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San Marco de’ Cavoti, il candidato sindaco 2009 Costanzo al Tar Campania: “Con me adottati criteri differenti”

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Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dal sig. Domenico Costanzo, candidato sindaco tre anni fa alle elezioni comunali di San Marco de’ Cavoti. Alla luce della sentenza del Tar Campania in merito all’annullamento delle ultime votazioni dello scorso maggio nel comune di Vitulano, Costanzo denuncia un trattamento differente utilizzato dal Tribunale Amministrativo Regionale in occasione del suo ricorso.
“Tempo fa il figlio di un amico, fresco laureato con massimo dei voti e lode, decise di partecipare ad un concorso. Preparatissimo, molto motivato e determinato, si lanciò nell’avventura. Ma, con grande delusione sua e dei familiari, la sua domanda di iscrizione a quel concorso, pur completa di documentazione e assai ricca di titoli, non fu accettata; era stata presentata oltre i tempi previsti dal bando.
Una leggerezza fatale, o forse una distrazione. Comunque, non c’è stato nulla da fare perché, qualcuno disse, “così funzionano i concorsi, ed è stata solo applicata la legge”. Fa riflettere, invece, e fa sorgere più di un dubbio l’operato “a orologeria” della giustizia amministrativa italiana.
La recente sentenza del TAR della Campania che ha annullato le elezioni amministrative del Comune di Vitulano, infatti, ci riporta a quanto avvenuto tre anni or sono presso lo stesso organo. E dire che anche la sezione era la stessa, la seconda, e medesimo era il presidente, Carlo D’Alessandro; non altrettanto, però, fu l’esito della seduta.
In quel caso la seconda sezione del TAR Campania sentenziò che le elezioni amministrative del Comune di San Marco dei Cavoti erano state valide, in quanto erano stati legittimamente ammessi al voto i 18 stranieri comunitari (15 rumeni, 2 polacchi ed 1 danese) iscritti nelle liste elettorali aggiunte nei giorni immediatamente precedenti il 6 e 7 giugno 2009, date stabilite per le operazioni di voto che determinarono la sconfitta, per soli sette voti di differenza, da parte della lista capeggiata dal sottoscritto.
Quei diciotto stranieri furono frettolosamente iscritti ed ammessi a votare dall’ufficio elettorale del Comune di San Marco dei Cavoti utilizzando, con tanto di avallo della Commissione Elettorale costituita presso la Prefettura di Benevento, una procedura d’urgenza.
Eppure si trattava di una procedura da applicare, in deroga alla normativa vigente, solo in casi eccezionali al fine di privilegiare la concreta possibilità di consentire l’esercizio del diritto di voto a quei cittadini – italiani o comunitari che siano – che acquistano o riacquistano il diritto elettorale “per motivi diversi dal compimento del diciottesimo anno di età”.
Procedura che non poteva estendersi senza limitazione alcuna anche a chi, come quei diciotto stranieri, pur risiedendo da molto tempo (mesi o, addirittura, anni) in San Marco dei Cavoti e pur avendone avuto possibilità e diritto nei margini previsti, non avevano richiesto per tempo di essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte, cioè non oltre il trentesimo giorno precedente la data delle votazioni.
Chi era presente al momento della sentenza, ricorda ancora chiaramente il tono ed il gesto beffardo del presidente D’Alessandro usato nei confronti dell’avvocato della parte ricorrente e sconfitta: “Avvocato Colalillo, ma quei diciotto signori hanno votato, sì o no? Hanno messo la scheda nell’urna con la loro manina? E allora?”. Come a dire: il fatto è stato compiuto, e allora cosa vuoi rimediare?!?
A distanza di tre anni, la medesima sezione del TAR, con il medesimo presidente, deve essersi ravveduta perché, pur trattandosi di diciotto stranieri comunitari, e pur essendosi verificato uno scarto di soli otto voti fra le due liste, le elezioni sono state annullate.
Sarà stato per il numero? Forse il numero “otto” dev’essere risultato più simpatico del “sette” allo spiritoso presidente di sezione. Sarà stato qualcos’altro?
Intanto, già a luglio del 2011 il TAR dell’Umbria aveva annullato le elezioni del Comune di Trevi per un caso identico, diverso solo nei numeri: trentacinque comunitari iscritti a votare nei giorni immediatamente sotto le elezioni, e soli quindici voti di scarto fra le liste.
Successivamente, a gennaio scorso, con identico verdetto, si era pronunciata anche la quinta sezione del Consiglio di Stato, stabilendo a caratteri cubitali che quel termine dei trenta giorni è perentorio! Altra cosa sono le eccezioni.
Ironia della sorte, a pronunciarsi era la medesima quinta sezione che nel luglio del 2010 aveva confermato quanto sentenziato dalla seconda sezione del TAR Campania riguardo al ricorso presentato dalla mia lista, cioè che quei diciotto stranieri comunitari erano stati ammessi legittimamente a votare. Non c’è che dire, un esemplare modo di applicare la giustizia… un po’ come nel gioco delle tre carte”.