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Sindacati

Uil: ‘Enti locali, va effettuata la ricognizione di sovrannumero ed eccedenze’

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La segreteria provinciale della Uil Federazione Poteri Locali di Benevento ha reso noto "che è opportuno che amministratori, dirigenti, segretari, responsabili e dipendenti degli enti locali prestino la massima attenzione alle disposizioni contenute nella legge n. 183/2011 (art. 16), che ha riscritto il DLgs n. 165/2001 (articolo 33).
Tale attenzione è richiesta adesso perché la mancata ricognizione con cadenza almeno annuale del sovrannumero e delle eccedenze è sanzionata con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo e la eventuale inosservanza di questo divieto determina la nullità (con la conseguente maturazione di responsabilità amministrativa) delle assunzioni. L’unica deroga è prevista per le assunzioni relativa a concorsi banditi prima della entrata in vigore delle nuove regole, cioè prima dello scorso 1 gennaio 2012. Ma una attenzione non minore è richiesta anche nel futuro, perché la disposizione pone le condizioni attraverso cui le amministrazioni pubbliche possano disporre il collocamento in disponibilità del personale giudicato in sovrannumero e/o in eccedenza.

Occorre subito evidenziare – prosegue la Uil – che il legislatore ha anche voluto raggiungere due ulteriori obiettivi. In primo luogo, la limitazione delle relazioni sindacali: viene infatti disposto che la comunicazione della condizione di eccedenza e/o sovrannumero sia oggetto di semplice informazione preventiva. Ed ancora, che il legislatore ha voluto dare dei tempi certi perché la dichiarazione di eccedenza o sovrannumero si trasformi nel collocamento in disponibilità di questo personale. Tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, devono dare applicazione immediata alle nuove disposizioni. Si ricorda che la mancata applicazione di questa disposizione è sanzionata con il divieto di effettuare assunzioni di personale e che le eventuali assunzioni effettuate violano questo principio sono nulle. Si ricorda che la nullità, sanzione più dura dettata dall’ordinamento, determina la inesistenza del rapporto (quindi con la necessità del licenziamento) e la maturazione di responsabilità amministrativa e/o contabile in capo ai dirigenti/responsabili/amministratori inadempienti”.

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