Sindacati
Rummo, nessuna condotta antisindacale: rigettato il ricorso di Fials, Fsi, RdB

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Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Benevento, dott. Claudia Chiariotti, ha ritenuto di dover rigettare la domanda delle organizzazioni sindacali Fials, Fsi, RdB, ex art. 28, contro all’Azienda Ospedaliera “Rummo” di Benevento.
L’accusa dei sindacati nasceva da una presunta condotta antisindacale tenuta dall’Azienda relativamente alla riduzione delle posizioni organizzative interne senza la dovuta concertazione con i sindacati.
In pratica, questi ultimi ritenevano che la direzione aziendale avrebbe dovuto nella fattispecie applicare la concertazione; in realtà, come si evince dalla sentenza del giudice Chiariotti, l’agire dell’Azienda è stato ineccepibile in quanto la stessa ha correttamente applicato il disposto contrattuale di comparto che “non prevede la necessità della concertazioni con le organizzazioni sindacali” in materia di individuazione delle posizioni organizzative
Tanto viene espresso in maniera palese nel disposto della sentenza che recita: “ Appare, perciò, evidente che detto art. 6 diversamente dalla corrispondente previsione in materia di dirigenza medica, non preveda la concertazione anche con riferimento all’”articolazione” delle posizioni organizzative ma esclusivamente con riferimento a valutazione e graduazione di funzioni. Da ciò ne consegue che correttamente l’Azienda… omissis…. ha provveduto ad emettere le nuove delibere in conformità alla previsione contrattuale di riferimento e, quindi senza concertazione”.
“Praticamente le OO.SS. F.I.A.L.S., F.S.I. e R.d.B. – si legge in una nota dell’A.O. – hanno convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento sbagliando l’Area contrattuale cioè hanno citato il CCNL Area Medica anziché CCNL Area del Comparto.
L’Azienda ringrazia inoltre le OO.SS. sindacali CGIL, CISL, UIL e NURSINGUP che insieme con l’azienda hanno combattuto per ristabilire la corretta applicazione dei CCNL di AREA nella piena consapevolezza che una tale errata applicazione avrebbe comportato un danno in primo luogo ai lavoratori titolari di incarichi di coordinamento e posizione organizzativa ma principalmente all’utenza”.