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Associazioni

Affitto per le associazioni, interviene Daniela Basile: ‘Non si può interpretara la legislazione in modo personale’

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Sulla questione dell’affitto alle associazioni del terzo settore, è intervenuta con la nota, che pubblichiamo integralmente, Daniela Basile.

"Il terzo settore o mondo del volontariato e della cooperazione onlus , è regolamentato e riconosciuto da una serie di leggi tuttora valide e non abrogate. La prima di queste è la legge 266 del 1991 "legge quadro sul volontariato" che riconosce , cosi come recitano gli articoli 1 , 2 e 3 , il  valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo  salvaguardandone  l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Sono considerate organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti al fine di svolgere l’attività che si
avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Associazioni, comitati, cooperative sociali onlus, gruppi di persone che operano per fini sociali senza scopo di
lucro sono quindi considerati degli organismi riconosciuti a tutti gli effetti di legge. Successivamente, lo Stato ha voluto disciplinare ulteriormente il ruolo delle associazioni , del mondo del volontariato in genere e degli oratori
in ulteriori due decreti legislativi.

La prima è la legge 383 del 7 dicembre del 2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale". Tra gli articoli disciplinanti ve n’è uno in particolare l’articolo 32 comma 1 che testualmente recita "Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali." Tutte le associazioni di volontariato, le cooperative, le aggregazioni no profit regolamentate dalla legge quadro sul volontariato possono beneficiare dunque, del comodato d’uso gratuito.

Le suddette leggi non fanno alcun riferimento al mondo cattolico e religioso in genere, perchè tutelati da legislazione separata. Lo Stato dunque nel 2003, ha emanato la legge 206 del 2003 "Disposizioni per il riconoscimento della
funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo" mirata a valorizzare anche questo tipo di entità. Con questa disposizione anche gli oratori o attività similari delle parrocchie, degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica nonché degli enti delle altre confessioni religiose musulmani o protestanti, evangelici o buddisti possono beneficiare del comodato d’uso gratuito da parte di Regioni, Province e Comuni.

Le leggi sono valide a tutti gli effetti sempre anche a distanza di decenni. E’ lo Stato che deve decidere di abrogarle sulla Gazzetta ufficiale. L’italia è regolamentata da leggi del 1929 e nessuno arbitrariamente può decidere che una
legge datata 2003 sia l’unica valida e abrogativa delle precedenti senza che un organismo legislativo superiore vale a dire lo Stato lo abbia comunicato ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale.

I dirigenti riconoscono stranamente come valida la legge successiva alla delibera 3/2003 della corte dei conti cioè la 206 del 2003, e ritengono possibile il comodato d’uso gratuito solo per gli oratori ed i servizi di volontariato ecclesiastico e di altri organismi religiosi e decidono di sana pianta, in maniera del tutto illogica di abrogare una legge valida a tutti gli effetti per lo Stato italiano, la 383 del 2000 che dà la facoltà agli enti di concedere comodato d’uso gratuito alle associazioni di volontariato laiche.

Insomma i dirigenti che intendono fare il proprio dovere e applicare le leggi, di sana pianta interpretano la legislazione in modo personale, senza attenersi alle disposizioni dei superiori vale a dire del Presidente della Repubblica italiana. Tale prassi è da ritenersi discriminatoria in quanto le agevolazioni vengono applicate solo ad una fetta di volontariato vale a dire quello religioso mentre le associazioni e i gruppi di volontariato civile e laico vengono completamente bistrattati e ritenuti non degni sul territorio.Insomma secondo i dirigenti del comune di Benevento o si è un oratorio o un’associazione religiosa o non si hanno riconoscimenti.

La legge italiana così come la Costituzione sanciscono che nessuno può essere discriminato per razza, religione o ideologia o gruppi di appartenenza . Non possono esistere di fatto leggi discriminatorie e le leggi quadro sul volontariato che attualmente esistono sono eque e ben fatte. Preferire una norma ed ometterne un’altra così come privilegiare un gruppo a discapito della globalità significa discriminare e la discriminazione costituisce fatto grave."

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