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Il TAR Campania riabilita lo studente del Liceo “Giannone”: esclusione dagli Esami di Stato ingiusta e decisione assunta illegittimamente

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Con una sentenza destinata a far discutere e a lasciare un segno nella giurisprudenza scolastica italiana, il TAR Campania – Napoli, Sezione IV (Pres. Severini, Cons. rel. Lo Sapio) ha annullato il provvedimento con cui uno studente del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento era stato escluso da tutte le prove dell’Esame di Stato, dopo essere stato sospettato di aver utilizzato il cellulare durante lo scritto di italiano.
Alla luce dell’interesse pubblico generato dalla vicenda, gli avvocati beneventani Luigi Diego e Mario Perifano, difensori dello studente, hanno diffuso una nota in cui richiamano i passaggi più rilevanti della sentenza, sottolineando l’importanza della decisione sotto il profilo dell’evoluzione giurisprudenziale in materia disciplinare scolastica.
Un provvedimento sproporzionato e carente sotto il profilo procedurale
Il TAR ha evidenziato come anche in ambito scolastico debbano essere rispettati i principi generali del diritto amministrativo, in particolare il principio di proporzionalità e quello del giusto procedimento. I giudici hanno ricordato che: “Alle sanzioni disposte in ambito scolastico si applicano i principi generali cui devono conformarsi tutti i provvedimenti disciplinari, imponendosi all’Amministrazione scolastica (…) il dovere di un apprezzamento complessivo e prudente.”
Nel caso specifico, la decisione di escludere lo studente è stata ritenuta “assunta con un mero ordine orale” dalla Presidente della Commissione d’Esame, senza una deliberazione formale del collegio – che, trattandosi di un “collegio perfetto”, avrebbe richiesto la presenza di tutti i membri (o dei loro supplenti).
Violazioni procedurali e mancata valutazione del contesto personale
Il TAR ha rilevato diverse irregolarità nella gestione del procedimento disciplinare: dai verbali prodotti in giudizio emergono assenze ingiustificate di alcuni membri della Commissione durante la presunta assunzione del provvedimento, tra cui un componente addirittura indicato come “irreperibile”. Uno dei membri ha anche confermato che la decisione fu presa in sua assenza, e che la Commissione fu formalmente convocata solo il giorno successivo, quando ormai l’allontanamento dello studente era già stato eseguito.
Inoltre, i giudici amministrativi hanno stigmatizzato l’assenza di una valutazione complessiva della personalità e del percorso scolastico dell’alunno: “Invero, da nessuno dei verbali acquisiti (…) emerge la considerazione (…) del brillante percorso di studi dell’alunno (…) né del suo comportamento scolastico.”
Non solo: nei verbali non è stata fornita alcuna prova dell’effettivo utilizzo del dispositivo per copiare o accedere a fonti esterne, né è stata dimostrata l’illegittimità dell’elaborato consegnato.
Una sentenza che fa giurisprudenza
Secondo gli avvocati Perifano, questa sentenza “segna un punto fermo nell’affermazione del diritto degli studenti ad un trattamento equo e garantito”, e richiama le scuole e le commissioni d’esame a un maggiore rigore procedurale e rispetto dei diritti individuali, anche in casi delicati come quelli che riguardano comportamenti sospetti durante gli esami.
“Non si può comprimere un intero percorso formativo – dichiarano i legali – per un’accusa non provata, con una sanzione sproporzionata, adottata senza le necessarie cautele procedurali”.
La vicenda dello studente del “Giannone” rappresenta un caso emblematico in cui la tutela dei diritti individuali è stata riaffermata contro decisioni affrettate e non debitamente motivate. Una decisione che invita il mondo scolastico a coniugare legalità, buonsenso e rispetto delle garanzie fondamentali.