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ECONOMIA

Convocazioni delle assemblee condominiali: quando farle, dove e perché

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Le assemblee condominiali sono parti essenziale di un condominio: in esse vengono deliberate, accettate o respinte tutte quelle decisioni relative alle parti comuni. È dunque molto importante parteciparvi per poter conoscere e condividere la gestione di esse. Inoltre, è tramite l’assemblea condominiale che viene nominato l’amministratore di condominio. Dopo aver selezionato alcuni candidati da liste specifiche o provenienti da studi di grandi città che gestiscono l’amministrazione condominiale a Roma o in altre città, sarà possibile scegliere in maggioranza la persona che risulta più idonea a svolgere questo ruolo. Le convocazioni delle assemblee condominiali devono però essere fatte secondo alcuni principi e rispettare determinate caratteristiche. Scopriamo quali sono.

Come si convoca un’assemblea condominiale – Ai sensi dell’art. 66, III comma delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, l’avviso relativo alla convocazione dell’assemblea condominiale deve essere inviata ai condomini a mezzo raccomandata, pec, fax o consegna a mano, almeno cinque giorni prima della data fissata. I cinque giorni escludono il giorno iniziale e quello finale.

È dovere del mittente dimostrare che tutti i condòmini siano stati informati della convocazione dell’assemblea.

Il mittente può avvalersi, come prova, dell’avviso di giacenza della raccomandata, l’e-mail di accettazione di avvenuta consegna della pec, la conferma di avvenuta ricezione del fax.

Si noti inoltre che, ai sensi del VI comma dell’art. 1136 c.c., la comunicazione a tutti i condòmini è un presupposto essenziale per la regolare costituzione dell’assemblea. L’omessa convocazione comporta l’annullabilità della delibera assunta dall’assemblea stessa, secondo quanto previsto dall’articolo 1137 del Codice Civile.

La comunicazione per la convocazione dell’assemblea condominiale deve contenere: l’indicazione del luogo e dell’ora dell’assemblea; i singoli punti, posti all’ordine del giorno, che saranno oggetto di discussione e di delibera.

Quando si convocano le assemblee condominiali – Ai sensi dell’art. 66, comma I delle Disp. Att. del c.c., l’amministratore deve convocare l’assembleaordinaria e straordinaria annualmente: in via ordinaria per le deliberazioni dell’art. 1135 del Codice Civile; in via straordinaria qualora egli lo ritenga necessario e quando ne fanno richiesta almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio

La riforma del condominio ha introdotto tre ulteriori casi in cui l’amministratore è obbligato a convocare l’assemblea su richiesta anche di uno solo dei condòmini: Quando il singolo condomino è interessato all’adozione di delibere relative a innovazioni per opere ed interventi con agevolazioni ai sensi dall’articolo 1120, comma 2, n. 1, n. 2 e n. 3 del Codice Civile; Se vi sono gravi irregolarità contabili e/o fiscali o nel caso in cui non si è provveduto ad aprire e utilizzare un conto corrente postale o bancario intestato al condominio; In caso di utilizzo o attività che incidono negativamente, e in modo sostanziale, sulle destinazioni d’uso delle parti comuni.

Su iniziativa di ogni condomino, inoltre, l’assemblea può essere convocata sia in via ordinaria che straordinaria, quando: Manca l’amministratore perché deceduto o assente; I condòmini sono non più di 8; L’amministratore è cessato dall’incarico per la perdita dei requisiti indicati dall’articolo 71-bis, lettere a) b) c) d) ed e) e dall’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Convocazioni assemblee condominiali: dove farle – La legge stabilisce due limiti entro i quali definire il luogo in cui svolgere le assemblee condominiali: Limite territoriale: una sede entro i confini della città in cui è collocato l’edificio del condominio. Se l’amministratore ha lo studio in un’altra località non può convocare l’assemblea nel proprio ufficio; Limite di idoneità del luogo della riunione: il posto ove si riunisce l’assemblea deve essere tale da consentire la presenza di tutti i condomini e l’ordinato svolgimento della discussione.

In linea di massima, i criteri applicati e derivanti dal buon senso e da un comune senso di civiltà portano a: Scegliere il luogo che è più agevole a tutti i condomini, tenendo conto di eventuali limiti fisici e morali; Scegliere il luogo eventualmente indicato dal regolamento di condominio; Preferire un locale del condominio se questo ne è dotato; Scegliere un luogo che garantisca l’ordinato svolgimento dell’assemblea e la riservatezza dei partecipanti.

Per poter convocare un’assemblea condominiale è dunque necessario rispettare le linee guida stabilite dalla legge, non solo riguardo le modalità di convocazione ma anche riguardo tempistiche e luoghi.

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