Comune di Benevento
Piazza Duomo, l’Avvocatura del Comune interviene sulla sentenza del Consiglio di Stato

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“La sentenza del Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli, previa riunione degli stessi, proposti dalla Regione Campania e dal Comune di Benevento avverso la sentenza del Tar Campania sez. VIII n. 9974/2007. Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure, in relazione ai diversi atti amministrativi impugnati dai proprietari dell’immobile De Caro, sito in contiguità alle opere pubbliche e private già all’epoca in corso di realizzazione nell’area di piazza Duomo, tra cui la delibera di C.C. approvativa del progetto definitivo, la seconda delibera di approvazione all’esito delle controdeduzioni poste, nonchè gli atti consequenziali resi dalla Regione e dal Comune di Benevento, ha accolto, in via assorbente e preliminare, le censure poste dai ricorrenti sulla sola delibera di C.C. n. 16/2005, ossia l’atto di approvazione del progetto all’esito delle controdeduzioni, per i soli aspetti di ritenuta violazione del corretto modulo procedimentale posto in essere, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 45 L.R. n. 16/2004”. Così in una nota l’Avvocatura del Comune, a firma del dirigente Vincenzo Catalano, interpellata dal sindaco Mastella.
“In particolare il Giudice amministrativo, nella sentenza impugnata e confermata in secondo grado, ha ritenuto applicabile la disciplina approvativa degli strumenti urbanistici, e quindi anche delle varianti, come nel caso in questione, con le forme di cui alla legge regionale citata ed entrata in vigore all’epoca dei fatti, pur trattandosi di variante in forma semplificata, in considerazione che l’atto approvativo del progetto coincide con la delibera citata.
In sostanza – conclude la nota – il Tar ha ritenuto che qualsiasi opera che comporti variazione agli strumenti urbanistici ricade nella disciplina introdotta dal legislatore regionale, pur se più complessa della disciplina statale, che comporta l’adozione di un procedimento amministrativo che si traduce in un iter approvativo più articolato come da tale normativa prevista. E’ evidente che il Giudice amministrativo non è entrato minimamente nel merito del progetto, né poteva, e non ha censurato alcun aspetto della legittimità sostanziale degli atti approvativi e della contestuale variante urbanistica”.