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Oneri di urbanizzazione post sisma, un cittadino di Apice vince ricorso contro il Comune

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“A seguito del dissesto finanziario del Comune di Apice, quest’ultimo, sotto l’amministrazione del sindaco Albanese, e l’Organismo straordinario di liquidazione hanno notificato a numerosi cittadini apicesi ingiunzioni di pagamento, con le quali richiedevano, ai proprietari di immobili ricostruiti in virtù delle Leggi sul sisma degli anni ’62 o ’80, il pagamento di oneri di urbanizzazione non riscossi negli anni precedenti”. Lo comunica l’avvocato Francesco Mottola, legale di un cittadino del comune sannita che sulla vicenda ha proposto un ricorso amministrativo al Tar.
“Per gli immobili ricostruiti in seguito ai citati eventi calamitosi – spiega -, nel corso di numerosi anni, il Comune di Apice, facendo leva su un parere ministeriale richiesto dall’allora Sindaco Dott. Luigi Bocchino, non aveva intenzionalmente richiesto ai proprietari il pagamento degli oneri di urbanizzazione, ritenendo, come chiarito dal Ministero stesso, che, trattandosi di ricostruzione post-sisma, operasse l’esenzione prevista dalla Legge (art. 17 comma 3, lettera d) del D.P.R. 06.06.2011 n. 380). L’amministrazione Albanese e l’OSL, tuttavia, richiedevano altro parere e mutavano indirizzo interpretativo, ritenendo che l’esenzione operasse esclusivamente se il privato avesse ricostruito un immobile di dimensioni uguali a quello danneggiato dal sisma. Se, invece, la nuova costruzione aveva volumetria maggiore rispetto a quella distrutta, per la parte in eccedenza, gli oneri erano dovuti. Su tale presupposto, negli anni 2012/2013, venivano notificate numerose ingiunzioni di pagamento, le quali crearono notevole allarme sociale e dibattito pubblico, posto che ai proprietari di case venivano richieste, a distanze di molti anni, ingenti somme, che, in precedenza, lo stesso Comune aveva ritenuto non dovute. Pertanto, alcuni di essi si rivolgevano all’Autorità giudiziaria per ottenere l’annullamento delle richieste di pagamento.
Tra questi – scrive il legale -, c’è il Giovanni Panarese, il quale nel 2014, impugnava innanzi al TAR di Napoli l’ingiunzione di pagamento notificatagli. Il Comune e l’Osl si costituirono in giudizio, contestando le ragioni del privato. Nel frattempo, per evitare un’esecuzione nelle more del giudizio, nel 2014, Panarese ha versato, alle casse comunali, circa 7mila euro a titolo di oneri di urbanizzazione ed interessi moratori. In particolare, nel ricorso, Panarese contestava, tra le altre cose, la prescrizione del credito e l’illegittimità della richiesta di pagamento per violazione del principio di legittimo affidamento del privato. Lamentava, infatti, che il credito era prescritto, stante il decorso di più di dieci anni, e che, in ogni caso, la richiesta di pagamento non era legittima, in quanto egli, nel ricostruire l’immobile, aveva fatto legittimo affidamento sul fatto che il Comune stesso gli avesse confermato che alcun onere di urbanizzazione era dovuto. Con sentenza n. 4766/2019, resa a seguito dell’udienza del 26.09.19 e passata in giudicato, il TAR ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento impugnato.
Conseguentemente – conclude Mottola -, il Comune di Apice è stato condannato alla restituzione al delle somme all’epoca versate, oltre al pagamento delle spese e mille euro a titolo di compensi legali. Al Consiglio comunale del 09.12.19, il Comune di Apice, dando esecuzione alla citata sentenza, ha approvato il debito in questione, ponendo in essere un primo atto necessario per il pagamento al cittadino di quanto stabilito dall’Autorità giudiziaria”.