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Calcio

Che cosa è la responsabilità oggettiva

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L’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva individua tre tipi di responsabilità delle società di calcio: quella diretta, quella oggettiva e quella presunta.
Proprio la responsabilità oggettiva è quella che, in pieno scandalo Calcioscommesse, in caso di illecito sportivo rischia di far vedere riscritti i campionati. L’articolo 4 (titolo I, norme di comportamento), infatti, dice che "le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5 (e cioé sono tenuti all’osservanza delle norme del Codice di giustizia sportiva e delle norme statutarie e federali "anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale").
 

Secondo l’art.4, ‘le societa’ rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento della persone comunque addette a servizi delle società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo (anche quello neutro) sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultimé. Secondo l’art.7 del Cgs (quello relativo all’illecito sportivo e obbligo di denunzia), al comma 4 viene evidenziato che ‘se viene accertata la responsabilita’ oggettiva o presunta delle società ai sensi dell’art.4 comma 5, il fatto è punito a seconda della sua gravità con le sanzioni di cui alle lettere g, h, i dell’art. 18 comma 1 e cioé: penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente (art.18 comma 4 lettera g), alla retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore (lettera h); fino all’esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore (lettera i).

 

 

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