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Partite Iva inattive, la ConfCommercio offre assistenza

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L’art. 23, comma 23, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n.111 (“Manovra finanziaria 2011”), ha previsto che i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione della propria attività, entro i 30 giorni prescritti dall’art. 35, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, possono sanare la violazione versando spontaneamente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 98 del 2011 (ossia, entro il 4 ottobre 2011), un importo pari a 129 euro, somma che equivale ad 1/4, della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente.

A seguito della predetta disposizione,- si legge nella nota dell’associazione –  l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 72/E dell’11 luglio 2011 (si veda la nostra nota informativa n. 83 del 14 luglio 2011), ha istituito il codice tributo “8110”, al fine di consentire il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, della sanzione minima richiesta.

Con la Risoluzione n. 93/E del 21 settembre 2011, l’Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori precisazioni al riguardo. In particolare, è stato chiarito che per chiudere una partita Iva non più utilizzata basta versare, entro il 4 ottobre 2011, la sanzione minima di 129 euro con l’apposito modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, compilato in ogni sua parte, senza dover poi presentare all’Agenzia delle Entrate la copia del pagamento. Infatti, i dati dei versamenti effettuati con il predetto modello F24 entrano direttamente nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Sempre al fine di una semplificazione per i contribuenti, nel documento di prassi in esame, è stato precisato che non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il modello AA9/10 (per le imprese individuali e lavoratori autonomi), in quanto il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.

Circa le modalità di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, ricordiamo che gli uffici di ConfCommercio, sono a disposizione degli interessati, oppure telefonando ai numeri 0824 312396/ 351727, per la necessaria Assistenza Tecnica, e quindi per l’ eventuale cancellazione di partite IVA inattive.

Infine, riteniamo utile sottolineare che, per i contribuenti che, benché obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione dell’attività e non si avvalgono della predetta sanatoria, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando una sanzione fino al massimo di 2.065 euro.

 

 

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