Comune di Benevento
Alcol, obbligo delle apparecchiature di controllo

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Dopo il comunicato in tal senso diffuso dalla Prefettura, nei giorni scorsi, l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Benevento, Pietro Iadanza, ha reso noto ai titolari dei locali di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche che, a decorrere dal 13 novembre, è entrato in vigore l’art. 54 della legge 120/2010 di modifica al Codice della Strada in base al quale i titolari e gestori dei suddetti locali, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico (di tipo precursore chimico o elettronico) a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool presso almeno un’uscita del locale.
I suddetti locali devono altresì esporre all’entrata, all’interno e all’uscita apposite tabelle che riproducano: la descrizione dei sintomi correlati ai diversi gradi di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
L’inosservanza di tale disposizione comporta una sanzione amministrativa che va da 300 a 1.200 euro. L’assessore Iadanza invita, pertanto, i titolari e gestori dei suddetti locali ad uniformarsi alla normativa vigente in modo da evitare di incorrere in sanzioni.