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Dal 15 settembre parte la regolarizzazione per i lavoratori stranieri

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In una nota ufficiale la Prefettura di Benevento ha comunicato che: “dal 15 settembre e fino alle ore 24,00 del 15 ottobre 2012, i datori di lavoro che intendono regolarizzare lavoratori extracomunitari potranno presentare le dichiarazioni di emersione allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-UTG utilizzando le modalità informatiche, secondo le istruzioni disponibili sul sito internet www.interno.gov.it..
Fermo restando il termine ultimo del 15 ottobre, non è necessario concentrare la presentazione delle domande nei primi giorni di avvio in quanto non sono disposte quote massime di ammissione.
Possono essere regolarizzati tutti i rapporti di lavoro instaurati con cittadini extracomunitari, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, purchè con orario di lavoro a tempo pieno, ovvero, per il solo lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, con orario di lavoro a tempo parziale comunque non inferiore alle 20 ore settimanali.
La retribuzione dovrà essere quella prevista dal CCNL e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo stabilito per l’assegno sociale.
La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente in favore dei lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011.
Prima della presentazione della dichiarazione di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro per ogni lavoratore dichiarato.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”, reperibile presso sportelli bancari e uffici postali oppure scaricabile dai siti internet del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro, del Ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione, dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Le somme versate a titolo di contributo forfettario non saranno restituite nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga successivamente presentata come anche in caso di archiviazione o rigetto.
Possono presentare la dichiarazione i datori di lavoro che siano cittadini italiani, cittadini di un paese appartenente all’Unione Europea, cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo, cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadini comunitari o titolari di carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino comunitari, nonché cittadini stranieri che abbiano presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadini comunitari.
Non può presentare domanda il datore di lavoro che risulti condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per reati relativi all’ immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione o di minori in attività illecite o anche di impiego di lavoratori stranieri irregolari nonché il datore di lavoro che, dopo aver precedentemente avviato procedure di ingresso per lavoro subordinato o procedure di emersione dal lavoro irregolare, non abbia poi sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico o non abbia successivamente assunto il lavoratore, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili”.