera non adeguatamente comprovata la verifica effettuata, definita sostanzialmente come un’affermazione non supportata da elementi concreti.

La conclusione della Corte

Alla luce di tutti questi elementi, la Sezione regionale di controllo per la Campania ha espresso parere negativo sulla deliberazione del Comune di Benevento relativa a Sannio Acque. La pronuncia è stata deliberata a Napoli nella camera di consiglio del 24 settembre 2026.

La vicenda, tuttavia, non si chiude necessariamente con questa pronuncia. Il Collegio chiarisce infatti che un eventuale ingresso di Benevento in Sannio Acque potrà essere valutato in futuro, ma attraverso un percorso differente: dovrà essere deliberato un aumento di capitale aperto a nuovi soci e, sulla base delle condizioni concrete di quella nuova operazione, il Comune dovrà effettuare una nuova istruttoria sulla convenienza economica, sulla sostenibilità finanziaria e sui rischi dell’investimento.

Quella futura deliberazione dovrà poi essere nuovamente trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 175/2016.

Per ora, dunque, il progetto approvato dal Consiglio comunale di Benevento resta fermo. E la bocciatura della Corte mette in evidenza una questione che va oltre il singolo ingresso del Comune capoluogo: il modello societario e finanziario di Sannio Acque dovrà essere verificato alla luce della situazione effettivamente creatasi dopo la costituzione della società, molto diversa da quella ipotizzata nei documenti di programmazione originari.

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