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POLITICA

Cooperazione allo sviluppo, proposta di legge di Colasanto

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Una proposta di legge sulla cooperazione, per colmare una lacuna nell’ordinamento della Regione Campania, è stata presentata dal consigliere regionale del PdL e presidente della commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, Luca Colasanto. Il testo, che è stato assegnato per l’esame alle commissioni consiliari competenti, è composto da sedici articoli.
La Cooperazione allo sviluppo è riconosciuta come strumento essenziale di solidarietà fra i popoli ai fini della pace, della piena realizzazione dei diritti umani e della riduzione delle disuguaglianze, spiega il presidente Colasanto che ha preparato il testo, in collaborazione con le associazioni, in applicazione della Legge 49/87 (Nuova disciplina per la cooperazione allo sviluppo). L’impostazione normativa del provvedimento è volutamente snella rinviando in ampia misura alle definizioni, alle strategie ed alle tipologie di intervento ormai consolidati a livello nazionale, comunitario ed internazionale. Esso favorisce l’interazione con gli altri strumenti della cooperazione territoriale e dell’internazionalizzazione pur mantenendo ferma la netta distinzione degli obiettivi e degli strumenti fra tali politiche e quelle di cooperazione allo sviluppo. Colasanto spiega, inoltre che la proposta presentata assicura la più ampia possibilità di partecipazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel territorio, con le cautele necessarie al fine di assicurare l’affidabilità e la adeguata professionalità degli organismi non lucrativi e di consentire anche alle imprese di partecipare a specifiche iniziative di cooperazione. A tal fine, infatti, nella proposta-Colasanto è prevista l’istituzione del Registro Regionale della Cooperazione allo Sviluppo e la Solidarietà Internazionale. In particolare, è programmato, per gli organismi non aventi finalità di lucro, l’obbligo di iscrizione nel Registro regionale, subordinato alla verifica che le attività di cooperazione siano espressamente previste nei rispettivi statuti e che attività in questo campo siano svolte da almeno 3 anni. L’iscrizione al Registro è invece facoltativa per gli Enti locali e gli altri organismi pubblici, incluse le Università e i Centri di Ricerca, e per le imprese che si associno con Enti pubblici o con gli organismi di volontariato iscritti nel Registro per l’attuazione di specifici interventi.

 

 

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