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Commissione edilizia, interviene l’Ordine: “Il membro tecnico deve essere un agronomo”

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“Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori forestali della Provincia di Benevento, lungi da qualsivoglia polemica o strumentalizzazioni di sorta rammenta che il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) vigente presso l’ufficio Urbanistico del comune di Benevento all’Art. 41.2 al comma 4 recita: Sono membri esperti con diritto di voto: a) numero 6 tecnici (1 Agronomo, 1 Architetto, 1 Geologo, 1 Geometra, 1 Ingegnere, 1 Avvocato) scelti tra le terne proposte dai rispettivi ordini o collegi professionali; b) numero 4 persone residenti nel Comune notoriamente esperte in tutela ambientale e difesa del suolo, tecnologie edilizie e/o bioarchitettura, storia dell’architettura e/o restauro conservativo, urbanistica, scelte da un apposito elenco formato previo avviso pubblico”. Lo scrive in una nota Angelo Marino, presidente dell’ordine degli Agronomi e dei Forestali di Benevento.
“Si chiarisce – conclude – che sono ‘agronomi’ coloro che sono iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in virtù di una laurea e di una successiva abilitazione a tale professione. La professione del Dottore Agronomo e Dottore Forestale è disciplinata dalla legge n° 3 del 07/01/1976 che all’art. 1 stabilisce che il TITOLO di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, al fine dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione e che siano iscritti in un albo a norma dell’articolo 3”.