Sindacati
17 marzo, la Flc Cgil diffida i dirigenti della scuola

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La festività del 17 marzo, quella sacrosanta per carità dellll’Unità d’Italia brillantemente salutata anche a Benevento, ha comunque ingenerato una serie di circostanze a carattere sindacale, soprattutto nel pubblico impiego, per via dela sua "contabilizzazione" nel calendario delle festività cosiddette "soppresse". In base a ciò, si sono levate alte le reazioni delle parti sociali e, per esempio, anche la Flc Cgil, come riportiamo di seguito, ha inteso dar corso ad una diffida nei confronti del massimo esponente in Regione del Ministero della Pubblica Istruzione, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Campania, con la nota a firma el segretario regionale Giuseppe Vassallo, ch ai dirigenti scolastici locali, con identica nota a firma del segretario provinciale Vincenzo Delli Veneri.
"In questi giorni – scrive la Flc Cgil – è pervenuta la notizia che si voglia dare applicazione a quanto previsto nel decreto legge n. 5 del 22 febbraio 2011, secondo l’errata interpretazione fornita dal Ministero della Funzione Pubblica, disponendo, per il personale che presta servizio nelle Istituzioni scolastiche della Campania, la sottrazione arbitraria di un giorno di festività soppressa dal numero previsto dall’art. 14 CCNL Comparto Scuola 2006-2009.
In realtà, tale modus operandi risulta in contrasto con il decreto legge in parola il quale, deve essere necessariamente letto ed interpretato alla luce della normativa che disciplina, nel settore del pubblico impiego, le festività soppresse, con particolare riferimento alla legge 27 maggio 1949 n. 260 e della legge n. 937/1977.
Stante quanto sopra ed in assenza di una espressa modifica della legge n. 937/1977, non può determinarsi alcuna riduzione delle quattro giornate relative alle cosiddette festività soppresse spettanti ai pubblici dipendenti, né tanto meno dei due ulteriori giorni di congedo ordinario in forza di essa attribuiti".
Sulla scorta di tale premessa, ecco le conclusioni: "Pertanto, si invita non operare alcuna sottrazione nel senso sopra indicato", riservandosi, il sindacato, "se ciò non avvenisse, ad adire le autorità giudiziarie competenti per la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori".