ECONOMIA
Qual è la copertura di una polizza di responsabilità civile per avvocati

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Il decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre del 2016 sancisce l’obbligo di stipula di una polizza di responsabilità civile professionale per tutti gli avvocati che sono iscritti all’albo. Tale assicurazione copre la responsabilità civile dell’avvocato in riferimento a tutti i danni che, nel corso dello svolgimento della professione, vengono provocati a terzi: ne fanno parte i danni futuri, temporanei e permanenti, patrimoniali e non. L’attività professionale degli avvocati riguarda l’assistenza che viene prestata ai clienti nelle attività di negoziazione e mediazione assistita, la redazione di pareri e contratti, la consulenza e l’assistenza stragiudiziali e la difesa di fronte ad arbitri o all’attività giudiziaria.
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Se si è alla ricerca di un’Assicurazione Avvocato si può richiedere un preventivo attraverso il sito convieneonline.it, che permette di confrontare tutte le soluzioni più vantaggiose e acquistare direttamente quella che si ritiene più indicata per le proprie esigenze. Vale la pena di ricordare che la polizza copre anche la responsabilità civile per i danni correlati alla custodia di valori, di titoli, di importi in denaro e di documenti ricevuti in deposito dai clienti, così come la responsabilità civile per fatti dolosi o colposi commessi da sostituti processuali, da dipendenti, da praticanti o da collaboratori. Convieneonline.it propone polizze gestite dalle compagnie assicurative più importanti a livello europeo: una garanzia di sicurezza e affidabilità.
I massimali minimi
Il costo della polizza rc professionale avvocato varia a seconda dei massimali minimi di copertura indicati dal decreto, a seconda del fatturato dell’ultimo esercizio terminato, della fascia di rischio e della forma associata o individuale della professione. La compagnia assicurativa è tenuta a risarcire il terzo per la totalità dell’importo, eccezion fatta per il recupero della franchigia. In fase di rinnovo della polizza al compagnia assicuratrice si riserva la facoltà di adeguare il premio: una necessità che si può manifestare, per esempio, in seguito a un aumento consistente del fatturato.
Gli infortuni
Ottima alleata nella tutela del professionista risulta essere la polizza contro gli infortuni. A tal proposito è possibile abbinare alla canonica RC professionale anche una polizza a copertura degli eventuali infortuni che si possono verificare in occasione dell’esercizio dell’attività forense: non sono compresi quelli che potrebbero avvenire nel corso degli spostamenti che vengono effettuati per svolgere l’attività professionale, ma sono inclusi solo quelli che accadono a causa o durante l’attività stessa. La tutela include l’invalidità temporanea, l’invalidità permanente, la morte e le eventuali spese mediche. Le coperture vengono inoltre estese a favore dei collaboratori, dei praticanti e dei dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria prevista dall’INAIL. In caso di inabilità temporanea il capitale minimo assicurato è pari a 50 euro come diaria giornaliera, mentre è di 100mila euro per l’invalidità permanente o per il decesso.
Cosa è necessario sapere prima di firmare un contratto
È necessario rendere noti i dati identificati della polizza presso il Consiglio Nazionale Forense, presso l’ordine a cui si è iscritti e sui relativi siti web. Se lo desidera, un avvocato ha la possibilità di ricorrere all’estensione per componente del consiglio di amministrazione o a quella per sindaco e revisore dei conti. L’assicurazione risponde unicamente delleistanze di risarcimento che vengono presentate nel corso del periodo di validità della polizza.
La retroattività
La retroattività senza limiti può essere prevista a seconda della compagnia assicuratrice alla quale ci si voglia affidare, mentre una ultrattività pari a 10 anni è valida per i soggetti che smettono di lavorare quando la polizza è ancora valida. A meno che il contratto non escluda tale possibilità, la compagnia assicurativa è tenuta a garantire la copertura anche se viene accertata una responsabilità solidale del soggetto assicurato con terzi. La compagnia assicurativa, durante la validità della polizza (incluso il periodo di ultrattività), non ha diritto di recedere dal contratto neppure nel caso di un risarcimento o di una denuncia di sinistro.