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Salute

Lavoro in sala operatoria e presunte violazioni, la GEPOS replica ai sindacati: ‘Rappresentazione dei fatti parziale e imprecisa’

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“La scrivente GE.P.O.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Aniello Sorice, riscontra la nota in oggetto, sottoscritta dalle sole Organizzazioni Sindacali FP CGIL e UIL FP, con la quale vengono formulate gravi affermazioni in ordine all’organizzazione del lavoro della Sala Operatoria e a presunte violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

La Società respinge integralmente il contenuto della predetta nota, che si fonda su una rappresentazione dei fatti parziale, imprecisa e, in più punti, oggettivamente smentita dalla documentazione aziendale, come di seguito analiticamente illustrato.

L’episodio richiamato dalle Organizzazioni Sindacali costituisce un evento del tutto eccezionale e non prevedibile, determinato dal protrarsi dell’attività chirurgica programmata in conseguenza di una sopravvenuta urgenza clinica, che ha imposto – come è doveroso in qualunque struttura sanitaria – il completamento in sicurezza delle prestazioni in corso, nell’esclusivo interesse dei pazienti.

L’affermazione secondo cui il personale infermieristico sarebbe stato “costretto a prestare servizio dalle ore 7:30 fino alle ore 21:00”, ossia per oltre tredici ore consecutive, non corrisponde al vero ed è oggettivamente smentita dalle timbrature del sistema di rilevazione automatica delle presenze.

Dalla verifica analitica dei cartellini marcatempo relativi alla giornata del 9 luglio 2026 emerge, infatti, che una sola risorsa ha prestato servizio per una durata complessiva di 11 ore e 43 minuti, con timbratura di ingresso alle ore 7:47 e di uscita alle ore 20:20, in conseguenza del protrarsi dell’attività operatoria determinato da una sopravvenuta urgenza clinica. Per tutti gli altri dipendenti interessati non risultano prestazioni lavorative di analoga durata né, tantomeno, turni protrattisi dalle ore 7:30 alle ore 21:00 o comunque superiori a tredici ore consecutive.

Tale prestazione, pur eccedendo l’ordinaria articolazione del turno, è rimasta entro il limite massimo contrattuale, previsto dall’art. 18, comma 5, del CCNL Case di cura personale non medico, secondo cui la durata della prestazione lavorativa non può essere superiore a dodici ore continuative, a qualsiasi titolo prestate.

La Società dichiara sin d’ora la propria piena e immediata disponibilità a mettere a disposizione degli Organi competenti le risultanze integrali delle timbrature del personale interessato, affinché ogni valutazione possa fondarsi su dati oggettivi e documentali e non su ricostruzioni unilaterali prive di riscontro.

Anche la rappresentazione di una “cronica carenza di personale” imputabile a scelte della Direzione aziendale è destituita di fondamento. Le temporanee defezioni registrate nel team infermieristico di Sala Operatoria sono derivate esclusivamente dalle dimissioni volontarie rassegnate da unità di personale che hanno accettato l’assunzione presso strutture pubbliche all’esito dell’avviso pubblico relativo agli Ospedali di Comunità: circostanza notoria, documentabile ed estranea a qualsivoglia determinazione della proprietà o della Direzione aziendale.

La Società evidenzia altresì che il gruppo infermieristico di Sala Operatoria è stato ripristinato, con conseguente superamento delle temporanee criticità di organico determinate dalle predette cessazioni volontarie. Appare pertanto singolare che le Organizzazioni Sindacali imputino alla Società, quale asserita violazione datoriale, gli effetti di libere scelte professionali dei lavoratori, orientate verso il comparto pubblico.

Quanto al servizio di pronta disponibilità, occorre precisare definitivamente che il relativo trattamento economico non costituisce una voce fissa, generalizzata o automaticamente acquisita della retribuzione. Ai sensi dell’art. 60 del CCNL AIOP-ARIS, la pronta disponibilità è uno specifico istituto organizzativo, caratterizzato dall’immediata reperibilità del dipendente, dall’obbligo di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile in caso di chiamata e dalla preventiva assegnazione a un apposito turno. La relativa indennità remunera esclusivamente tale concreto vincolo di disponibilità ed è infatti determinata dal CCNL in rapporto alla durata del turno assegnato. Pertanto, il personale interessato non è più inserito nei turni di pronta disponibilità e non è pertanto soggetto né all’obbligo di reperibilità né all’obbligo di intervento in caso di chiamata. In assenza della prestazione e del corrispondente vincolo contrattuale, viene meno anche il presupposto per la corresponsione della relativa indennità

La Società respinge con fermezza l’addebito di violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e all’art. 2087 c.c. L’organizzazione del lavoro della struttura è improntata al rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, riposi e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e la gestione delle eccedenze orarie occasionali avviene nel rispetto della disciplina legale e contrattuale applicabile.

Proprio perché nulla vi è da occultare, la Società manifesta piena disponibilità e collaborazione rispetto a ogni verifica che l’U.O.C. PSAL dell’ASL di Benevento e ogni altro Organo competente ritenessero di effettuare, confidando che l’accertamento oggettivo dei fatti – a partire dalle rilevazioni delle presenze – consenta di ristabilire la verità e di sgombrare il campo da rappresentazioni allarmistiche prive di fondamento.

La nota sindacale omette, infine, di considerare il percorso di confronto istituzionale in atto. Come noto alle Autorità in indirizzo, a seguito della comunicazione di avvio della procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 del 3 giugno 2026 (resa necessaria dalla grave e perdurante crisi aziendale, con perdite complessive nell’ultimo quinquennio pari a circa euro 4.500.000, e inserita nel Piano di Risanamento Attestato ex art. 56 del D.Lgs. 14/2019, depositato al Registro delle Imprese in data 27 maggio 2026) la Società ha costantemente partecipato, con spirito collaborativo, a tutte le sedi di confronto, l’incontro sindacale dell’8 giugno 2026, il tavolo prefettizio del 17 giugno 2026 e saremo presenti sul tavolo tecnico inizialmente previsto per l’08 luglio presso Confindustria Benevento ed in corso di riconvocazione.
La Società ha inoltre già trasmesso al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Benevento, la documentazione richiesta nel termine assegnato con nota prot. n. 20260079388 del 26 giugno 2026. Il quadro informativo a disposizione degli Organi di vigilanza è dunque completo e aggiornato.

Alla luce di quanto sopra possiamo concludere che le affermazioni contenute nella nota in riscontro, per la loro gravità e per la loro diffusione a una pluralità di Autorità, risultano oggettivamente idonee a ledere l’immagine, la reputazione e l’affidabilità della Casa di Cura, che da decenni costituisce un presidio sanitario essenziale per la Valle Telesina.

La Società si riserva di tutelare i propri diritti nelle sedi competenti qualora dovessero essere reiterate affermazioni non rispondenti ai fatti. Nel ribadire la piena disponibilità al confronto costruttivo con tutte le Organizzazioni Sindacali e con le Istituzioni in indirizzo, nell’esclusivo interesse dei lavoratori, dei pazienti e della continuità dei servizi sanitari erogati al territorio, si porgono distinti saluti”.

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