POLITICA
Riordino province, Piero Alberto Capotosti: “Gravi dubbi di costituzionalità”

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Una “bocciatura” autorevole della revisione delle Province prevista dalla legge sulla spending review arriva dal presidente emerito della Corte costituzionale Piero Alberto Capotosti, che individua “gravi dubbi di costituzionalità sotto diversi profili” nell’art. 17 del decreto legge n. 95 del Governo, e nella relativa legge di conversione sulla revisione delle circoscrizioni provinciali.
L’intervento di Capotosti, marchigiano, ex vice presidente del Csm, è stato sollecitato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, che lo ha poi trasmesso al Cal provinciale. Fermo è una delle Province destinate alla soppressione, e all’accorpamento (con Macerata e Ascoli Piceno) in una grande Provincia Marche Sud, e gli enti locali sono sul piede di guerra.
In 21 pagine di parere, molto articolate, Capotosti dà qualche speranza alle comunità locali. “Lo strumento del decreto legge – osserva – non può venire utilizzato nei casi di evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza”, e inoltre “non sembra sussistere alcuna plausibile giustificazione per la palese difformità fra il procedimento di riordino previsto dal decreto e la ben diversa procedura di modifica dei territori delle Province, stabilita nella Costituzione”.
Due le principali perplessità. La prima, di natura formale, riguarda l’ipotetica violazione dell’art. 77 della Carta costituzionale e “la fonte scelta dal Governo”. Secondo la più recente giurisprudenza costituzionale infatti, non si può far ricorso allo strumento del decreto nei casi “di evidente mancanza dei presupposti della necessità e dell’urgenza del provvedere, e neppure può venir utilizzato per far confluire in un unico atto una serie eterogenea di provvedimenti non collegati realmente fra loro sotto il profilo della materia trattata”.
Per quanto attiene invece il profilo sostanziale, “non sembra sussistere alcuna plausibile giustificazione per la palese difformità fra il procedimento di riordino previsto dal decreto legge e la ben diversa procedura di modifica dei territori delle Province stabilita in Costituzione”.
Tanto che l’art. 133 e il principio autonomistico appaiono vittime di un “vero e proprio capovolgimento”. “Ben più aderente al dettato costituzionale – argomenta il presidente emerito della Consulta – è il provvedimento previsto dal Testo Unico degli Enti Locali”.
Capotosti ritiene perciò che “un eventuale giudizio davanti alla Corte costituzionale, nei modi e nei tempi consentiti, abbia significative possibilità di successo, anche se non si possono sottovalutare le prevedibili implicazioni problematiche connesse alla generalizzata situazione di emergenza che il Governo negli ultimi mesi regolarmente invoca a fondamento della propria, ripetuta attività in via di urgenza”.
A impugnare direttamente la legge davanti alla suprema Corte possono essere solo le Regioni, ma gli altri soggetti possono aprire una controversia davanti al giudice amministrativo, che, se lo ritiene, solleverà poi la questione di costituzionalità.