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Superconguagli gas: lo Sportello per il Consumatore dell’Autorità diffida l’Eni

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Dopo un ricorso formale e una lunga serie di segnalazioni presentati dal Movimento Difesa del Cittadino (MDC), lo Sportello per il Consumatore dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha diffidato Eni SpA Divisione Gas & Power a provvedere entro 15 giorni a rendere più trasparenti e comprensibili agli utenti i conguagli gas dovuti all’applicazione delle tariffe di distribuzione approvate per gli anni 2005/2008.
Ricorda l’associazione che dal 2008, gli utenti erano stati travolti da una ondata – partita dalle regioni del Mezzogiorno per raggiungere poi anche quelle del Nord – di bollette gas Eni da capogiro dovute a conguagli pluriennali in fattura e l’associazione aveva ricevuto un considerevole numero di segnalazioni da parte dei cittadini alle prese con fatture arrivate anche a 3000 euro.
I ricorsi dell’MDC e le proteste di centinaia di utenti avevano spinto lo scorso anno l’Autorità per l’energia ad avviare un procedura (VIS 36/10 pubblicato sul sito dell’Autorità www.autorita.energia.it il 27 maggio 2010) per l’adozione di provvedimenti nei confronti dell’Eni gas per la violazione della disciplina in materia di fatturazione di conguagli tariffari ai clienti finali del servizio di fornitura gas.
“Il provvedimento dello Sportello – sottolinea Francesco Luongo, responsabile Servizi a Rete del Movimento Difesa del Cittadino (MDC) – riconosce ancora una volta le ragioni degli utenti alle prese proprio in questi giorni con solleciti di pagamento e preavvisi di distacco del gas, allo stato tutti da verificare, anche alla luce dell’imminente conclusione della procedura VIS 36/10 che accerterà la legittimità o meno delle modalità di fatturazione ”.
In particolare, Eni SpA Divisione Gas & Power dovrà provvedere:
1) per i clienti nei confronti dei quali debbano ancora essere effettuati i conguagli, a inserire nella fattura in cui è addebitato/accreditato il conguaglio, il dettaglio del calcolo eseguito con specifica indicazione dei quantitativi e dei corrispettivi unitari applicati in ciascun periodo di fatturazione, nonché a specificare, anche nella parte relativa alle informazioni ai clienti, i riferimenti normativi;
2) nel caso in cui tali conguagli siano stati già effettuati, a fornire tempestivamente a ciascun cliente che ne faccia richiesta mediante reclamo scritto o tramite il call center, un dettaglio che permetta al cliente di raffrontare quanto fatturato originariamente e quanto fatturato in sede di conguaglio con specifica indicazione dei quantitativi e dei corrispettivi unitari applicati in ciascun periodo di fatturazione e i relativi riferimenti normativi.