Sindacati
Asl, la Uil Fpl chiede la revoca di Pucillo come datore di lavoro

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La segreteria provinciale della Uil Federazione Poteri Locali di Benevento comunica di aver inviato al direttore generale della Asl Benevento, Michele Rossi, al prefetto di Benevento, Ennio Blasco, al sub commissario alla sanità della regione Campania, Mario Morlacco, e al collegio dei revisori dei conti, la seguente nota relativa alla richiesta di revoca della nomina a datore di lavoro del sig. Giacomo Pucillo.
“L’Asl Benevento ha nominato di recente il sig. Giacomo Pucillo, tecnico della prevenzione, fascia D, quale datore di lavoro. In merito – scrive la Uil – va detto che il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ribadisce che i datori di lavoro del settore pubblico e privato hanno le stesse responsabilità nell’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori.
L’art. 2, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs. definisce come datore di lavoro: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
Peraltro, all’art.1, comma 2°, del D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001 viene specificato che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le Aziende e gli Enti del S.S.N.”.
Pertanto, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. deve trovare applicazione nelle Aziende Sanitarie del SSN, in cui l’organo di vertice è il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Sanitario e da quello Amministrativo.
Con la decisione n. 29543 del 7 maggio 2009 – depositata il 17 luglio 2009 – la Suprema Corte, Sez. III Penale, si è pronunciata, per la prima volta dall’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla questione inerente l’individuazione del “datore di lavoro” a fini prevenzionistici nelle Aziende Unità Sanitarie Locali, affermando che l’obbligo di osservanza delle norme di prevenzione e sicurezza che rientrano nella più ampia nozione di “gestione” dell’ente, grava, in assenza di alcuna delega, sul direttore generale, in quanto soggetto collocato al vertice amministrativo e gestionale; detti obblighi di prevenzione, prosegue la Corte, possono tuttavia gravare anche su un funzionario non avente qualifica dirigenziale, qualora lo stesso – a norma dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008 – sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice dell’amministrazione tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e sia altresì dotato di poteri decisionali e di spesa.
Il Direttore Generale deve, quindi, mettere a disposizione risorse, mezzi economici e competenze adeguate e promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Sul Direttore Generale, pertanto, ricade la responsabilità degli adempimenti dell’istituzione di un’adeguata organizzazione per l’attuazione della prevenzione, rispondendo personalmente dei risultati, ed anche di un’eventuale responsabilità nel caso in cui, esercitando i propri poteri generali di indirizzo, impartisse direttive idonee a disapplicare o a paralizzare l’applicazione delle norme in tema di tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.
Tutto ciò premesso, non essendo il sig. Giacomo Pucillo né dirigente né funzionario con poteri autonomi di spesa (ergo non riveste almeno il ruolo di posizione organizzativa), non poteva essere nominato quale datore di lavoro dell’Asl Benevento. Pertanto si chiede la revoca della nomina de quo”.
“Appare veramente incredibile – osserva Antonio Pagliuca, segretario responsabile della Uil Fpl di Benevento – che si possa continuare a gestire così le risorse pubbliche nel campo della disastrata sanità campana!”
“Per effetto della deliberazione n. 447 del 25.03.2010 dell’A.G.C. 20 della regione Campania – continua Pagliuca – queste funzioni le può svolgere soltanto un dirigente o un funzionario della Asl che abbia un budget assegnato e non un semplice tecnico della prevenzione”.