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Comune di Benevento

Debiti fuori bilancio, Giorgione: ‘Da De Stasio inesattezze e considerazioni destituite di fondamento’

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“Con nota stampa pubblicata di recente sulle testate giornalistiche locali, in “coda” al consiglio comunale del 27 dicembre, l’avv. De Stasio, consigliere comunale in carica, ha ritenuto commentare l’avvenuta approvazione dei debiti fuori bilancio dell’Ente intervenuta nella detta seduta, precisando tra l’altro che le delibere relative hanno ricevuto il voto contrario dell’opposizione consiliare. Rilevato che la nota stampa in questione contiene numerose inesattezze e considerazioni destituite di fondamento sia fattuale che giuridico”, scrive Gerardo Giorgione nella qualità di Consigliere comunale in carica con delega al Contenzioso, “ritiene necessario precisare quanto segue, al fine di rendere nota a tutti i cittadini la realtà dei fatti”.

“Preliminarmente – spiega – si deve rammentare che l’approvazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, a mente dell’art. 194 co. 1 lett. a) TUEL, costituisce un atto dovuto del Consiglio Comunale e non facoltà discrezionale che possa consentire una “fuga” da responsabilità politiche dei componenti dell’organo collegiale, al solo fine puramente tattico di rimarcare una diversa collocazione politica nell’ambito dello stesso organo.

Il detto procedimento infatti consente di riportare il debito certo, liquido ed esigibile in bilancio, anche ai fini della relativa copertura finanziaria, per poi procedere al pagamento delle somme dovute ai creditori, nei termini perentori concessi, ad evitare l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Ente, in questo caso si fonte di danno alla comunità e di responsabilità erariale di chi omette l’adozione del relativo provvedimento.

Tale concetto, che si ritiene di immediata comprensibilità, esula ed è ben distinto dalle “censure” poste dal consigliere in questione sulla causazione dei debiti oggetto di accertamento giudiziario e sulle connesse responsabilità, che vanno e devono essere accertate dagli organi competenti, non ultimo il giudice contabile cui gli atti sono rimessi ex lege.

Precisato pertanto come il vantato voto contrario a detti atti deliberativi costituisce un minus rispetto al munus derivante dalla carica di consigliere comunale, nel merito – continua Giorgione – è utile commentare le considerazioni del citato Consigliere comunale. Come è noto il contenzioso giudiziario deriva da controversie originate da diversità di posizioni delle parti, sulla base di diverse e spesso non univoche interpretazioni, anche della giurisprudenza, delle norme e dei regolamenti cui, nel caso di specie, l’Amministrazione è tenuta ad applicare nei casi concreti.

Meraviglia non poco come il Consigliere De Stasio riesca, in virtù di propria unilaterale convinzione, a porsi da censore dell’attività professionale di dirigenti ed avvocati, senza peraltro prima approfondire, in base agli atti amministrativi e giudiziari delle parti in causa, le motivazioni in fatto, diritto e giurisprudenza presupposti.

Nello specifico, il detto consigliere fa riferimento a giudizi relativi a straordinario “residuo” non pagato ad alcuni dipendenti dell’Ente, a ragione della cui circostanza gli stessi hanno agito in sede giudiziaria, incredibilmente concludendo che lo straordinario va comunque pagato, pur se non autorizzato.

Tale asserzione – evidenzia il consigliere di maggioranza – è palesemente fuoriviante e destituita di fondamento: sul punto, si rammenta che l’istituto dello straordinario costituisce modalità lavorativa residuale ed eccezionale e come tale, per disciplina normativa e contrattuale, deve essere previamente autorizzata dal dirigente di riferimento, previa la valutazione dei presupposti di eccezionalità se ricorrenti. Per quanto chiarito, su tale fattispecie risulta di lapalissiana evidenza che la costituzione in giudizio dell’Ente risulta atto dovuto, in assenza dell’autorizzazione allo straordinario, o meglio alla quota parte dello stesso.

La correlata considerazione sulla difesa in giudizio “improbabile quanto inverosimile” si commenta da sé! Ulteriormente, il detto consigliere fa riferimento ai debiti fuori bilancio posti all’approvazione del Consiglio comunale derivanti da ordinanze di assegnazione del giudice dell’esecuzione, affermando che il Comune non avrebbe “provveduto al pagamento di quanto oggetto della sentenza di condanna, ma ha atteso che il creditore instaurasse il procedimento esecutivo presso la tesoreria del comune, con enorme aggravio di spese legali ed interessi”.

Una semplice lettura più attenta della motivazione delle proposte di delibere consiliari avrebbe consentito, nel caso in esame, di pervenire a diverse conclusioni. Infatti le dette ipotesi attengono azioni esecutive in danno del Comune in bonis per debiti rientranti nella massa passiva del dichiarato dissesto finanziario, a mente del combinato disposto di cui agli artt. 5 co. 2 D.L. n. 80/2004 conv. In L. n. 140/2004, 252 co. 4 TUEL e 254 co. 3 TUEL: come risulta testualmente, il Comune di Benevento ha proposto opposizione all’esecuzione sulla base di tale disposto normativo e della giurisprudenza prevalente e ad esito dell’ordinanza di assegnazione delle somme ha riassunto il giudizio di opposizione dinanzi al giudice competente.

In sostanza, a voler seguire la teoria del consigliere De Stasio, il Comune di Benevento, in bonis, dovrebbe assumersi la massa debitoria di competenza della liquidazione conseguente alla declaratoria del dissesto finanziario, in contrasto peraltro delle moltissime decisioni sia del giudice ordinario che amministrativo ottenute per moltissime fattispecie in cui il Comune ha proposto opposizione ottenendo provvedimenti favorevoli, peraltro per somme rilevantissime.

Con ciò – conclude Giorgione – si eluderebbe palesemente la normativa di riferimento e la disciplina del dissesto finanziario, facendo gravare sul Comune in bonis, e quindi sui bilanci post dissesto, debiti non propri, con conseguenze nefaste per l’amministrazione attiva. Ovviamente a fugare qualsiasi ulteriore dubbio sia sulle questioni poste alla seduta del consiglio comunale del 27.12 che di vicende ulteriori che attengano il contenzioso dell’Ente più in generale, gli uffici del Settore Avvocatura sono a disposizione dei consiglieri comunali per la consultazione degli atti relativi”.

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