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Quattordicesima mensilità, le modalità per i pensionati Inps

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Il Patronato Inac della Cia, diretto da Raffaele Concia, rende noti, con una testo diffuso alla stampa, gli adempimenti da svolgere per ottenere il pagamento della quattordicesima mensilità a seguito di una notizia diffusa attraverso i media, che indicava il termine del 27 maggio scorso per la presentazione della richiesta.
“Premettendo che tale notizia è stata diffusa in maniera imprecisa, ribadiamo che nulla è cambiato rispetto agli anni precedenti per la corresponsione del suddetto emolumento. Il termine del 27 maggio rilevava, infatti, per i soli pensionati Inpdap, i quali avrebbero dovuto produrre apposita autocertificazione, indicante i redditi diversi da pensione, alla sede territoriale dell’Istituto, qualora abbiano i requisiti richiesti per ottenere la prestazione.
Tra l’altro, la suddetta data è rilevante per i pensionati del settore pubblico che, in presenza di determinati requisiti reddituali e contributivi, compiono i 64 anni di età entro il prossimo 30 giugno, mentre per coloro che compiono l’età dal mese di luglio in poi la comunicazione deve avvenire successivamente alla data di maturazione del requisito anagrafico.
Per i pensionati Inps invece, non è necessaria alcuna autocertificazione, in quanto la lavorazione avviene in automatico a livello centrale. A completezza di informazione ricordiamo che la “quattordicesima” verrà corrisposta sulla rata di luglio per i pensionati già titolari della prestazione o per coloro che compiono i 64 anni entro il 30 giugno prossimo, mentre per quelli che compiono in data successiva l’età richiesta l’emolumento verrà erogato, in misura proporzionata, sulla prima rata utile di pensione e, comunque, non oltre il mese di dicembre.
Ricordiamo che, per il 2011, il reddito personale annuo presunto da non superare, comprensivo del reddito da pensione, per aver diritto alla “quattordicesima” è di 9.114,89 euro (pari ad euro 701,15 mensili).
Se il reddito – conclude Concia – risulta superiore a tale limite, ma comunque inferiore al valore eventualmente derivante dalla somma di tale reddito più l’importo della quattordicesima, quest’ultima sarà corrisposta fino a concorrenza del predetto valore. Importo spettante di quattordicesima in basi agli anni di contributi posseduti: fino a 15 anni 336 euro; oltre 15 fino a 25 anni 420 euro; oltre i 25 anni 504 euro”.