Comune di Benevento
‘Nuove posizioni, nessuna modifica all’organizzazione del lavoro’

Ascolta la lettura dell'articolo
Il dirigente del Settore Risorse Umane nonchè presidente della Delegazione Trattante, Andrea Lanzalone, in riferimento a quanto comunicato con nota prot. 43888 ha inviato stamani la seguente nota ai rappresentanti sindacali Antonio Forgione (Cisl Fp) e Raffaele Fonzo (Cgil (Fp):
“La delibera n. 1 del 21/04/2011, con la quale sono state istituite le posizioni organizzative, non modifica l’organizzazione del lavoro, in quanto attribuisce ad alcuni dipendenti dei diversi Settori, in luogo della precedente individuazione quali dirigenti, funzioni retribuite con Posizione Organizzativa, trattandosi di attività complesse, ai sensi del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; un diverso comportamento avrebbe significato privare i lavoratori dei compensi riconosciuti loro dal CCNL.
In proposito si evidenzia che l’Aran chiarisce, fin dal 2000, che l’istituzione delle posizioni organizzative rientra nell’ambito dei poteri organizzazione degli enti, che vengono esercitati oltretutto nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dalle più specifiche disposizioni contenute nel regolamento degli uffici e dei servizi. L’art. 17 comma 2 lett.c) del CCNL del 1° aprile 1999 chiarisce, inoltre, che il percorso attuativo delle posizioni organizzative non ha bisogno di alcun intervento della contrattazione decentrata. Tra l’altro, nel fondo per la produttività collettiva costituito negli ultimi anni, è sempre stata prevista una somma per le Posizioni Organizzative, calcolata per ben 22 posizioni, la cui mancata istituzione, come ben a conoscenza delle OO.SS. in indirizzo, ha permesso nell’anno 2010 la realizzazione di progetti incentivanti la produttività finanziati con tali risparmi.
Il criterio remunerativo delle Posizioni Organizzative individuate, diversamente da quanto da voi dichiarato, è stato stabilito nel regolamento degli Uffici e dei Servizi, che è stato approvato dalle OO.SS. L’Aran, comunque, precisa che la graduatoria economica delle posizioni organizzative è stabilita unilateralmente dagli enti, previa concertazione dei criteri generali secondo quanto stabilito dall’art. 16 comma 2, lett. b) del CCNL 31/03/1999.
In ordine alla tempestività della risposta, si precisa che a seguito della richiesta di convocazione della delegazione trattante inoltrata il 22/04/2011, la stessa è stata regolarmente convocata il 2/05/2011 e che una risposta a quanto oggetto di discussione è stata inviata in data 10/05/2011. Relativamente alle motivazioni della straordinarietà e della limitatezza temporale degli incarichi attribuiti, peraltro limitati ad una spesa di 8.000,00 euro, si rimanda a quanto si è comunicato alle organizzazioni sindacali con la nota prot. 43332 del 10/05/2011”.