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Lavoratori ex consorzi rifiuti, niente cassa integrazione in deroga

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Niente cassa integrazione in deroga per i lavoratori degli ex consorzi rifiuti di Benevento: ma non è un giudizio di merito, quello che riportano le Ordinanze del Tar del Lazio pubblicate oggi, perché l’organo amministrativo ha dichiarato “l’insussistenza della propria competenza funzionale e territoriale” a discutere dei ricorsi proposti dai Consorzi di smaltimento rifiuti urbani dei bacini Benevento 1, 2 e 3.
In realtà sono solo due i provvedimenti emessi, e riguardano nello specifico i ricorsi degli ambiti 2 e 3 (n. 4532 e 4530, rispettivamente) , ma riportando identiche motivazioni è lecito supporre, con scarso margine di errore, che anche per il terzo la motivazione sarà la medesima.
Il Tar, nel ricordare “che il ricorso ha come nodo centrale di riferimento il diniego di approvazione della pianta organica del Consorzio ricorrente da parte del Dipartimento della Protezione civile; e, prima di tale diniego, la mancata definizione della procedura di approvazione che ha, a sua volta, determinato l’annullamento, in autotutela, del decreto dirigenziale regionale col quale era stato autorizzato l’Inps ad erogare il trattamento di Cigs a tutto il personale già dipendente del Consorzio ricorrente ( e non solamente a quello in posizione di esubero)”, ha appunto evidenziato “che la causa verte sulla legittimità, o meno, di provvedimenti attuativi del disegno legislativo (Legge regionale 4/2007; d.legge 195/2009) e pertanto preordinati a consentire l’assunzione, nell’organico del Consorzio, di personale già utilizzato ovvero, per il personale in esubero, di accedere, in deroga alle vigenti disposizioni, al trattamento di cassa integrazione". E quindi – come evidentemente nell’impostazione fornita al ricorso stesso – “non attiene, neanche indirettamente, ‘alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti’… e, pertanto, non opera nella fattispecie … che assegna alla competenza funzionale di questo Tribunale” tali controversie. Sulla scorta di questi (in sintesi) motivi, Linda Sandulli (Presidente), Pietro Morabito (consigliere, estensore), Roberto Proietti (consigliere) concludono per la citata, in avvio, “insussistenza della propria competenza funzionale e territoriale a conoscere del presente giudizio”, ritenendo “che il T.a.r. territorialmente competente è quello della Campania”.