POLITICA
Bandi Provincia e Ance, l’errore di trascrizione della sentenza che ha creato confusione sul ricorso al Tar

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Un errore di trascrizione e il ‘pasticcio’ è servito. Con buona pace per la chiarezza e la giusta comunicazione, che ha mandato in confusione diretti interessati e lettori. Ci riferiamo allo scontro recente che ha visto contrapposti l’Ente Provincia con Ance Campania e Ance Benevento in merito ai ricorsi al Tar Campania per l’annullamento del bando, del disciplinare e degli atti relativi alla gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento di “Fondovalle Vitulanese – lavori di completamento dell’arteria in direzione “Valle Caudina SS. 7 Appia” 3° lotto (ex 4° lotto) e bretella di collegamento alla SS. 7 Appia – I stralcio funzionale” per un importo di € 31.410.116,54, nonché per l’annullamento del bando, del disciplinare e degli atti, relativi alla gara per l’affidamento dell’esecuzione lavori inerenti la realizzazione della Strada di collegamento area interna del Fortore con SS 90 bis per un importo di € 30.664.017,68.
Nella serata di martedì l’avvocato Gigi Boccalone, ex presidente del Consiglio Comunale di Benevento, aveva lanciato la notizia dell’accoglimento dei ricorsi dei costruttori – 12 le imprese firmatarie -, argomentando anche le motivazioni e citando testualmente le sentenze: “L’operato della Provincia di Benevento – si legge – risulta illegittimo avendo assunto a riferimento prezzi significativamente inferiori rispetto ai correnti prezzi di mercato. Nel caso di specie, la Stazione Appaltante non si è premurata di indagare né “la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti”, né “l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta”, né, tanto meno, “l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati”, come richiesto dall’art. 26, comma 4, lett. b), c) e h), d. lgs 50/2016. La validazione del progetto è avvenuta in data 17 ottobre 2022, ossia, in un momento in cui si erano manifestati i rincari causati dall’emergenza epidemiologica da SARS-COV 2 e dal conflitto russo-ucraino si erano più che appalesati. Ed infatti, l’importo posto a base di gara risulta inferiore di circa il 33,70% rispetto all’importo valutato sulla base dei costi che l’impresa sosterrebbe realmente per la gestione dell’appalto in base agli attuali valori di mercato”.
Ieri la precisazione del presidente della Provincia, Nino Lombardi, che attraverso un comunicato stampa apparso su varie testate locali on line, affermava esattamente il contrario: “Il Tar Campania ha comunicato formalmente agli Avvocati costituiti della Provincia di Benevento che, nei giudizi di merito, sono stati respinti i ricorsi presentati dall’Ance Campania e Ance Benevento sui bandi di gara, i disciplinari e gli atti per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento di completamento della Fondovalle Vitulanese per un importo di 31.410.116 euro, nonché per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione della Strada di collegamento area interna del Fortore con SS 90 bis per un importo di 30.664.017 euro. Pertanto, fatti salvi eventuali prosecuzioni nei due giudizi da parte dei ricorrenti ANCE Campania e Ance Benevento, tutti gli atti predetti sono pienamente validi ed efficaci”.
E allora, chi ha ragione? I ricorsi di Ance sono stati accolti o respinti? Ve lo spieghiamo noi in modo chiaro: la sentenza del Tar Campania – la numero 3776/2023 – dalla esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione ritiene il ricorso e i motivi aggiunti fondati, salvo poi disporne il rigetto nella parte dispositiva. Stesso discorso per la sentenza n. 3775/2023, che ha definito il ricorso parallelo, trattato alla medesima udienza pubblica.
Secondo gli avvocati di Ance, i legali Frontoni e Abbamonte, il dispositivo è frutto di un evidente errore materiale per cui è stata già presentata un’istanza di correzione per chiedere la modifica della sentenza nella parte dispositiva, anche alla luce della giurisprudenza per cui in caso di contrasto la motivazione prevale sul dispositivo (da ultimo Cassazione civile sez. trib. – 08/03/2023, n. 6884). Il prossimo 5 luglio è fissata la Camera di Consiglio per trattare la domanda di correzione di errore materiale e correggere la discrasia tra motivazione e contenuto del dispositivo.