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ECONOMIA

Emergenza Coronavirus, in Lombardia nuove norme per la vendita delle sigarette elettroniche

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L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19 ha imposto, a livello locale e nazionale, numerose limitazioni che includono non solo il distanziamento sociale ma anche le modalità di svolgimento delle attività commerciali (almeno quelle essenziali rimaste aperte). La Regione Lombardia, l’area che registra ancora i numeri più alti sia in termini di contagiati che di vittime, ha emanato un’ordinanza, in data 4 aprile 2020, per implementare nuove misure di contrasto all’epidemia di Coronavirus.

Con l’ordinanza n. 521 (“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”), ha prorogato fino al 13 aprile le misure restrittive già imposte dalle precedenti ordinanze regionali.

Cosa cambia per i venditori di sigarette elettroniche

Secondo quanto disposto dal DPCM firmato da Giuseppe Conte l’11 marzo 2020, gli esercizi che vendono sigarette elettroniche rientrano tra le attività commerciali che possono restare aperte anche durante l’emergenza sanitaria (nell’Allegato A del Decreto, sono individuati dal Codice Ateco 47.2), in quanto fanno parte degli esercizi che praticano “commercio al dettaglio di prodotti del tabacco” che, a loro volta, rientrano in quelli di “commercio al dettaglio di generi di monopolio”. Questo perché i liquidi sigaretta elettronica sono articoli che fanno parte dei Monopoli di Stato: secondo le normative comunitarie vigenti anche in Italia, essi possono essere acquistati solo da esercenti in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, siano essi rivenditori fisici che negozi online come Vaporoso.it, dal momento che il Decreto sopra citato consente anche la vendita via internet di tutti i prodotti appartenenti alle categorie merceologiche ritenute essenziali o necessarie anche durante il periodo di emergenza sanitaria.

Nel rispetto delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio, anche in Lombardia i negozi che vendono sigarette elettroniche possono continuare ad esercitare la propria attività. Con l’ordinanza del 4 aprile, però, vengono introdotte alcune limitazioni logistiche; in particolare “è vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti

salvi i distributori automatici di acqua potabile”. Questa disposizione è stata successivamente abrogata dalle disposizioni contenute nella nuova ordinanza regionale, la n. 522, entrata in vigore il 6 marzo; il provvedimento consente la vendita per mezzo di “distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici”.

In aggiunta, l’ordinanza stabilisce che “l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani”. La Regione governata da Attilio Fontana ha anche disposto che gli esercizi e le attività commerciali “devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio”.

I negozi che vendono sigarette elettroniche sono esentati dall’obbligo di rilevazione della temperatura prima dell’ingresso all’interno dei locali dell’attività (che, invece, riguarda solo i supermercati, gli ipermercati,i  discount di alimentari e le farmacie); di contro, è possibile anche per i venditori di e-cig effettuare le consegne a domicilio, a patto che sia “svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro”. Ciò nonostante, è vietata la vendita a domicilio dei flaconi di liquido (con o senza nicotina) per la ricarica dei dispositivi di vaporizzazione, secondo le norme entrate in vigore quali misure straordinarie di gestione dell’emergenza sanitaria a livello nazionale.

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