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POLITICA

Province, la bozza della nuova legge: voto popolare ma senza disgiunto, nel Sannio 20 consiglieri e c’è l’assessore ‘sospeso’

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Il centrodestra si prepara a servire la “contro-riforma delle Province”. Raggiunto sul finire della scorsa settimana, all’interno del Comitato Ristretto che opera a palazzo Madama, l’accordo sulla bozza di testo che spazzerà via la Delrio, legge che nel 2014 trasformava le Province in enti di secondo livello. Il tutto in attesa di una completa abrogazione mai arrivata.

E allora si torna indietro. In termini di funzioni, organi di governo e soprattutto legge elettorale, con la scelta del presidente e dei consiglieri di nuovo nelle mani – e nella matita – dei cittadini.

Le province e le città metropolitane sono enti rappresentativi delle rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono e coordinano lo sviluppo, ciascuno in base alle rispettive competenze e specificità; i componenti degli organi consiliari delle province e delle città metropolitane sono eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale” – si legge infatti al secondo comma del primo dei quindici articoli che compongono la legge (ancora da depositare al Senato).

GLI ORGANI DI GOVERNO (ARTICOLO 2)

Così come in passato, gli organi di governo delle Province sono individuati nel presidente, nella giunta e nel consiglio. “Il presidente della provincia rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto”.

Quanto alla giunta, alla Rocca spazio a 4 assessori (di cui uno con funzioni di vicepresidente). Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. E sempre sull’esecutivo, da segnalare un elemento di novità rispetto a ciò che accade per i Comuni. Resta sì l’incompatibilità tra le funzioni di assessore e consigliere ma chi è nominato in giunta non perde in maniera definitiva lo scranno in assemblea: “Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale – si legge dalla bozza – è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell’incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato”.

A chiudere l’articolo che definisce gli Organi di Governo, la disciplina del Consiglio: nel Sannio sarà composto da venti componenti più il presidente.

Rispetto alla Delrio, poi, riecco la possibilità di sfiduciare i vertici dell’Ente: “Il presidente della provincia e i componenti delle rispettive giunte cessano in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario”.

LE FUNZIONI (ARTICOLO 4)

In sede di prima applicazione della presente legge, le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

  1. a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
  2. b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
  3. c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale. D’intesa con i comuni interessati la provincia può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
  4. d) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 4
  5. e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della provincia come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
  6. f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito provinciale; g) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
  7. h) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
  8. i) gestione dell’edilizia scolastica; l) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (ARTICOLO 6)

Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio provinciale. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio provinciale.

All’atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara: a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcun altro ente locale eventualmente coinvolto nello stesso turno elettorale; b) di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l’elezione del consiglio provinciale.

Altro elemento di novità rispetto alla legge che regola le elezioni nei Comuni capoluoghi è che per la Provincia l’elettore non potrà esercitare il voto disgiunto: “Nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso non collegato, la scheda è nulla”.

Se possibile, ancora più significativa però è la previsione del comma 5: “È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età”. Il ballottaggio, dunque, scatta solo se nessuno dei candidati raggiunge il 40% (nei Comuni, si ricorderà, l’asticella è al 50%).

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (ARTICOLO 7)

Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia. La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale, è ripartita in collegi plurinominali ai quali, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

I gruppi di candidati per l’elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nei gruppi dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome e, se necessario, anche il nome e la data di nascita di non più di due candidati compresi nel gruppo votato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dello stesso gruppo, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

DETERMINAZIONE DEI COLLEGI (ARTICOLO 10)

Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge  un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l’elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali. Nel caso, però,  in cui le prime elezioni abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo per la definizione dei collegi la circoscrizione elettorale è articolata in un unico collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia (ARTICOLO 11).

QUANDO SI VOTA?

La bozza della nuova legge per la Province prevede che le disposizioni degli articoli 6 e 7 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A Benevento, il mandato dell’attuale consiglio terminerà il prossimo dicembre. Se dunque, come più che probabile, il parlamento approverà la ‘contro-riforma’ entro autunno, le elezioni per la Rocca si terranno nella prossima primavera, assieme alle Europee. Fino a quel momento resterebbero in carica sia il consiglio che il presidente.

 

 

 

 

 

 

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