“A seguito del dissesto finanziario del Comune di Apice,
quest’ultimo, sotto l’amministrazione del sindaco Albanese, e
l’Organismo straordinario di liquidazione hanno notificato a numerosi
cittadini apicesi ingiunzioni di pagamento, con le quali
richiedevano, ai proprietari di immobili ricostruiti in virtù delle
Leggi sul sisma degli anni ’62 o ’80, il pagamento di oneri di
urbanizzazione non riscossi negli anni precedenti”. Lo comunica
l’avvocato Francesco Mottola, legale di un cittadino del comune
sannita che sulla vicenda ha proposto un ricorso amministrativo al
Tar.
“Per gli immobili
ricostruiti in seguito ai citati eventi calamitosi – spiega -, nel
corso di numerosi anni, il Comune di Apice, facendo leva su un parere
ministeriale richiesto dall’allora Sindaco Dott. Luigi Bocchino, non
aveva intenzionalmente richiesto ai proprietari il pagamento degli
oneri di urbanizzazione, ritenendo, come chiarito dal Ministero
stesso, che, trattandosi di ricostruzione post-sisma, operasse
l’esenzione prevista dalla Legge (art. 17 comma 3, lettera d) del
D.P.R. 06.06.2011 n. 380). L’amministrazione Albanese e l’OSL,
tuttavia, richiedevano altro parere e mutavano indirizzo
interpretativo, ritenendo che l’esenzione operasse esclusivamente se
il privato avesse ricostruito un immobile di dimensioni uguali a
quello danneggiato dal sisma. Se, invece, la nuova costruzione aveva
volumetria maggiore rispetto a quella distrutta, per la parte in
eccedenza, gli oneri erano dovuti. Su tale presupposto, negli anni
2012/2013, venivano notificate numerose ingiunzioni di pagamento, le
quali crearono notevole allarme sociale e dibattito pubblico, posto
che ai proprietari di case venivano richieste, a distanze di molti
anni, ingenti somme, che, in precedenza, lo stesso Comune aveva
ritenuto non dovute. Pertanto, alcuni di essi si rivolgevano
all’Autorità giudiziaria per ottenere l’annullamento delle richieste
di pagamento.
Tra questi –
scrive il legale -, c’è il Giovanni Panarese, il quale nel 2014,
impugnava innanzi al TAR di Napoli l’ingiunzione di pagamento
notificatagli. Il Comune e l’Osl si costituirono in giudizio,
contestando le ragioni del privato. Nel frattempo, per evitare
un’esecuzione nelle more del giudizio, nel 2014, Panarese ha versato,
alle casse comunali, circa 7mila euro a titolo di oneri di
urbanizzazione ed interessi moratori. In particolare, nel ricorso,
Panarese contestava, tra le altre cose, la prescrizione del credito e
l’illegittimità della richiesta di pagamento per violazione del
principio di legittimo affidamento del privato. Lamentava, infatti,
che il credito era prescritto, stante il decorso di più di dieci
anni, e che, in ogni caso, la richiesta di pagamento non era
legittima, in quanto egli, nel ricostruire l’immobile, aveva fatto
legittimo affidamento sul fatto che il Comune stesso gli avesse
confermato che alcun onere di urbanizzazione era dovuto. Con sentenza
n. 4766/2019, resa a seguito dell’udienza del 26.09.19 e passata in
giudicato, il TAR ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullava
il provvedimento impugnato.
Conseguentemente –
conclude Mottola -, il Comune di Apice è stato condannato alla
restituzione al delle somme all’epoca versate, oltre al pagamento
delle spese e mille euro a titolo di compensi legali. Al Consiglio
comunale del 09.12.19, il Comune di Apice, dando esecuzione alla
citata sentenza, ha approvato il debito in questione, ponendo in
essere un primo atto necessario per il pagamento al cittadino di
quanto stabilito dall’Autorità giudiziaria”.