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Associazioni

Al L@p Asilo 31 presentato regolamento su gestione degli spazi sociali e culturali

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Concluso l’incontro finalizzato alla presentazione di un regolamento comunale sulla gestione degli immobili con finalità sociali e culturali. La bozza di regolamento, frutto della discussione avvenuta in questi mesi tra le realtà dell’associazionismo che vivono il dramma dello sfratto ad opera del Comune di Benevento e le realtà sociali e culturali che rivendicano da tempo la gestione di uno spazio, è stata presentata ai consiglieri comunali che erano presenti all’incontro (Vincenzo Sguera, Angelo Feleppa, Raffaele Del Vecchio, Nicola Sguera). A comunicarlo in una nota alla stampa sono le associazioni L@p Asilo 31, Il Bambino Incompreso e Il Giardino di Oren.

Erano stati invitati – precisano nella nota – tutti i consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione con un invito formale protocollato alla Segreteria Generale del Comune e successivamente sulle Pec di ogni singolo consigliere. Ciò nonostante crediamo doveroso continuare ad interpellare ogni singolo consigliere comunale per avviare al più presto una discussione relativa alla suddetta tematica.

La discussione ha visto il contributo di molte associazioni, cittadini e consiglieri comunali  che si sono assunti l’onere di presentare tale bozza di regolamento al consiglio comunale.

La bozza di regolamento discussa in questi mesi dalle realtà di base e dell’associazionismo – proseguono – vuole essere uno strumento specifico che regola la gestione di tutti gli immobili comunali con finalità sociali e culturali. Essa prevede l’affidamento delle strutture comunali tramite procedura di evidenza pubblica con un contratto di locazione ma anche strumenti come il comodato d’uso gratuito, il canone agevolato all’80%, la compensazione sociale o baratto amministrativo laddove sussistano attività di alta rilevanza per la comunità al fine di affermare il principio di gratuità o quasi degli immobili suddetti.

Tale strumento specifico di cui ci stiamo facendo portatori in qualità di realtà sotto sfratto dunque non può essere confuso con un più generico regolamento sui beni comuni, di cui pure si parla da diverso tempo,  che comunque ha riflessioni e principi comuni ma può essere sperimentalmente attuato soltanto su alcune tipologie di immobili (principalmente quelli in disuso o vetusti) o di altri beni come terreni o siti archeologici. Si tratta quindi di due strumenti distinti anche se complementari che  vedranno la nostra convinta collaborazione nell’elaborazione.

Riteniamo urgente – concludono le associazioni – la discussione in consiglio comunale sulla bozza di regolamento specifico presentata stasera che deve vedere a nostro avviso il sostegno di tutti i consiglieri comunali siano essi di maggioranza o opposizione. Per questo presenteremo tale bozza di regolamento a tutti consiglieri che questa sera non hanno potuto prendere parte all’assise.

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETà DEL COMUNE DI BENEVENTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

  1. 1) Le Associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica vitale per la comunità locale, integrativa e sussidiaria alle attività istituzionali dell’Ente locale.
  2. 2) Il Comune di Benevento si prefigge di fornire un sostegno alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato, assegnando locali idonei in cui svolgere proprie attività, che pur rientrando tra quelle di competenza dell’Ente locale, vengono esercitate in via mediata da soggetti terzi.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

  1. 1) Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di locazione, comodato ed altre forme di godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Benevento che rientrano nel patrimonio disponibile, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, economicità di gestione, efficienza, produttività, redditività e di razionalizzazione delle risorse, trasparenza e partecipazione, con specifico riferimento al comodato d’uso gratuito anche in considerazione dell’interesse pubblico e della funzione di bene comune.
  1. 2) Costituiscono oggetto del presente Regolamento i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell’Ente, non destinati pertanto a fini istituzionali del Comune di Benevento.
  2. 3) Possono costituire oggetto del presente Regolamento singoli locali posti all’interno di immobili di proprietà del Comune.
  3. 4) Restano esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli impianti sportivi e gli immobili per i quali esiste specifica disciplina regolamentare.

