fbpx
Connettiti con noi
Annuncio
Annuncio
Annuncio
Annuncio
Annuncio
Annuncio
Annuncio

Provincia di Benevento

Tar Lazio rigetta ricorso della Provincia di Avellino. Cimitile soddisfatto

Pubblicato

su

Ascolta la lettura dell'articolo

Il presidente della Provincia di Benevento, Aniello Cimitile, ha preso atto con soddisfazione che il Tar Lazio ha rigettato la sospensiva richiesta dalla Provincia di Avellino con il ricorso avverso la Deliberazione del 20 luglio 2012 del Consiglio dei Ministri riguardante i requisiti minimi di popolazione ed estensione territoriale delle Province conseguenti al riordino, ed anche sulla scorta dei motivi aggiunti presentati dalla stessa avverso il Decreto n. 188 di recente pubblicazione, ed ancora all’esame del Parlamento per la conversione in legge, con cui si è proceduto all’accorpamento delle Province di Avellino e Benevento, indicando come capoluogo della nuova Provincia la città di Benevento.

Il Comune di Avellino, nella stessa udienza, ha chiesto il rinvio della discussione della sospensiva non avendo autorizzato il Commissario Prefettizio la presentazione dei motivi aggiunti sulla sopravvenuta normativa.

Il collegio della I Sezione del Tar Lazio, che aveva già precedentemente deciso sulla sospensiva chiesta da altre Province, tra cui Benevento, con autonomi ricorsi, ha anticipato che, in sede di merito e non cautelare, in un’unica udienza che verrà presumibilmente calendarizzata nella prima parte del 2013, fisserà tutti i giudizi promossi dalle Province per discutere esclusivamente la fondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate in relazione alle citate norme legislative, in particolare al Decreto n. 95/2012 come convertito in legge.

La Provincia di Benevento, in sede di costituzione nei giudizi tenutisi in data odierna, ha eccepito attraverso l’avv. Vincenzo Catalano, come peraltro l’Avvocatura dello Stato, la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità del comma 4 bis del Decreto 95/2012 come convertito in legge non essendovi alcuna violazione dei canoni di costituzionalità da parte del legislatore nella scelta, di carattere generale, di individuazione quale capoluogo delle nuove Province delle città con il maggior numero di abitanti.

Restano quindi da verificare nel giudizio di merito, ha concluso il presidente Cimitile, le eccezioni poste dalle altre Province, tra cui Benevento, sulla costituzionalità della procedura di riordino adottata dal legislatore in relazione all’articolo 133 della Costituzione.

Annuncio
Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Correlati

Antonio Corbo 3 anni fa

Cimitile e il progetto Sannio che non c’è: “È rimasto tutto com’era”

redazione 9 anni fa

All’Unisannio la storia della “Perottina” della Olivetti, il primo computer ideato in Italia

10 anni fa

Riordino Province, entro il 19 novembre l’elenco dei dipendenti interessati dal trasferimento in Regione

10 anni fa

Mobilità dei lavoratori provinciali, i sindacati dicono no: “A rischio salari, professionalità e bisogni reali del sistema”

Dall'autore

redazione 7 ore fa

Paduli, tentato femminicidio: vigilante arrestato e trasferito in carcere

redazione 10 ore fa

San Pio, intervento riuscito sulla 45enne di Paduli: arteria ricostruita con una vena della gamba

redazione 11 ore fa

Fuori dal Coro al San Pio, De Ieso: “Solidarietà al nostro concittadino Daniele. Ora si accertino responsabilità”

redazione 11 ore fa

L’irpino Dino Pagliaro nominato Responsabile Regionale Campania dei Dance Music Awards

Primo piano

redazione 7 ore fa

Paduli, tentato femminicidio: vigilante arrestato e trasferito in carcere

redazione 10 ore fa

San Pio, intervento riuscito sulla 45enne di Paduli: arteria ricostruita con una vena della gamba

redazione 13 ore fa

Sant’Angelo a Cupolo, frana sulla S.P. 12: riaperto il tratto con senso unico alternato e limite a 10 km/h

redazione 14 ore fa

Tentato femminicidio a Paduli, guardia giurata spara alla moglie: la donna è al San Pio in gravi condizioni

Copyright © 2023 Intelligentia S.r.l.

Skip to content