Comune di Benevento
Programmazione del personale, De Nigris attacca la giunta Pepe
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“A meno che il Segretario Generale non decida di annullare l’ultimo giro di giostra degli amministratori comunali, ma uno dei primi problemi che si troverà ad affrontare il neo sindaco, è legato all’annullamento della delibera n. 65 del 30 aprile 2016 in fatto di programmazione del personale. Il provvedimento è a mio avviso illegittimo, e può causare un ingente danno erariale”. Lo scrive in una nota Luigi De Nigris, consigliere comunale di SIL e candidato al prossimo Consiglio Comunale di Benevento a sostegno di Clemente Mastella.
“Infatti, per inventarsi l’assunzione di un altro dirigente, – aggiunge De Nigris – la Giunta comunale ha deciso di modificare la programmazione delle assunzioni per il triennio 2016/2018, senza tener conto né di quanto precedentemente deliberato, né di alcuni vincoli normativi. Ha così utilizzato gli stessi “resti” già impiegati con la delibera n° 193 del 30.12.2015 per assumere un dirigente e due puericultrici, non tenendo conto – o forse dimenticando – che le economie di circa 295mila euro, derivanti dai resti relativi al 2013/2014, sono state già assorbite per le citate assunzioni.
Il ragionamento è semplice. Se alla capacità assunzionale ipotizzata nella delibera n. 65/2016 per circa 295 mila euro, si sottrae la somma corrispondente alla capacità assunzionale del 2012, di circa 221mila euro prevista dalla delibera 139/2015, la somma che residua per le assunzioni nel 2016 è di soli 74 mila euro. Una somma assolutamente insufficiente a coprire la spesa per l’assunzione di un dirigente prevista con la citata delibera 65.
Va inoltre osservato che nonostante il provvedimento richiami l’art. 1 comma 557 della legge 296/2006, che prevede l’obbligo di ridurre “l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente”, pare che lo stesso non sia stato considerato visto che in delibera non figura alcun riferimento.
Ricordo, inoltre, – continua il consigliere comunale – che già con l’adozione della delibera 193/2015 di programmazione del personale per il 2016, poi rettificata con l’attuale delibera n. 65/2016, segnalai che la delibera utilizzava i “resti” anche dell’anno 2012 e che tale annualità non poteva essere considerata ai fini del calcolo della capacità assunzionale in quanto il triennio di riferimento era il 2013/2015.
Questa mia segnalazione di irregolarità – conclude De Nigris – trova oggi palese riscontro nella recentissima sentenza della Corte dei conti dell’Umbria che statuisce: L’ente non può utilizzare, a fini assunzionali nell’anno 2016, i resti del 2012, non essendo tale anno incluso nel triennio antecedente l’anno della prevista assunzione (e cioè, appunto, l’anno 2016)”.