Art.3 Soggetti Assegnatari

  1. 1) Possono richiedere ed ottenere l’uso dei locali e delle strutture di proprietà comunale le libere forme associative operanti nel territorio comunale come:

a) le organizzazioni di volontariato così come previsto dalla legge 266 del 1991;

b) le associazioni di promozione sociale riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati così come previsto dalla Legge 383 del 2000;

c) gli oratori così come previsto dalla Legge 206 del 2003;

d) le amministrazioni dello stato così come previsto dall’art. 1 comma 439 della legge 311/2004.

L’Ente dovrà verificare il possesso dei requisiti previsti dalle norme citate acquisendo tutta la documentazione necessaria e altresì verificare che l’utilità sociale perseguita rientri nelle finalità proprie dell’Ente.

Capo II Locazione ad uso non abitativo

Art.4 Adempimenti preliminari alla locazione

  1. 1) Il Servizio competente del Comune di Benevento, ascoltato il parere della Commissione Consiliare del Patrimonio determina, per i locali del patrimonio comunale disponibile e non ancora assegnato, il tipo di attività sociale o culturale che negli stessi è possibile esercitare.
  2. 2) Il Servizio di cui al comma 1, provvede ogni anno alla ricognizione degli immobili liberi; alla prima ricognizione si provvede entro tre mesi dall’approvazione del presente regolamento e alle successive non oltre dodici mesi dalla precedente.

Art. 5 Modalità di assegnazione degli immobili

  1. 1) Gli immobili destinati allo svolgimento di attività sociali e culturali sono assegnati in locazione in seguito ad espletamento della seguente procedura:
  1. a) apposito avviso pubblico reiterato periodicamente in virtù della disponibilità di altri cespiti;
  2. b) l’avviso contiene l’elenco degli immobili con le relative destinazioni d’uso, il termine e le modalità per presentare le istanze;
  3. c) entro tre mesi dalla data di esecutività sarà predisposto dal Servizio Patrimonio un elenco degli immobili di proprietà della città destinati ad uso sociale e culturale; esso sarà consegnato al Consiglio comunale perchè chiunque possa prenderne visione e verrà aggiornato periodicamente in relazione alla disponibilità degli immobili.
  1. 2) L’assegnazione dei locali ad uso sociale e culturale, soprattutto nel caso di sussistenza di più domande di locazione o concessione agli stessi locali,  tiene conto del seguente ordine di priorità da parte della Giunta Comunale:
  1. a) delle priorità individuate dalla Giunta medesima negli ambiti di intervento sociale, culturale e politico;
  2. b) esperienza nel settore di riferimento da parte del soggetto richiedente;
  1. c) delle attività che si intendono garantire alla collettività;
  2. ci) della compatibilità dell’immobile comunale disponibile con le esigenze dichiarate dalle singole associazioni.
  1. 3) L’avviso pubblico individua le quote di immobili che verrà assegnata con priorità alle associazioni senza scopo di lucro che siano costituite dodici mesi prima dalla pubblicazione dell’avviso

Capo III Disciplina del rapporto di locazione

Art.6 Durata del contratto di locazione

La locazione degli immobili ha la durata massima stabilita dalla legge.

Art.7 Canone di locazione ordinario

1)Nella stipulazione dei contratti per la concessione in locazione affitto di beni immobili il canone da corrispondersi al comune è determinato sulla base dei valori correnti di mercato per beni aventi caratteristiche analoghe, tenendo conto altresì dei seguenti elementi:

a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;

b) parametri di redditività monetaria o sociale del bene commisurati alla destinazione d’uso                prevista nel rapporto concessorio sia esso culturale o sociale;

  1. c) eventuale impegno da parte dell’utilizzatore della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione, di strutture fisse, di costruzioni e di ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell’immobile;
  2. ci) compensazione in valore monetario dei servizi resi gratuitamente alla collettività da parte dell’utilizzatore considerati prioritari o necessari per l’Ente.

