POLITICA
Abolizione Provincia e comuni: il testo del decreto legge

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Art. 15
Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori
1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse tutte le Province, salvo quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati.
2. Entro il termine fissato al comma 1 per la soppressione delle Province, i Comuni del territorio della circoscrizione delle Province soppresse esercitano l’iniziativa di cui all’articolo 133 della Costituzione al fine di essere aggregati ad un’altra provincia all’interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale.
(Costituzione – Art.133: Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.)
3. In assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1 ovvero nel caso in cui entro il medesimo termine non sia ancora entrata in vigore la legge statale di revisione delle circoscrizioni provinciali, le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse oppure attribuirle alle Province limitrofe a quelle soppresse, delimitando l’area di competenza di ciascuna di queste ultime. In tal caso, con decreto del Ministro dell’Interno, sono trasferiti alla
Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all’unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3 del presente articolo.
6. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse, con decreto del ministro dell’interno sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
7. Fermo quanto previsto dal comma 6, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presentinelle province soppresse.
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Art. 16
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, il Sindaco è il solo organo di governo e sono soppressi la Giunta ed il Consiglio comunale. Tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante la costituzione, nell’ambito del territorio di una provincia, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto, dell’unione municipale.
2. Nei Comuni di cui al comma 1, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o il nominativo sulla scheda elettorale. E’ proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si applica l’articolo 71 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano ferme le norme vigenti in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità e per la presentazione della candidatura previste per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
3. L’unione municipale è costituita dai comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti al fine dell’esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione residente nel territorio dell’unione municipale è pari almeno a 5.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale.
4. Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le norme previste per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del presente decreto. I comuni di cui al primo periodo costituiscono, con i comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell’articolo 32 del citato Testo unico al fine
di ridurre le spese complessive.
5. Gli organi dell’unione municipale sono l’assemblea municipale, il presidente dell’unione municipale e la giunta municipale. L’assemblea municipale è costituita dai sindaci dei comuni costituenti l’unione municipale ed esercita, sul territorio dell’unione municipale, le competenze attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali L’assemblea municipale elegge, nel suo seno, il Presidente dell’unione municipale, al quale spettano, sul territorio dell’unione municipale, le competenze del Sindaco stabilite dall’articolo 50 del citato Testo unico. Spettano ai Sindaci dei comuni facenti parte dell’unione municipale le attribuzioni di cui all’articolo 54 del citato Testo unico. Il Presidente dell’unione municipale nomina, fra i componenti l’assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell’unione municipale. La Giunta esercita, sul territorio dell’unione municipale, le competenze di cui all’articolo 48 del citato Testo unico.
6. Lo statuto dell’unione municipale individua le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 5 e ne disciplina i rapporti.
7. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, è disciplinato il procedimento di prima costituzione dell’unione municipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso in cui siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni di cui al comma 1 e la costituzione dell’unione municipale non sia avvenuta, il Prefetto stabilisca per i Comuni interessati un termine per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad acta al fine di provvedere alla convocazione dell’Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.
9. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.
10. All’articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole:
«5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: “b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 5,
della citata legge n. 42 del 2009”.
11. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma..
12. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del Testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.
13. All’articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a), del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
14. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall’articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell’articolo 14, comma 32, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Nel caso in cui, all’esito dell’accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari.