CRONACA
Tribunale, accolto ricorso dell’Ente Camerale: l’ex segretario Coppola dovrà restituire 200mila euro

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L’ex segretario generale Vincenzo Coppola dovrà restituire alla Camera di Commercio di piazza IV Novembre la somma netta di 100.228 euro, oltre interessi, per un totale di poco inferiore ai 200mila euro. Lo ha deciso con una sentenza il Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, Marina Campidoglio, pronunciandosi questa mattina sul ricorso proposto dall’Ente Camerale.
Il giudice, nel primo grado di giudizio, ha stabilito l’insussistenza del diritto del dirigente a percepire la retribuzione di risultato nella misura, superiore a 37.950,49 euro annui, relativamente all’arco temporale che va dal 2010 al 2014.
Secondo il giudice, “Coppola, dirigente apicale, titolare della struttura più ampia e sovraordinata, quale vertice dell’amministrazione che coordina e le attività dell’ente nel suo complesso avendo la responsabilità della segreteria e della Giunta, assume anche la responsabilità di quelle sotto ordinate in caso di vacanza, essendo queste ultime ricomprese ordinariamente nella prima. La sostituzione e la supplenza sono infatti connaturali alla titolarità della struttura sovraordinata di Segretario Generale e non consentono di maturare alcun diritto ad un’altra retribuzione di risultato, trattandosi sempre di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente pubblico e non di funzioni diverse ed ulteriori per le quali esista una precisa e specifica previsione che attribuisca il relativo potere e preveda un compenso aggiuntivo”.
Come si ricorderà, l’ex segretario generale era stato chiamato in causa anche dal punto di vista penale in seguito ad una indagine del sostituto procuratore Assunta Tillo e della Squadra mobile centrata proprio sulle somme del fondo accessorio. Lo scorso 6 aprile, la Cassazione aveva confermato l’assoluzione dalle accuse di peculato ed abuso d’ufficio, dichiarando inammissibili i ricorsi della Camera di Commercio e della Confesercenti.
Una sentenza che, però, viene ripresa dal giudice del tribunale del lavoro che spiega: “La sentenza di assoluzione intervenuta in sede penale ha comunque asserito che ‘non era possibile corrispondere emolumenti aggiuntivi in favore di titolari di funzione dirigenziale sovraordinata che assicurassero ad interim anche le funzioni di aree sotto ordinate e che è esclusa, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, l’applicazione delle disposizioni normative e contrattuali che autorizzavano la corresponsione in loro favore di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi’”.