Art.8 Canone di locazione agevolato

  1. 1) gli immobili possono essere assegnati in locazione a canone agevolato mediante procedura ad evidenza pubblica, da svolgersi con cadenza annuale.
  2. 2) il canone agevolato consiste nella riduzione del canone ordinario fino al 80%. La misura della riduzione sarà determinata con delibera di Giunta, attesa la necessità di far fruire ai cittadini di spazi omogeneamente diffusi sul territorio cittadino per l’esercizio reale del diritto di cittadinanza e della partecipazione attiva.
  1. 3) La Giunta comunale definisce, su proposta dell’ assessore al patrimonio e degli assessori del ramo competente, la misura della riduzione sulla base di criteri che tengono conto:
  1. a) dell’ubicazione e consistenza dell’immobile;
  2. b) dello stato di vetustà e conseguente approssimativa quantificazione dell’impegno di manutenzione sia ordinaria che ordinaria a carico del conduttore;
  3. c) dei correttivi che si vogliono apportare all’immobile in termini di risparmio ed efficientamento energetico;
  4. d) della durata della locazione;
  5. e) delle particolari iniziative progettuali di promozione dell’immobile, ove il conduttore intervenga con finanziamenti propri;
  6. f) della rilevanza sociale dell’attività che si prevede di svolgere nell’immobile assegnato in locazione.
    La Giunta Comunale può definire altresì ulteriori criteri e parametri sociali per la determinazione del canone di locazione degli immobili, compensando il canone dovuto o parte di esso attraverso la prestazione di servizi sociali e culturali ritenuti prioritari dall’assessorato competente.

            Art.9 piano di rateizzo

      1. 1) Fermo restando le disposizioni normative disciplinanti la morosità e le relative procedure giudiziali e stragiudiziali, il Servizio competente del Comune concede ai

               morosi, in gravi e documentate difficoltà economiche, dilazioni attraverso congrui

               piani di rateizzo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

            Capo IV  Disposizioni in materia di comodato d’uso

         

            Art.10 Comodato d’uso a titolo gratuito

      

    1. 1. L’Amministrazione comunale può concedere a enti pubblici e persone giuridiche pubbliche, associazioni, enti senza fini di lucro, e/o ONLUS, Enti di Culto che perseguono finalità istituzionali o statuarie di rilevante interesse collettivo, generale, culturale e sociale, in via del tutto eccezionale e per casi di comprovata urgenza, con procedura di evidenza pubblica con deliberazione di Giunta, sentito il parere obbligatorio della Commissione Patrimonio, e con informazione, da parte dell’Assessore al Patrimonio, entro i successivi trenta giorni al Consiglio Comunale a titolo di comodato d’uso gratuito e mediante stipula di un protocollo d’intesa e/o convenzione, un numero limitato di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile, ad enti senza fini di lucro che perseguono finalità istituzionali nell’ambito della quota di cui all’art.6 comma 3;
    2. 2. nell’ordine di priorità,  la Giunta comunale dovrà tener conto dei seguenti elementi:

a)non essere proprietari di altri immobili ad uso non abitativo nel Comune di Benevento;

b) delle priorità già individuate dalla Giunta e dalle leggi Regionali negli ambiti degli interventi sociali, assistenziali, culturali, ambientali e della tutela degli animali;

c) delle prestazioni che si intendono garantire alla collettività;

d) della compatibilità dell’immobile comunale disponibile con le esigenze dichiarate dai singoli assegnatari.

    1. 3. L’istanza  per la concessione in comodato d’uso a titola gratuito deve essere corredata da:
      a) relazione illustrativa  dell’attività che l’Ente o il soggetto richiedente intende svolgere nell’immobile richiesto e che evidenzi l’interesse pubblico e la funzione sociale ad essa connessi;
      b) progetto di massima relativo agli interventi di adeguamento funzionale agli usi per i quali viene richiesto l’immobile;
      c) atto deliberativo di approvazione del progetto e della relativa copertura finanziaria.
    1. 4. In ogni caso, la concessione in comodato deve prevedere idonee clausole di garanzia a salvaguardia dell’amministrazione comunale ed in particolare:

a) la possibilità di eseguire verifiche per accertare lo stato di conservazione dell’immobile

b) il rilascio del nulla-osta all’esecuzione di lavori anche di ordinaria manutenzione

c) il potere di verifica della corretta esecuzione dei lavori di cui al punto b;

d) la revoca dell’assegnazione per inadempienze del comodatario;

    1. 5. Restano in ogni caso, a totale carico del comodatario:

a) l’obbligo di sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) l’onere delle spese per le utenze;

c) eventuali oneri condominiali;

