AMBIENTE
Rifiuti sversati negli ecopunti: regole per il conferimento e sanzioni per gli ‘inzivados’

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L’accesso delle utenze agli “ecopunti” per il deposito dei rifiuti è consentito dalle ore 07:00 alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del sabato. E’ consentito depositare negli appositi contenitori dislocati esclusivamente i seguenti rifiuti urbani: rifiuti urbani residui (indifferenziati) codice europeo rifiuti 20.03.01; rifiuti di carta e cartone codice catalogo europeo rifiuti 20.01.0; rifiuti di imballaggi in materiali misti (multi materiale leggero di imballaggi di plastica, di alluminio, di banda stagnata) codice catalogo europeo rifiuti 15.01.06; rifiuti di imballaggi di vetro codice catalogo europeo rifiuti 15.01.07; rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico) codice catalogo europeo rifiuti 20.01.08.
Lo scrive in una ordinanza il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Il provvedimento del primo cittadino è scattato per disciplinare l’accesso delle utenze agli “ecopunti” al fine di ottimizzare il flusso dei rifiuti da avviare agli impianti di destinazione e prevenire l’accumulo di immondizia nei fine settimana, in particolare nella giornata di domenica, quando gli impianti sono chiusi e quindi non è possibile avviare a destinazione i sacchi raccolti.
Un intervento arrivato dopo aver rilevato spesso uno sversamento incontrollato, che avviene sette giorni su sette per 24 ore al giorno, a prescindere dai turni di lavoro dell’Asia e dai giorni e dagli orari di funzionamento degli impianti di destinazione dei rifiuti. Questo modo di fare – si legge – comporta grave pregiudizio al decoro delle aree sopra elencate e notevole impiego di risorse per la continua rimozione dell’accumulo di rifiuti che si verifica in particolare nelle giornate di sabato e di domenica.
Nel documento regionale si legge che è vietato a chiunque depositare i rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti, ma anche depositare nelle aree attrezzate denominate “ecopunti” i rifiuti speciali e i rifiuti urbani diversi da quelli elencati. E’ vietato a chiunque, altresì, depositare: i rifiuti di imballaggi di cartone provenienti da utenze non domestiche codice catalogo europeo dei rifiuti 15.01.01; i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.) che sono disciplinati dal D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118; i rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da utenze non domestiche, come definiti dall’art. 4 dell’Allegato Tecnico all’accordo ANCI-COREPLA (codice catalogo europeo rifiuti cer 15.01.02).
E’ fatto obbligo a chiunque di servirsi degli specifici servizi erogati dal gestore per il conferimento dei rifiuti urbani differenziati non indicati in precedenza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti; consegna all’Ecocentro Comunale dei rifiuti urbani differenziati; consegna dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche al Centro di Raccolta raee presso l’Ecocentro Comunale.
Ogni violazione dell’ordinanza comunale comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Chiunque abbandonerà o depositerà rifiuti ovvero li immetterà nelle acque superficiali o sotterranee sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3mila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa sarà aumentata fino al doppio.