    1. 6. Nessuna modifica o miglioria può essere apportata al bene concesso senza il previo consenso scritto dell’amministrazione comunale che, alla scadenza del contratto di comodato, può richiedere comunque il ripristino a spese del comodatario dello stato originario del bene, come risultante dal verbale di consegna, ovvero acquisire le addizioni e le migliorie gratuitamente al proprio patrimonio, se in regola con la vigente normativa urbanistica.
    1. 7. Le assegnazioni in comodato d’uso a titolo gratuito sono intese in forma temporanea. Ad ogni buon conto la durata del comodato d’uso gratuito non deve essere superiore ad anni 6,salvo proroga con delibera motivata di giunta comunale.
    1. 8. L’amministrazione concedente deve poter, in ogni momento, verificare l’effettivo perseguimento delle finalità socio – assistenziali o culturali ritenute meritevoli ai fini della concessione del comodato d’uso gratuito; qualora l’amministrazione concedente, in base ad un suo discrezionale giudizio, dovesse ritenere che vi sia un uso non funzionale dell’immobile o comunque non siano perseguite le suddette finalità, attiva le procedure di decadenza;
    2. 9. La concessione n comodato d’uso gratuito decade altresì in caso di utilizzo per fini diversi da quelli per i quali è assentita la concessione e di subconcessione totale o parziale dell’immobile.

Disposizioni comuni per le assegnazioni

Art.11 Soggetti esclusi

Sono esclusi in ogni caso dalla procedura di assegnazione in locazione degli immobili e in concessione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e non possono stipulare relativo contratti i soggetti che si trovano nei casi di esclusione per la stipula dei contratti pubblici previsti dalla legge.

Sono altresì esclusi i soggetti:

    1. a) che, come conduttori di un bene comunale si trovino nei confronti del Comune di Benevento in condizione di morosità nel pagamento del canone;
    2. b) che abbiano nei confronti del Comune arretrati in ordine ai tributi locali

Art. 12 Adempimenti preliminari per l’assegnazione di immobili

Fermo restando le condizioni e le modalità per lassegnazione di immobili, la persona fisica o giuridica che intenda richiedere l’assegnazione in locazione o in concessione di immobili di proprietà comunale, deve trovarsi nelle condizioni di fatto e di diritto necessarie per svolgere l’attività prescelta nell’immobile oggetto della locazione o della concessione e deve mantenere i requisiti per tutta la durata della concessione stessa. Pertanto, a pena di decadenza, compete agli aspiranti l’onere dell’acquisizione di licenze, visti, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario per l’esercizio dell’attività preliminarmente alla richiesta salvo i casi previsti espressamente da questo regolamento.

Art.13 Modalità di partecipazione alla procedura di assegnazione

    1. 1) Ferme restando le specifiche prescrizioni procedurali previste dal presente regolamento in relazione alle singole tipologie di assegnazione, per essere ammesso alla procedura di assegnazione il soggetto interessato, in caso di persona fisica, o il legale rappresentante, in caso di persona giuridica, deve attenersi alle modalità di partecipazione previste nel singolo avviso per quanto attiene alle dichiarazioni e documenti da produrre.
    1. 2) L’amministrazione comunale, attraverso il servizio competente si riserva di procedere alle verifiche, previste dalla vigente normativa, sulle veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 14 Perfezionamento del contratto di locazione

La stipulazione del contratto di locazione interviene nei sessanta giorni dalla data del provvedimento di assegnazione, ovvero entro il diverso termine indicato nell’invito alla sottoscrizione inviato all’assegnatario del servizio competente.

Art. 15 – Verifica dello stato delle assegnazioni in comodato o a canone agevolato

    1. 1) L’amministrazione comunale si riserva, attraverso il servizio competente, di verificare in qualunque momento il permanere, in capo all’utilizzatore o al conduttore, delle condizioni che hanno determinato l’affidamento.
    2. 2) Resta a carico dell’utilizzatore o del conduttore a canone agevolato a pena di decadenza, l’obbligo di trasmettere al servizio competente, entro il mese di Marzo di ogni anno l’autodichiarazione sulla sussistenza dei requisiti nonché una dettagliata relazione sulle attività svolte e su quelle programmate con riferimento al bene oggetto di uso o di locazione a canone agevolato.
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